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Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 marzo 2001
Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e
4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione
ostetrica";
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che
raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni
sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e
"professioni tecniche della prevenzione";
Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che
il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di
medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere
le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate
successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta dell'8 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.

Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi
articoli.

Art. 2.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure
professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

Art. 3.
Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono
incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

Art. 4.
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata
in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono
incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico - assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

Art. 5.
Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono
incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato