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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - 22 novembre 1989, n. 273),
come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i
criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta
presso centri di altissima specializzazione all'estero, qualora le
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere
erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel
caso dei soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le
deroghe previste dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 3
novembre 1989 - ammette il rimborso delle spese di soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture
collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano
recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo
e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalita' di
corresponsione di acconti alle famiglie;
Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che
stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e
prevedono l'erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora
le spese a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in
relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive
modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui e' previsto il
trasferimento per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le
analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali,
che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di
reciprocita';
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - 10 dicembre 1998, n. 288,
supplemento ordinario), recante "Approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo al
quinto obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei
disabili, e le "linee-guida del Ministro della sanita' per le
attivita' di riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - 30 maggio 1998, n. 124);
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare
riguardo all'art. 5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla
partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari
condizioni di malattia, tenendo conto della gravita' clinica, del
grado di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo
trattamento;
Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province
autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle
modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal
gia' richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne,
rispettivamente, il ricovero in centri esteri di altissima
specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il
ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con
i quali vigono, in materia, accordi bilaterali;
Considerata l'esigenza, altresi', ai sensi del citato art. 11,
comma 2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalita'
della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap,
in deroga a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto
ministeriale 3 novembre 1989;
Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve
provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle
prestazioni di altissima specializzazione fruite all'estero,
debitamente autorizzate a norma del decreto ministeriale 3 novembre
1989, indicando altresi' le specifiche modalita' per la
corresponsione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di
acconti sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6
dello stesso decreto ministeriale;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la solidarieta' sociale;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che
sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
Art. 2.
Soggetti aventi diritto
1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati
dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
necessitano di cure per la neuroriabilitazione, le spese per il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o
strutture collegate con il centro di altissima specializzazione
all'estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art.
11 della predetta legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera,
qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art.
4 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, cosi' come
modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia
stato emesso, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in
forma diretta, il modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1,
lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In
caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere
riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro
dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera,
attestante la necessita' della presenza dell'accompagnatore durante
la degenza.
2. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le
altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito
il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro della
sanita' 3 novembre 1989, cosi' come modificato dal successivo decreto
13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso
alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso
decreto.
3. La trasmissione della documentazione, indicata dall'art. 6,
comma 2, del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata con
domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza
del disabile, da presentare tramite il centro regionale di
riferimento, all'unita' sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi
dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle
prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso,
salvo casi di forza maggiore.
4. E' fatto salvo quanto eventualmente disposto in modo piu'
favorevole dalle singole regioni in applicazione dei commi 3 e 4
dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989,
modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.
Art. 3.
Concorso alla spesa
1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di
cura all'estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2,
attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in ordine alle modalita' di
calcolo della situazione economica del nucleo familiare di
appartenenza, ai seguenti criteri:
a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico,
qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62
milioni;
b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico,
qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100
milioni;
c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno,
cosi' come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un
nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.
2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel
precedente comma 1, punto 2, puo' chiedere, entro i quattro mesi
successivi alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state
sostenute le spese di cura all'estero, la rideterminazione della
misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso
alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti nel corso
dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE.
In tal caso l'unita' sanitaria locale provvede all'erogione del
rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.
Art. 4.
Corresponsione degli acconti
1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2,
l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito,
gli acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro
della sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando
nell'ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di
soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, ed attenendosi ai
seguenti criteri:
a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista
l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1,
punto 1. Tale percentuale e' elevata al 100 per cento nel caso di
soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista
l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1,
punto 2.
2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, che
usufruiscono di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite
modello E112, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto
i), del regolamento CEE n. 1408/71, l'unita' sanitaria locale
corrisponde, a richiesta dell'assistito, acconti sulla prevedibile
spesa con i limiti e le modalita' previste al comma 1.
3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 devono essere erogati
prima del trasferimento all'estero dell'infermo, tenendo conto dei
tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria
o del pagamento delle singole fatture di spesa.
Art. 5.
Autorizzazione al trasferimento
1. Il centro regionale di riferimento, qualora ritenga che le
prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Ministro della sanita' 3 novembre 1989, possano essere effettuate in
Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve
indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma
terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della
prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e
successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso tale
comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati
nel precedente art. 2, il centro regionale di riferimento, ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' del luogo di cura, deve tenere in
considerazione le linee-guida del Ministro della sanita' per le
attivita' di riabilitazione, di cui al provvedimento 7 maggio 1998
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2,
non e' richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in
centri di altissima specializzazione all'estero, purche' l'intervallo
di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la
presentazione sia della proposta motivata del medico specialista sia
dell'ulteriore documentazione, prescritte dall'art. 4, comma 2, del
decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989. In tali casi la
domanda, prevista dal suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989,
deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento
corredata dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito
sia rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata
della struttura sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione
siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale
di riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo
all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda.
4. La mancata emanazione da parte del centro regionale di
riferimento del provvedimento previsto dai commi 1 e 3, entro i
termini indicati, da' luogo alla formazione del silenzio-assenso.
Art. 6.
Decorrenza dei benefici
1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai
soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992,
in data successiva al trasferimento per cure all'estero, purche' la
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata
prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, anche alle domande di rimborso presentate ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
che siano state definite, in sede di erogazione del concorso di cui
all'art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di
soggiorno o che abbiano beneficiato di disposizioni regionali in
materia di rimborso di spese di soggiorno in misura inferiore ai
limiti previsti dall'art. 3 del presente decreto. A tal fine i
diretti interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso
alla spesa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma
3, della citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda
per ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1989, cosi' come integrate dal
presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di
entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e
coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 8.
Efficacia temporale
1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento e' valido fino
all'entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento in
materia di integrazione sociosanitaria ai sensi dell'art. 3-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni, e della legge 8 novembre 2000, n. 328,
legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
Roma, 1o dicembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanita'
Veronesi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001 Registro n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 382
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato