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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 maggio 2001;
Premesso che:
l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre
1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99),
prevede che con provvedimento dell'Autorita' sia definito uno
specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali a
copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale (di seguito: Gestore della rete) per la garanzia della
capacita' di trasporto sull'interconnessione;
l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n.
180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286
del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99) fissa,
limitatamente all'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica
importata, il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea;
la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del
13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00) definisce
modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in
presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) per l'anno 2001;
Visto il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
le deliberazioni n. 162/99, n. 180/99 e n. 219/00;
Considerato che:
le modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica
previste dalla deliberazione n. 219/00 determinano costi a carico del
Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica da produttori
nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione
in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica
destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;
non sono ancora disponibili le informazioni a consuntivo
riguardanti i costi effettivamente sostenuti dal Gestore della rete
per l'attivita' di cui al precedente alinea svolta nell'anno 2000;
allo stato non sono ancora pervenute all'Autorita' le
informazioni relative alla stima dei costi per l'anno 2001 di cui ai
precedenti alinea;
le informazioni di cui al precedente alinea sono necessarie
affinche' l'Autorita' fissi il corrispettivo di cui all'art. 5, comma
5.4, della deliberazione n. 162/99 per l'anno 2001;
Ritenuto che:
sia necessario fissare l'ammontare del corrispettivo di cui
all'ultimo alinea del considerato per l'anno 2001;
sia opportuno, in assenza delle informazioni di cui al penultimo
alinea del considerato, fissare, a titolo di acconto, il suddetto
corrispettivo nella medesima misura prevista per l'anno 2000 in
quanto la rete di interconnessione con l'estero e' caratterizzata
dagli stessi parametri adottati per l'anno 2000;
Delibera:
Di fissare, a titolo d'acconto, per l'anno 2001, il corrispettivo
di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre 1999, n. 162/99 nella misura di 0,6 lire per kWh di
energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di
importazione di energia elettrica a vario titolo e destinata ai
clienti sia del mercato libero sia del mercato vincolato.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ( www.autorita.energia.it
) ed entra in
vigore il 3 maggio 2001.
Milano, 3 maggio 2001
Il presidente: Ranci
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato