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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in
particolare l'art. 11;
Visto l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per
destinazioni esterne all'Unione europea adottato con decreto
ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 2/2001/P in data
21 dicembre 2000, con la quale il citato decreto e' stato ammesso a
registrazione con esclusione del punto 6 dell'atto stesso e
dell'annesso schema-tipo di convenzione, per la riconosciuta
competenza in materia dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
(E.N.A.C.) in luogo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Considerato che il predetto schema-tipo ha formato oggetto di
parere da parte del Consiglio di Stato, sezione II, n. 2165/1999 reso
nell'adunanza del 7 dicembre 1999 ed e' stato approvato dalla
Commissione Europea con nota n. TREN F1/UM/eh D(2000) 11606 in data
22 agosto 2000;
Considerata, altresi', l'esigenza, anche per i riflessi di
politica comunitaria, di conformare l'azione amministrativa nazionale
alle indicazioni della Commissione Europea in materia;
Ritenuto, pertanto di dover emanare apposita direttiva sulla
applicazione dello schema-tipo di convenzione di cui sopra;
E m a n a
la seguente direttiva:
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), in sede di
rilascio delle concessioni per l'esercizio di servizi aerei di linea
su rotte extracomunitarie, oltre a quanto stabilito con il decreto
ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000, e' tenuto a seguire, in
linea di massima, l'allegato schema-tipo di convenzione.
Roma, 13 marzo 2001
p. Il Ministro: Danese
Allegato
Convenzione per la concessione di servizi di trasporto aereo di
linea sulle rotte internazionali extra comunitarie ed
intercontinentali.
L'anno millenovecento .... il giorno .... del mese di
..............................
tra
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) d'ora in avanti
denominata "Amministrazione concedente"
e
la Societa' .... codice fiscale ...., con sede legale in .... via
...., che d'ora in avanti sara' denominata la "Societa'",
rappresentata come da certificato della Camera di commercio di ....
in data .... allegato alla presente convenzione dal signor .... nella
sua qualita' di ...., domiciliato per la carica presso la sede della
Societa'.
PRESO ATTO
a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi");
b) del Regolamento CEE n. 2407/92, sul rilascio della licenze ai
vettori aerei;
c) del Regolamento CEE n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei
della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio 1994 ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici");
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la
predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore
trasporti (carta della mobilita);
f) della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ("Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"), art. 12 e
seguenti;
g) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ("Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile");
h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.
202, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi 13 e 16
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione che definisce i compiti
finali, nonche' di indirizzo e coordinamento del Dipartimento
dell'aviazione civile;
i) del decreto ministeriale 38/T del 30 marzo 1998 ("Certificato
di operatore aereo");
j) della legge 24 aprile 1998, n. 128 ("Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997") art. 22 e
seguenti;
k) del parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda - n.
2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999;
l) del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, (Istituzione
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);
Premesso
che la citata Societa' .... risulta in possesso di tutti i
requisiti economico-finanziari, tecnici e operativi richiesti dalle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;
Ritenuto da parte dell'Amministrazione concedente
a) che in ragione della necessita' di assicurare il diritto
costituzionalmente sancito alla mobilita' dei cittadini, garantendo
le relazioni ed il traffico aereo verso i Paesi non appartenenti
all'Unione europea nell'ambito dello svolgimento dei servizi di linea
concessi ed in virtu' della designazione operata negli accordi
internazionali di traffico, la Societa' ha costituito un'impresa
dotata di un sistema di strutture tecniche, operative e commerciali,
di risorse finanziarie e di mezzi tecnici ed organizzativi in grado
di far fronte al servizio di pubblica utilita' concessole;
b) che oggetto della concessione sono i servizi di trasporto aereo
di linea passeggeri, posta e merci, sulle rotte internazionali
extracomunitarie ed intercontinentali esercite;
c) che lo sviluppo di un sistema competitivo nel quale le
compagnie nazionali possano operare con efficienza, remunerativita' e
regolarita' costituisce interesse primario per gli utenti e per
l'industria del trasporto aereo nazionale, nonche' per il turismo e
l'economia del Paese;
d) che l'assegnazione dei diritti di traffico da parte
dell'Amministrazione concedente viene effettuata, nel rispetto dei
principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare la
qualita' del servizio concesso, secondo criteri non discriminatori in
relazione alla capacita' finanziaria, tecnico-operativa,
organizzativa e commerciale dell'impresa richiedente;
e) che le determinazioni che vengono adottate nella presente
Convenzione si ispirano al principio di assicurare un pronto ed
efficace soddisfacimento delle esigenze di sviluppo del traffico, man
mano che esse si verificheranno, un condizioni di economicita',
affidabilita' ed efficienza;
Tutto cio' premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Premessa
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
Art. 2.
Oggetto e durata della concessione
La presente Convenzione ha per oggetto i servizi di trasporto
aereo di linea (passeggeri, posta e merci) sulle rotte internazionali
extra comunitarie ed intercontinentali esercite.
Tutti i servizi oggetto della concessione cessano con la sua
scadenza, indipendentemente dalle singole date di inizio e salvo
l'obbligo della Societa' di assicurare il regolare svolgimento dei
servizi di cui sopra, alle medesime condizioni, per il tempo
necessario per la stipula della nuova Convenzione.
La durata della concessione e' determinata in conformita' alle
disposizioni di legge in materia.
Art. 3.
Facolta' nell'esercizio dei servizi
Ferma restando la sua responsabilita' nei confronti
dell'Amministrazione concedente, dell'utenza e dei terzi anche per i
servizi forniti attraverso altri vettori, e' consentito alla Societa'
stipulare accordi operativi ed in particolare l'esercizio di servizi
di linea tramite attribuzione di codici identificativi della Societa'
a tratte di linea esercitate da altri vettori, nonche' l'acquisto di
spazio sui servizi di linea operati da altri vettori, conformemente
alle norme comunitarie.
I predetti accordi devono essere approvati dall'Amministrazione
concedente, sulla base dell'equivalenza degli standard operativi
offerti dal vettore operante, e della sussistenza dei requisiti
tecnico operativi, economici e organizzativi richiesti alle Societa'
concessionarie.
Art. 4.
Cessioni e sostituzioni
E' fatto divieto di cedere a terzi, senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione concedente, i servizi aerei
oggetto della presente Convenzione, pena la decadenza della
concessione del servizio ceduto. L'Amministrazione concedente
riconosce alla Societa' la facolta' di esercitare, in tutto o in
parte, mediante Societa' controllate, previa verifica
dell'equivalenza degli standard operativi nonche' della sussistenza
dei requisiti tecnico-operativi, economici e organizzativi richiesti
alle Societa' concessionarie, ovvero utilizzando aeromobili delle
stesse, servizi aerei che formano oggetto della presente concessione.
Art. 5.
Economicita' della gestione
La concessione deve essere esercitata secondo principi di
economicita' ed efficienza, che tanto l'Amministrazione concedente
quanto la Societa' sono tenuti a perseguire.
Perche' sia garantito a tutti gli effetti il regolare efficiente
svolgimento dei servizi concessi, l'Amministrazione concedente si
riserva di richiedere alla Societa', tutti gli elementi idonei di
giudizio e questa e' obbligata a fornirli entro i termini che saranno
di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione in relazione alla
complessita' della necessaria istruttoria.
Art. 6.
Approvazione orari
I servizi concessi devono essere espletati con continuita',
regolarita', puntualita' e capacita' adeguate e secondo gli orari
predisposti dalla Societa' e da essa sottoposti all'approvazione
dell'Amministrazione concedente almeno trenta giorni prima della loro
entrata in vigore.
Art. 7.
Interruzione di servizi
Qualora la Societa' ritenga di disattivare un collegamento dovra'
darne comunicazione all'Amministrazione concedente indicando il
termine, non inferiore a trenta giorni, dal quale la decisione dovra'
avere esecuzione, esponendone le ragioni.
L'Amministrazione concedente, qualora ritenga che il servizio non
possa essere disattivato, puo' ordinare alla Societa' la
continuazione dell'esercizio del collegamento ovvero, qualora
assentisse alla disattivazione temporanea, dovra' indicare un congruo
termine per la riattivazione.
Se il collegamento viene disattivato nonostante la messa in mora
dell'Amministrazione concedente o non venga riattivato entro il
termine assegnato, si verifica la decadenza del collegamento
medesimo.
Art. 8.
Accordi di traffico
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, la Societa' e'
tenuta a comunicare all'Amministrazione concedente, entro trenta
giorni dalla conclusione, gli accordi di traffico stipulati con altre
compagnie.
La Societa' e' tenuta a trasmettere, su richiesta
dell'Amministrazione concedente, testo di ogni altro accordo che
comunque afferisce ai servizi in concessione.
Art. 9.
Condizioni generali di trasporto, partecipazione
della Societa' alla I.A.T.A.
A cura della Societa' debbono essere esposte al pubblico le
"Condizioni generali di trasporto", sia per i servizi internazionali
che per i servizi interni.
Le suddette "condizioni", in due testi distinti per il trasporto
passeggeri e per il trasporto merci, debbono essere predisposte dalla
Societa' e preventivamente approvate dall'Amministrazione concedente.
E' consentito alla Societa' di far parte della International Air
Transport Association (I.A.T.A.).
Art. 10.
Tariffe dei trasporti internazionali
Le tariffe dei trasporti internazionali di persone e di cose,
ancorche' scaturenti dalle conferenze di consultazione tariffaria
della I.A.T.A. o comunque da consultazioni intervettoriali, sia per
quanto riguarda i livelli, sia per le relative modifiche, sia per le
condizioni assortite, non entrano in vigore se non sono state
previamente approvate dall'Amministrazione concedente che provvedera'
in conformita' alla normativa comunitaria ed agli accordi
internazionali.
Le richieste di modifica delle tariffe debbono essere corredate da
apposita relazione giustificativa.
Art. 11.
Disposizioni ministeriali
La Societa' e' obbligata ad adeguarsi alle disposizioni che, in
merito ai controlli sulla efficienza degli aerei e relativi strumenti
di sicurezza, sull'efficienza ed all'addestramento dei piloti,
saranno emanate dall'Amministrazione concedente e dalle altre
amministrazioni dello Stato, nonche' dagli organi comunitari.
Art. 12.
Effettuazione dei servizi
Il trasporto delle persone e delle cose potra' essere liberamente
esercitato dalla Societa' a suo beneficio.
La Societa', in virtu' della concessione dei servizi di linea di
cui alla presente Convenzione, e' tenuta, ai sensi dell'art. 1679 del
codice civile, al trasporto delle persone e delle cose per tutti i
servizi esercitati e per tutti gli scali previsti negli orari
approvati dall'Amministrazione concedente, in base alle condizioni
generali di cui all'art. 9 e con le sole limitazioni inerenti alla
sicurezza del volo e alle restrizioni dei diritti di traffico.
La Societa' si impegna a servire con regolarita' i collegamenti, e
piu' in generale i mercati, oggetto della presente Convenzione.
Nell'esercizio dei servizi oggetto della concessione, la Societa'
si attiene ai "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici"
contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994, nonche' alle posizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1995, in quanto
applicabili e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la
predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore
trasporti (Carta della mobilita).
Per quanto riguarda le compensazioni per il negato imbarco, si
applicano le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 295/91,
salva l'applicazione di eventuali normative piu' favorevoli per il
consumatore.
Art. 13.
Convenzioni di viaggio
Possono essere concessi passaggi aerei sui servizi oggetto della
presente concessione, alle persone designate dall'Amiministrazione
concedente, attraverso apposite convenzioni che dovranno stabilire i
destinatari ed il numero dei posti.
Art. 14.
Proprieta' e disponibilita' degli aeromobili
Gli aeromobili potranno essere posseduti dalla Societa' a titolo
di proprieta' ovvero in base, a qualsiasi tipo di contratto di
utilizzazione, in conformita' e nel rispetto delle condizioni
previste dalla disciplina vigente.
In caso di sostituzione di aeromobile per urgente ed imprevista
necessita' (avaria, riprotezione passeggeri, ecc.), sono applicabili
le disposizioni di cui alla JAR.OPS 1 Subpart B "Leasing of aerplanes
at short notice".
Art. 15.
Tipo degli aeromobili
Nei servizi concessi la Societa' deve impiegare aeromobili di
numero e di tipo adeguati alle esigenze del traffico ed alle
capacita' infrastrutturali degli aeroporti da utilizzare e che
rispondono ai requisiti di efficienza e di sicurezza secondo quanto
disposto dalle normative in vigore.
La Societa' e' altresi' tenuta a dar corso a tutte le richieste di
notizie tecniche, previste dalle normative in vigore, che verranno
rivolte all'Amministrazione concedente tramite gli organi tecnici
istituzionalmente preposti al settore.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedente disporre
accertamenti per assicurarsi dell'ottemperanza da parte della
Societa' di quanto sopra.
Se gli aeromobili in servizio, a giudizio dei competenti organi
tecnici, non danno piu' sufficiente affidamento di sicurezza,
l'Amministrazione concedente ne dispone l'immediata cessazione
dall'impiego, riservandosi di ordinare i necessari accertamenti e di
prescrivere, se del caso, eventuali limiti di utilizzazione.
Art. 16.
Organizzazione tecnica-operativa - Visite di controllo
La Societa' e' tenuta a mantenere i requisiti tecnici di idoneita'
prescritti dalle vigenti disposizioni nonche' disporre di
infrastrutture adeguate per la regolare preparazione dei voli e per
la tenuta della documentazione tecnico-operativa. E' in facolta'
dell'Amministrazione concedente disporre visite di controllo, secondo
quanto previsto dalle norme in vigore.
Art. 17.
Incidenti ed avarie
La Societa' e' tenuta a comunicare immediatamente
all'Amministrazione concedente ogni incidente o avaria che comporti
la sospensione di aeromobili dall'impiego facendo seguire una
relazione tecnica contenente tutti gli elementi in suo possesso, atti
a ricostruime le cause.
Restano ferme tutte le facolta' di competenza dell'Amministrazione
concedente previste, in materia di inchiesta sugli incidenti aerei,
dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni
internazionali.
Art. 18.
Rendiconti e bilanci
Al fine di consentire la verifica dell'adempimento degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a
trasmettere all'Amministrazione concedente, per il tramite degli
organi a cio' deputati, copia conforme del bilancio e dei conti
annuali approvati dall'Assemblea ed a fornire ogni chiarimento
richiesto entro il termine massimo di giorni trenta dalla richiesta.
Art. 19.
Statistiche
Nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di tutela
della riservatezza, la Societa' e' tenuta a fornire gli elmenti
statistici relativi ai servizi gestiti richiesti dall'Amministrazione
concedente, ivi comprese le speciali rilevazioni statistiche
qualitative e quantitative concernenti il traffico delle proprie
linee. L'Amministrazione concedente si impegna a fornire alla
Societa' gli elementi statistici in suo possesso, sempre che non vi
ostino motivi di riservatezza, nonche' la collaborazione necessaria
per le eventuali indagini dirette ad acquisire una migliore
conoscenza del fenomeno del trasporto aereo.
Art. 20.
Requisiti finanziari e di nazionalita'
Per tutta la durata della concessione, la Societa' e' tenuta a
mantenere i requisiti di idoneita' finanziaria necessaria a garantire
l'esercizio regolare dei servizi oggetto della presente Convenzione.
La Societa' deve inoltre rispondere ai requisiti di cui all'art.
4, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2407/92, agli articoli 776 e
751 del Codice della navigazione, come modificato dalla legge n.
128/1998, e a quelli richiesti dagli Accordi bilaterali di traffico
di cui e' vettore designato.
Eventuali variazioni dello statuto della Societa' e del capitale
sociale, nonche' l'assunzione di partecipazioni ad enti, societa'
nazionali o straniere devono essere comunicate all'Amministrazione
concedente onde consentire alla medesima di verificare che le
indicate circostanze non siano in contrasto con la presente
Convenzione.
Art. 21.
Organizzazione commerciale della Societa'
Ai fini della tutela dell'utenza e per il regolare svolgimento dei
servizi in concessione, onde assicurare un'adeguata accessibilita'
all'utenza, la Societa' deve disporre di una idonea struttura
organizzativa e commerciale, in Italia e all'estero, la cui
composizione ed articolazione deve essere comunicata
all'Amministrazione concedente.
Art. 22.
Assicurazioni
La Societa' e' tenuta a stipulare le assicurazioni obbligatorie
previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi e norme,
anche comunitarie, in vigore.
La Societa' dovra' altresi' provvedere, per quanto non previsto al
comma precedente, alla copertura assicurativa di tutti i rischi
connessi all'espletamento della propria attivita' per danni che
comunque possano derivare all'Amministrazione concedente, agli utenti
ed a terzi.
Art. 23.
Complicazioni internazionali
In caso di complicazioni internazionali, di conflitti, di
rivoluzioni, di sommosse e di provvedimenti sanitari nei territori
ove effettua i suoi servizi, la Societa' e' tenuta a chiedere
immediate istruzioni all'Amministrazione concedente o ai competenti
organi del Ministero degli affari esteri.
Qualora le amministrazioni competenti stabiliscano la
effettuazione o la continuazione dei servizi per fini di interesse
nazionale, le stesse assumono, attraverso l'adozione di formali
provvedimenti, la garanzia degli aeromobili, del personale, dei
passeggeri e di ogni altra cosa relativa ai servizi medesimi per
qualunque danno derivante da causa di guerra e dipendente dagli altri
fatti previsti nel primo comma del presente articolo, esclusi quelli
avvenuti per fatti dell'equipaggio e della Societa' o per
inosservanza delle regole di guerra.
Il valore da rimborsare alla Societa' per la perdita degli
aeromobili e degli altri materiali sara' stabilito in base ai prezzi
vigenti al momento dell'incidente in relazione allo stato d'uso degli
aeromobili e degli altri materiali. In caso di controversia sul
valore da rimborsare all'impresa trova applicazione il successivo
articolo.
L'eventuale svolgimento del servizio in condizioni non economiche,
ove imposto dalle Amministrazioni competenti, formera' oggetto di
compensazioni nell'ambito di specifici accordi tra l'Amministrazione
concedente e la Societa', con riferimento al quadro normativo e
amministrativo che regoli la particolare situazione di emergenza.
Cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione del servizio e
se la sospensione medesima si prolunghi oltre tre mesi, e' in
facolta' della Societa' di rinunciare alla continuazione del
servizio.
Art. 24.
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, in particolare
sull'interpretazione, efficacia, validita', esecuzione o risoluzione
dello stesso, sara' deferita ad un collegio arbitrale composto da tre
membri; ciascuna parte nominera' un arbitro ed il terzo membro, che
fungera' da presidente del collegio, sara' scelto di comune accordo
dai due arbitri cosi' nominati. In difetto sulla nomina, di uno o
piu' arbitri, provvedera' il Presidente del tribunale di Roma ai
sensi e nei termini dell'art. 810 del codice di procedura civile.
Gli arbitri applicheranno sia le regole sostanziali che
procedurali del diritto italiano; in particolare, gli arbitri
dovranno attenersi alla procedura di cui agli articoli 806 e seguenti
del codice di procedura civile.
Art. 25.
Domicilio legale
Ai fini della presente Convenzione il domicilio legale della
Societa' e' stabilito in .... nella sede sociale.
Art. 26.
Penalita'
Nel caso di inosservanza delle clausole contenute negli articoli
3, 5, 7, 8 della esente Convenzione, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 27, la Societa' e' passibile delle seguenti sanzioni,
da applicarsi con provvedimento dell'autorita' competente:
1) sanzione pecuniaria non inferiore a L. 40.000.000 e non
superiore a L. 500.000.000;
2) sospensione da un mese ad un anno o decadenza dai servizi
interessati, previa diffida, in caso di reiterate infrazioni
debitamente contestate;
3) decadenza, previa diffida, dalla concessione, in caso di
reiterate infrazioni debitamente contestate che pregiudichino il
regolare svolgimento del complesso dei servizi concessi.
L'importo delle sanzioni di cui al punto 1) del presente articolo
sara' versato sul Cap. 2618 capo VII imputato al Ministero delle
finanze e avente titolo "Somme versate ai sensi dell'art. 7 della
legge 22 agosto 1985, n. 449 da riassegnare allo stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per la manutenzione
straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali
aperti al traffico civile".
Art. 27.
Decadenza dalla concessione - Risoluzione della Convenzione
Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo,
l'Amministrazione concedente dichiara decaduta la concessione e
risolta la Convenzione:
1) qualora la Societa' risulti non in possesso dei requisiti di
nazionalita' comunitaria;
2) qualora la Societa' assuma un qualsiasi servizio per conto di
altro Governo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
3) quando la Societa' assuma verso Stati esteri impegni relativi
all'esercizio dei servizi concessi senza preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione concedente;
4) quando risulti che la Societa' sia in stato di grave
disorganizzazione o di grave dissesto tali da poter compromettere la
continuita' e la sicurezza dei servizi concessi;
5) quando la Societa' perda i prescritti requisiti finanziari,
tecnici o operativi;
6) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti, nonche' dalla
presente Convenzione.
Art. 28.
Spese contrattuali e di registrazione
Le spese di bollo, di scritturazione e di registrazione fiscale
riguardanti il presente atto sono a carico della Societa'
concessionaria.
Art. 29.
Sopravvenienza di norme interne e comunitarie
Qualora in pendenza della presente Convenzione entrino in vigore
norme interne o comunitarie che siano applicabili anche ai rapporti
in essere e che siano incompatibili con le clausole della Convenzione
stessa, queste ultime perdono ogni efficacia.
L'Amministrazione concedente e la Societa' concorderanno i
conseguenti adeguamenti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato