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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione
del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente
indebitati";
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n.
209 del 2000;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio
1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti";
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del
2000, rispettivamente in data 1o marzo 2001 (III Commissione del
Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della
Camera dei deputati);
Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione
della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3,
comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta
risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalita' della
legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce,
tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai
Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del
debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalita' per
la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli
Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione,
rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge
n. 209 del 2000, nonche' le modalita' per la sospensione degli
interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali
risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il
rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della
stessa legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il titolo della legge 25 luglio 2000, n. 209, e'
riportato nelle premesse del decreto.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n.
209 del 2000, e' il seguente:
"1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare di concerto con
il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli
accordi di attuazione della presente legge, nonche' le
modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti
di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito
degli aiuti.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti", e' il seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;".
- L'art. 4, comma 2, della citata legge n. 209 del
2000, cosi' recita:
"2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro
il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della citata legge n.
209 del 2000, e' il seguente:
"1. La presente legge rende operative le intese
raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema
di trattamento del debito estero dei Paesi in via di
sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed
inoltre favorisce e promuove misure destinate alla
riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n.
209 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n.
209 del 2000, e' il seguente:
"2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei
confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili
esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione
internazionale per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le
modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese
interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le
liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie e a perseguire il
benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo
in particolare la riduzione della poverta'.".
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati
in base agli articoli 3, 4, 6 e 7;
b) "Paesi interessati": i Paesi di cui all'articolo 1, commi 2, 3
e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, come definiti dalle lettere
m), n) e o) del presente comma;
c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto
capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei
Paesi interessati;
d) "riduzione": l'annullamento parziale del debito effettuato nei
confronti dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2,
comma 2, della legge n. 209 del 2000;
e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in
conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del
debito;
f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari
relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque
interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della poverta'
che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di
partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase
dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che
nei momenti del monitoraggio e controllo;
g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato
dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni
agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai
crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima
legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina
internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui
titolarita' quest'ultimo e' subentrato con effetto dal pagamento
dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto
nella polizza;
h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito
estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della
Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in
favore dei Paesi piu' poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor
Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in
stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;
i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi":
gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del
debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai
crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto
Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19
Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;
l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato
tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per
rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito
multilaterale nel Club di Parigi;
m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai
finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo
Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite
fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd.
Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti
ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo
Sviluppo;
n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i
piu' poveri e piu' indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e
che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo
Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;
o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri
Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi
della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le
condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.
Note all'art. 2:
- Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209
del 2000, si veda in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della
citata legge n. 209 del 2000:
"3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono
qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC"
(Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del
debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e
con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi
creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui
ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione
del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale.".
- L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del
2000, cosi' recita:
"2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), (ossia i
crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953,
n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e
24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella
cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del
relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da
controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al
controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non
superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
italiane n.d.r), possono essere ridotti, sentiti i Paesi
maggiormente creditori, anche mediante i seguenti
interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi
accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo
sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e
dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della
poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti
e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma
documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali
definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali
Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese
sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta',
per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio
geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile
locale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), della citata legge n. 209 del 2000:
"Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di
annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto
capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui
all'art. 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi
9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non
inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi
di lire italiane;
b) crediti assicurati ai sensi delle leggi
22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e'
succeduta per effetto del relativo pagamento
dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per
un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi
di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000
miliardi di lire italiane.".
Titolo II
ACCORDI INTERGOVERNATIVI BILATERALI
DI ANNULLAMENTO E RIDUZIONE DEL DEBITO
Capo I
Paesi eleggibili al programma Hipc
e Paesi Ida-Only
Art. 3.
Modalita' e criteri per la stipula degli accordi
1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il
Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore
interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, stipula accordi
intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi
eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only.
2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al comma 1, e'
subordinata:
a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori partecipanti al
Club di Parigi ed al conseguente accordo bilaterale di
rinegoziazione;
b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 2, ed alla presentazione e positiva
valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
25 luglio 2000, n. 209.
3. Le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, si ritengono
soddisfatte se:
a) il Paese beneficiario non e' destinatario, al momento, di
deliberazioni adottate dalle organizzazioni internazionali competenti
di cui l'Italia e' membro (in particolare Nazioni unite e Unione
europea), relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali o ad attivita' in contrasto con il principio
della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie;
b) il Paese beneficiario ha adottato uno specifico programma di
riduzione della poverta' (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP)
oppure un altro documento nazionale equivalente, contenente le
priorita' dello sviluppo economico e della lotta contro la poverta'.
4. Nei casi di conversione del debito, di cui all'articolo 2, comma
2, lettere b) e c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo
bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3,
deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all'articolo 3,
comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito,
nonche' delle modalita' dell'eventuale partecipazione alla loro
realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto
liberalita' per operazioni di conversione.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge
n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1.
- L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 209 del
2000, cosi' recita:
"3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna
a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del
risparmio conseguito, prevalentemente nei settori
dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle
infrastrutture.".
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c),
della citata legge n. 209 del 2000, si veda in note
all'art. 2.
Art. 4.
Contenuti dell'accordo
1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed
interesse, oggetto di annullamento;
b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare
per l'operazione di annullamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge 25 luglio 2000, n. 209;
c) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni
necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo
ai sensi dell'articolo 5.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n.
209 del 2000, e' il seguente:
"2. L'annullamento puo' essere anche perseguito
mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi
contemplati nell'ambito delle intese multilaterali
raggiunte tra i Paesi creditori.".
Art. 5.
Sospensione degli accordi
1. L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n.
209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate
dall'articolo 1, comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso
illecito compete al Ministero degli affari esteri.
2. Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la
sospensione dell'accordo e' preceduta da una consultazione,
multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata
all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La
consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo
beneficiario non da' seguito alla richiesta entro sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione.
3. La sospensione e' disposta dal Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n.
209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 1.
Capo II
Altri paesi debitori in via di sviluppo
Art. 6.
Stipula e contenuto degli accordi
1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il
Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula,
ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi
bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi interessati nel
pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al
Club di Parigi.
2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed
interesse, oggetto di riduzione;
b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare
per l'operazione di riduzione.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n.
209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2.
Titolo III
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 7.
Crediti assicurati
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge
25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito
il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti
al Club di Parigi, puo' stipulare accordi intergovernativi bilaterali
con i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), per
la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge, nei limiti
della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata
la garanzia, come stabilito dall'articolo 7, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni.
2. L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso
del titolare del rapporto assicurato o garantito, puo' formare
oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo.
3. Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 luglio 2000, n.
209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese
interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure
altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere m), n) e o), le disposizioni previste in materia dal
presente regolamento.
4. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo
intergovernativo bilaterale dovra' contenere:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed
interesse, oggetto di conversione;
b) la descrizione degli obiettivi, degli strumenti, delle
modalita' e dei tempi di realizzazione dell'investimento per lo
sviluppo, nonche' le modalita' di creazione ed amministrazione
dell'eventuale Fondo di contropartita e la composizione del relativo
Comitato di gestione;
c) la menzione del soggetto o dei soggetti attuatori, che devono
essere individuati tra enti e organizzazioni che abbiano promosso con
successo raccolte di fondi documentate per la realizzazione di
operazioni rientranti nelle finalita' della menzionata legge n. 209
del 2000, nonche' la menzione dell'ammontare finanziario da essi
messo a disposizione per finanziare o per concorrere al finanziamento
degli investimenti di cui al comma 4, lettera b);
d) le clausole di condizionalita' ambientale ed
economico-sociale;
e) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni
necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
f) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo
di cui all'articolo 5.
5. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo
intergovernativo bilaterale dovra' contenere:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed
interesse, oggetto di conversione;
b) l'impegno del Paese interessato ad impiegare i risparmi
ottenuti per il perseguimento delle finalita' e alle condizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), attraverso l'eventuale
costituzione di un Fondo di contropartita, il cui Comitato di
gestione sia composto anche da rappresentanti della societa' civile
locale;
c) i contenuti e la periodicita' del flusso di informazioni
necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo
di cui all'articolo 5.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n.
209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"1. Dalla data del pagamento, l'Istituto - (Istituto
per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
n.d.r.) - e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito
nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato
l'indennizzo od onorata la garanzia.".
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere a), b) e
c) della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota
all'art. 2.
Art. 8.
Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie
1. In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come
definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del
Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi
interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica puo' annullare, totalmente o parzialmente,
il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti
un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni
interessate.
2. L'annullamento e' comunicato ai Paesi partecipanti al Club di
Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali
canali diplomatici.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2001
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Visco
Ministro degli affari esteri
Dini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Tesoro, foglio n. 376
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato