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Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ATTO DI INDIRIZZO 22 maggio 2001
Fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visti in particolare l'art. 10, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 153, che attribuisce la vigilanza sulle fondazioni al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 153, che
dispone che la vigilanza sulle fondazioni ha per scopo, tra l'altro,
la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela
degli interessi contemplati negli statuti;
Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera e) del citato
decreto legislativo n. 153 che attribuisce all'autorita' di vigilanza
sulle fondazioni il potere di emanare, sentite le organizzazioni
rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere
generale aventi ad oggetto, tra l'altro, i requisiti di onorabilita',
le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la
sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera g) del citato
decreto legislativo n. 153 che dispone che gli statuti delle
fondazioni debbono prevedere, tra l'altro, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e)
del medesimo decreto legislativo n. 153, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo,
requisiti di onorabilita', ipotesi di incompatibilita', riferite
anche alla carica di direttore generale della societa' bancaria
conferitaria ovvero a incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza,
in modo da evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza
nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle
decisioni;
Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 5 agosto 1999, in materia di
adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della
legge n. 461 del 1998 e del decreto legislativo n. 153 del 1999;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 20 aprile 1994,
recante disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
tese a salvaguardare il prestigio e l'operativita' degli enti stessi;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia ed in particolare gli articoli 19 e 22
che disciplinano le partecipazioni rilevanti nel capitale delle
banche;
Considerato che, dopo l'adeguamento degli statuti delle fondazioni
alle disposizioni di legge e al citato atto di indirizzo del 5 agosto
1999, e in base ad una valutazione della complessiva situazione
risultante, nonche' dei casi concreti esaminati dall'autorita' di
vigilanza, e' necessario aggiornare e puntualizzare il contenuto
dell'atto di indirizzo in tema di incompatibilita' e requisiti di
onorabilita', al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle
fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli
statuti, nonche' di evitare conflitti di interessi e assicurare
l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni;
Sentita l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, quale
organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
Emana il seguente atto di indirizzo: 1. Definizioni.
1.1. Nel presente atto di indirizzo le espressioni e i termini
adoperati hanno il significato indicato nel decreto legislativo n.
153 del 1999.
1.2. Per "partecipazione rilevante" si intende una partecipazione
nella misura e secondo le modalita' indicate dagli articoli 19 e 22
del decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. Incompatibilita'.
2.1. Coloro i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali
che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi
delle fondazioni non possono ricoprire funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione e controllo presso le stesse fondazioni,
se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel
detto organo decisionale.
2.2. Qualora una fondazione, o la societa' bancaria conferitaria,
detenga il controllo, o una partecipazione rilevante, della societa'
bancaria conferitaria o di altra banca, coloro i quali svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso dette societa' o banche, ne' presso le
societa' controllate da dette societa' o banche o delle quali queste
detengano una partecipazione rilevante.
3. Requisiti di onorabilita'.
3.1. Coloro i quali ricoprono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione e controllo presso fondazioni che siano
sottoposti ad indagini preliminari, ovvero abbiano assunto la
qualita' di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura
penale, devono, senza ritardo, informarne l'organo di appartenenza o,
nel caso di coloro che esercitano funzioni di direzione, l'organo
amministrativo. Nelle more delle valutazioni di cui al punto 3.2, i
soggetti interessati provvedono ad autosospendersi dalle funzioni ove
ricorrano i casi previsti dal citato art. 60, purche', nel caso di
richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento, e si tratti di
reati dolosi, ovvero siano state applicate misure cautelari
personali. La fondazione informa l'autorita' di vigilanza delle
informative ricevute e delle decisioni di autosospensione.
3.2. L'organo della fondazione che riceve l'informativa di cui al
punto 3.1, valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto
dei diritti di riservatezza del soggetto interessato, assume le
decisioni piu' idonee per la salvaguardia dell'autonomia e della
reputazione della fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni
del soggetto stesso. Ogni decisione assunta deve essere motivata e
comunicata all'autorita' di vigilanza.
Il presente atto di indirizzo sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2001
Il Ministro: Visco


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato