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Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti
rettifiche, in corrispondenza delle pagine sottoelencate:
alla pag. 18, all'art. 9, comma 3, primo rigo, dove e' scritto:
"Nel caso in cui in un'unita' sia gia' adibita a un servizio di
linea ...", leggasi: "Nel caso in cui in un'unita' gia' adibita a un
servizio di linea ...";
alla pag. 21, all'art. 15, comma 1, dove e' scritto: "h)",
leggasi: "g)"; dove e' scritto "i)", leggasi: "h)"; dove e'
scritto:
"j)", leggasi: "i)";
alla pag. 28, all'allegato IV, punto 11, dove e' scritto: "e)",
leggasi: "d)"; dove e' scritto: "t)", leggasi: "e)".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato