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IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione
ostetrica";
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che
raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni
sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e
"professioni tecniche della prevenzione";
Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che
il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di
medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere
le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate
successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta dell'8 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi
articoli.
Art. 2.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure
professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Art. 3.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono
incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Art. 4.
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata
in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono
incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
Art. 5.
Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono
incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro della sanità
Veronesi
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato