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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art.
4, comma 2;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto
1998, n. 353;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' e i contenuti della
prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, per l'anno accademico 2001/2002, ciascuna universita' emana
il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero
di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun
indirizzo.
2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
universita', integrata da una seconda prova. La prova scritta, per
ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a
risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque
indicate. Dei suddetti settanta quesiti, venti si riferiscono
all'indirizzo prescelto dal candidato e cinquanta alla classe per la
quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato
puo' richiedere l'abilitazione per una o piu' classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998, che ogni singola
scuola affigge al proprio albo, nonche' su argomenti atti a
verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto
della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene
allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, e' assegnato
un tempo di quarantacinque minuti per 1a soluzione dei predetti venti
quesiti e un tempo di novantacinque minuti per la soluzione dei
cinquanta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene
richiesta l'abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella
prima o nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:
indirizzo economico giuridico 3 settembre 2001, prima tornata,
20 settembre 2001, seconda tornata;
indirizzo arte e disegno 4 settembre 2001, prima tornata,
21 settembre 2001, seconda tornata;
indirizzo musica e spettacolo 5 settembre 2001, prima tornata,
24 settembre 2001, seconda tornata;
indirizzo scienze motorie 6 settembre 2001, prima tornata,
25 settembre 2001, seconda tornata;
indirizzo sanitario e della prevenzione 7 settembre 2001, prima
tornata, 28 settembre 2001 seconda tornata;
indirizzo lingue straniere 10 settembre 2001, prima tornata,
1o ottobre 2001 seconda tornata;
indirizzo scienze naturali 11 settembre 2001, prima tornata,
4 ottobre 2001, seconda tornata;
indirizzo fisico informatico matematico 12 settembre 2001, prima
tornata, 5 ottobre 2001, seconda tornata;
indirizzo linguistico letterario 13 settembre 2001, prima
tornata, 8 ottobre 2001, seconda tornata;
indirizzo scienze umane 14 settembre 2001, prima tornata,
11 ottobre 2001, seconda tornata;
indirizzo tecnologico 17 settembre 2001, prima tornata,
12 ottobre 2001, seconda tornata;
6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione
giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a
disposizione centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla
prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei
titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;
i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10
punti;
dottorato di ricerca, 3 punti;
seconda laurea, 2 punti;
diploma universitario di specializzazione, 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di
perfezionamento, assegno d ricerca, borsa di studio post dottorato,
borsa di studio), fino a 3 punti;
b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un
massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110, 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110, 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110, 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110, 5 punti;
voto di laurea di 108/110, 6 punti;
voto di laurea di 109/110, 7 punti;
voto di laurea di 110/110, 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110, 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio tra 18 e 21, 0 punti;
voto medio tra 21,1 e 24, 1 punto;
voto medio tra 24,1 e 27, 2 punti;
voto medio tra 27,1 e 27,5, 4 punti;
voto medio tra 27,6 e 28, 6 punti;
voto medio tra 28,1 e 28,5, 7 punti;
voto medio tra 28,6 e 29, 8 punti;
voto medio tra 29,1 e 29,5, 9 punti;
voto medio tra 29,6 e 30, 10 punti.
7. La seconda prova e' determinata dal bando e consiste in un
colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed e' valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni
classe di abilitazione e' ammesso alla seconda prova un numero di
candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base
della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli
stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per
l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un
elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui e'
possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di
studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilita' e
competenze grafiche. La seconda prova dei candidati di dette classi
e' regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2.
8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu'
di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per
un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,
per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo
della Scuola, alla redazione di un unica graduatoria. Detta
graduatoria e' formata dai candidati che nelle singole classi di
abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i gia' ammessi ed e'
utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.
Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una
classe di abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe,
il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.
Art. 2.
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e
le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita' relative
agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati,
gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova,
nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ove non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2001
p. Il Ministro: Guerzoni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato