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All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo citato in
epigrafe, pubblicato alla pag. 12 della suindicata Gazzetta
Ufficiale, dove e' scritto: "Nel caso in cui in un'unita' sia gia'
adibita a un servizio in linea ..." leggasi: "Nel caso in cui in
un'unita' gia' adibita a un servizio di linea ...".
All'articolo 466-bis, comma 5, del regolamento di esecuzione del
codice della navigazione, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo citato in epigrafe, dove e' scritto: "h)",
leggasi: "g)", dove e' scritto "i)", leggasi: "h)"; dove e'
scritto:
"j)" leggasi: "i)".
All'allegato IV, punto 11, del decreto legislativo indicato in
epigrafe, dove e' scritto: "e)" leggasi: "d)"; dove e' scritto:
"t)"
leggasi: "e)".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato