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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la
copertura delle spese generali di amministrazione relative al
coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati
gestori delle attivita' formative non coperte da contributo
regionale;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalita' per la
determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n.
40/1987;
Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge
19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale l'onere derivante dalla
legge n. 40/1987 grava sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale
europeo;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione
di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia
subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e
delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", che prevede, quale tipico atto
d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli
organi di Governo, la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi;
Visto l'art. 118, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che prevede la determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dei criteri e delle modalita' di
destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che con precedenti decreti, decreto ministeriale n.
476/VI/98 del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del
31 maggio 1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre
2000, sono gia' stati definiti i criteri procedurali che disciplinano
l'erogazione di contributi straordinari a favore degli enti ex lege
n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000;
Ritenuta la necessita' di definire, anche con efficacia retroattiva
e conseguente abrogazione per incompatibilita' dei precedenti
decreti, univoci criteri procedurali destinati a disciplinare la
concessione dei contributi straordinari ex lege n. 40/1987 comunque
previsti nei vari esercizi finanziari;
Ravvisata l'opportunita' di svincolare i costi ammissibili di cui
all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il
contributo ordinario ex legen. 40/1987, fermo restando il limite
generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento
operativo;
Decreta:
Art. 1.
Enti beneficiari
1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai
capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. gli enti
beneficiari dell'ultimo contributo ordinario emanato ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40.
Art. 2.
Modalita' di accesso e ripartizione del contributo
1. Gli enti che intendano richiedere la concessione del contributo
di cui all'art. 1 devono presentare, secondo quanto previsto al
successivo art. 3, apposita istanza corredata da un piano finanziario
dei costi ammissibili articolato in due sezioni:
a) ripianamento finanziario;
b) investimento.
2. La misura massima del contributo erogabile a ciascun ente sara'
determinato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale
3 marzo 1987, n. 125, articoli 2, 3 e 4. Comunque, l'entita' del
contributo straordinario non potra' superare quanto richiesto dagli
enti beneficiari.
3. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalita'
di ripartizione di cui ai punti 2 e 3 saranno erogate in misura
proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
4. L'ufficio procedente ha facolta' di richiedere, a fini
istruttori e/o di rendicontazione, l'esibizione di ulteriore
documentazione, amministrativo-contabile, rispetto a quella
prescritta dal precedente comma 1. Il rifiuto dell'ente di produrre
tale documentazione determina le conseguenze previste dal successivo
art. 5, comma 3.
Art. 3.
Costi ammissibili
1. Ai fini della relativa riconoscibilita', i costi, in generale,
devono essere:
a) non imputati ad altri finanziamenti, ancorche' siano stati
decurtati nel corso di apposite verifiche amministrativo-contabili;
b) riferiti alla sola sede centrale ed alle strutture
amministrativamente dipendenti dalla stessa ed includono le eventuali
spese sostenute per il commissariamento delle strutture coordinate,
qualora rimangano a carico dell'ente nazionale;
c) riferiti ad annualita' per le quali l'ente sia stato ammesso a
contributo ordinario ai sensi della legge n. 40/1987.
2. La richiesta di contributo puo' riguardare le seguenti spese,
ritenute ammissibili:
Sezione ripianamento finanziario:
a) costi verso la pubblica amministrazione;
b) costi generali di amministrazione;
c) costi verso i fornitori;
d) spese amministrative ed interessi relativi a mutui
immobiliari e leasing;
e) eccedenze dei rendiconti della leggen. 40/1987 ordinaria,
previa autorizzazione dell'ufficio procedente;
f) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001,
polizze fidejussorie a garanzia dei cofinanziamenti comunitario e
nazionale stipulate in relazione al periodo 1993/2000;
g) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001,
costi per il pagamento di oneri e passivita' pregressi relativi a:
competenze dirette e riflesse del personale;
indebitamento per anticipazioni finanziariee/o operazioni
ipotecarie.
Il limite temporale dei costi ammissibili decorre dal 1993, per gli
esercizi finanziari 1998 e 1999, e dal 1987 per gli esercizi
finanziari successivi. Tale limite include gli impegni di spesa
assunti entro la data di presentazione delle domande di contributo di
cui al successivo art. 4.
Sezione investimento:
a) acquisizione di beni e risorse umane ed adeguamento di quelli
preesistenti;
b) investimenti volti al potenziamento della struttura;
c) costi per aggiornamento e riqualificazione del personale
dipendente;
d) spese per convegni e seminari;
e) spese per pubblicazioni;
f) spese per pubblicita'.
Con effetto dall'esercizio finanziario 2001, la sezione
investimento, per gli enti che hanno richiesto contributi a titolo di
ripianamento finanziario, potra' essere impegnata esclusivamente nel
caso in cui tali enti dichiarino di non aver ulteriori costi da
ripianare. Resta fermo, per quanto concerne i precedenti esercizi
finanziari, il limite del 30% per le voci di costo relative a tale
sezione. Gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro e non
oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo.
3. Non sono comunque riconoscibili i seguenti costi:
a) anticipazioni di qualunque genere;
b) multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio;
d) spese relative a procedure legali con amministrazioni
pubbliche nonche' controversie individuali di lavoro tanto
subordinato quanto autonomo.
4. Il presente articolo, in deroga ai piu' restrittivi criteri
generali previgenti, si applica anche a quegli enti per i quali non
si sia ancora conclusa la fase di verifica amministrativo-contabile,
in relazione agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000. Agli altri
enti, ove si sia gia' conclusa tale fase, e' consentito, entro il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di
proporre all'UCOFPL il riconoscimento delle spese decurtate in
applicazione di precedenti, piu' restrittivi, criteri, modellati su
quelli vigenti in punto di contributo ordinario ex lege n. 40/1987.
L'ufficio procedente decide al riguardo, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio.
Art. 4.
Termine di presentazione delle richieste
1. Le richieste di cui all'art. 2, comma 1 dovranno essere
presentate dagli enti interessati al Ministero del lavoro, Ufficio
centrale O.F.P.L. divisione VI, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma, entro
e non oltre il termine previsto nell'apposita successiva
comunicazione.
Art. 5.
Vigilanza e rendicontazione
1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, a pena di decadenza
dalla concessione del contributo, a presentare appositi rendiconti
dei costi ammissibili al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario
successivo a quello di riferimento.
2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e'
effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma
nonche' delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone presso le
sedi centrali dei predetti enti.
3. Gli enti interessati dovranno procedere all'autoannullamento di
tutti i documenti indicati nel relativo rendiconto, a mezzo di
apposito timbro fornito dall'ufficio procedente, apponendo, oltre
all'importo imputato, apposita dicitura in corrispondenza della
gestione e dell'anno.
4. Il rifiuto dell'ente di assoggettarsi a verifica
amministrativo-contabile comporta, di diritto, la decadenza dalla
concessione del contributo, con conseguente restituzione
all'amministrazione dell'acconto eventualmente percepito maggiorato
dagli interessi legali calcolati dall'epoca della relativa
erogazione, conformemente all'art. 2033 del codice civile.
5. Non potranno essere riconosciute spese non documentate da
ricevute o fatture in originale o che non siano registrate presso le
scritture contabili utilizzate dagli enti interessati.
6. I titoli di spesa dovranno essere corredati da idonea
documentazione che evidenzi l'avvenuto pagamento, anche mediante
ricevuta del bonifico oppure copia di assegno corredata dall'estratto
conto da cui risulti il relativo movimento bancario. Non e'
ammissibile come modalita' di pagamento la compensazione di debiti.
7. Le spese inserite a rendiconto dovranno risultare pagate alla
data del 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di
riferimento, nei limiti dell'acconto percepito.
8. Relativamente alla quota riferita al saldo, i pagamenti dovranno
essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle
risultanze del controllo di cui al comma 2. In difetto, non sono
riconoscibili le relative spese.
Art. 6.
Disposizioni finali
Con successivi decreti emessi di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera',
nell'ambito delle disponibilita' di cui ai capitoli di bilancio
indicati nell'art. 1, in relazione ai vari esercizi finanziari, sulla
base delle richieste presentate dagli enti interessati, ad erogare i
predetti contributi secondo i criteri individuati dall'art. 3.
Art. 7.
Efficacia e pubblicazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le relative disposizioni, che sostituiscono,
abrogandole con effetto retroattivo, quelle, corrispondenti,
contenute nei precedenti decreti decreto ministeriale n. 476/VI/98
del 30 novembre 1998, decreto direttoriale n. 191/VI/99 del 31 maggio
1999 e decreto direttoriale n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000,
avranno efficacia sinche' non saranno sostituite con successivo
decreto, soggetto alla medesima forma di pubblicazione.
Roma, 7 maggio 2001
p. Il Ministro: Morese
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato