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Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 23 maggio 2001
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 maggio 2001
e' di 105.120 miliardi di lire (pari a 54.290 milioni di Euro);
Decreta:
Per il 31 maggio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 2001 fino al limite
massimo in valore nominale di 5.500 milioni di Euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2001, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale
16 novembre 2000, e' disposto, altresi', il 29 maggio 2001, il
collocamento supplementare dei buoni ordinari deI Tesoro di cui al
presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio
finanziario 2001.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2001
p. Il direttore generale: Cannata


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato