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Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 15 maggio 2001
Istituzione presso la Direzione III del Dipartimento del tesoro dell'ufficio XIII - Ufficio centrale di
analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal
contante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in
particolare l'art. 123, paragrafo 4;
Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'art. 31 e
l'art. 34, paragrafo 2, lettera c);
Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998
relativo all'introduzione dell'euro;
Vista la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa
al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre
sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione
all'introduzione dell'euro;
Visto l'orientamento del consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001
riguardante la proposta di regolamento relativa alla protezione
dell'euro dalla falsificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 giugno 1996 con il quale al Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' stata affidata la cura e il
coordinamento di tutte le problematiche correlate con l'introduzione
dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico
italiano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le
dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 8 giugno 1999 e n. 108118 del 19 dicembre
2000 con i quali e' stato determinato il riassetto organizzativo dei
dipartimenti del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che
attribuisce alla Guardia di finanza funzioni di polizia economica e
finanziaria e di tutela del bilancio pubblico e dell'Unione europea,
e che, a tal fine, stabilisce che sono demandati al Corpo della
Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di
pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
Tenuto conto di tutte le altre iniziative comunitarie in materia di
falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di costituire un
ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione delle
banconote, delle monete metalliche e degli altri mezzi di pagamento
diversi dal contante;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come
modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre
2000, n. 108118, al punto 1.3., dopo l'"Ufficio XII", e' inserito il
seguente:
"Ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della
falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal
contante - Analisi e monitoraggio di tutte le informazioni
concernenti la falsificazione dell'euro e delle altre valute,
nazionali ed estere, nonche' di tutti gli altri mezzi di pagamento
diversi dal contante, ai fini della valutazione dell'impatto
economico e finanziario".
2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come
modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre
2000, n. 108118, dopo il punto 1.3., sono inseriti i seguenti:
"1.3.bis. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della
falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal
contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, ai
fini dell'assolvimento dei propri compiti:
a) raccoglie tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro
e delle altre valute, nazionali ed estere, nonche' di tutti gli altri
mezzi di pagamento diversi dal contante;
b) gestisce tutte le informazioni provenienti dalla Banca
d'Italia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalla
Commissione europea, dalle forze di polizia e dalle altre autorita'
nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione monetaria
e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;
c) svolge funzioni di raccordo tra le autorita' nazionali ed
estere competenti, ai fini dell'attuazione del dispositivo di
protezione dalla falsificazione dell'euro, delle altre valute e degli
altri mezzi di pagamento diversi dal contante.
1.3.ter. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della
falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal
contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, si
articola nelle seguenti aree:
a) un'area economico-finanziaria, per la gestione dei dati
tecnici e statistici, cui e' preposto un funzionario del Dipartimento
del tesoro;
b) un'area per la cooperazione fra le autorita' competenti alla
gestione delle altre informazioni complementari ai fini dell'analisi
strategica, cui e' preposto un ufficiale della Guardia di finanza.".
3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come
modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale
19 dicembre 2000, n. 108118, dopo le parole "Ufficio ispettivo
centrale", le parole "(diciassette unita' dirigenziali di cui nove
finalizzate a verifiche di particolare complessita' e otto
finalizzate a verifiche di media complessita)", sono sostituite dalle
seguenti: "(sedici unita' dirigenziali di cui nove finalizzate a
verifiche di particolare complessita' e sette finalizzate a verifiche
di media complessita)".
4. All'ufficio di cui al comma 1 del presente decreto, e' assegnato
personale non dirigenziale gia' in servizio presso il Dipartimento
del tesoro e personale della Guardia di finanza in servizio presso il
Gabinetto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a
decorrere dalla data del 1o giugno 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Roma, 15 maggio 2001
Il Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Tesoro, foglio n. 60


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato