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AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 10 aprile 2001, n.39
Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Accettazione delle
scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli.
Alle Direzioni regionali
dell'Agenzia delle entrate
Agli Uffici locali dell'Agenzia
delle entrate
Agli Uffici IVA
e, per conoscenza
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale dei servizi generali e
del personale - Div. ex VIII -
Enti pubblici
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale
affari generali - Servizio
Polizia amministrativa e sociale
Al Comando generale della Guardia
di finanza - III Reparto
operazioni - Ufficio fiscalita'
Al Ministero delle finanze -
Segretariato generale
Alle Direzioni centrali
dell'Agenzia delle entrate
All'UNIRE
Allo SNAI - Sindacato nazionale
agenzie ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al Sindacato nazionale allibratori
Al SAGI Sport
Al SICS
1. Premessa.
Com'e' noto, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e
delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, rimette al Ministero
delle finanze, d'intesa con quello delle politiche agricole e
forestali, l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa.
Le convenzioni tipo che accedono alle predette concessioni
prevedono le condizioni per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta della duplice tipologia di scommesse.
Con nota n. 5275/2001 del 22 gennaio 2001 e' stato comunicato che a
partire dal 3 gennaio corrente anno e' disponibile, in ambiente di
esercizio, la procedura di accettazione delle scommesse ippiche a
quota fissa.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti, a
seguito di quesiti degli operatori del settore, sulle modalita' di
gestione delle scommesse a quota fissa.
2. Ritiri di cavalli nelle scommesse a quota fissa.
Le norme che disciplinano l'accettazione delle scommesse a quota
fissa contenute nel "Regolamento per le scommesse sulle corse dei
cavalli" emanato dall'UNIRE nel 1962 e successive integrazioni,
prevedono, in caso di ritiri di uno o piu' cavalli, procedure
particolari allo scopo di evitare l'eccessivo numero dei rimborsi e
tutelare nel contempo gli scommettitori.
Tali procedure, che prendono a base le quote del totalizzatore per
determinare la quota di vincita delle scommesse a quota fissa in caso
di ritiri, sembrano non compatibili, quanto meno ad un esame
letterale del testo normativo, con le disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che all'art. 4, comma
4, prescrive "E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore".
Tale divieto deve ritenersi il logico corollario della norma,
sancita nello stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, che stabilisce, in via generale, che le scommesse possono
essere effettuate solo al totalizzatore o a quota fissa, escludendo
quindi quella modalita' che era in uso prima dell'avvento della
totalizzazione nazionale e cioe' il sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore.
Deve osservarsi, tuttavia, che l'applicazione delle norme contenute
nel citato regolamento UNIRE relative alle scommesse a quota fissa,
ad una lettura logica e sistematica del contesto legislativo, sembra
non contrastare con la disposizione contenuta nel citato art. 4 per i
seguenti motivi:
il ricorso alla determinazione della quota di vincita, prendendo
a base la quota del totalizzatore, si verificherebbe solo in casi
eccezionali e cioe' nel caso di ritiro di uno o piu' cavalli nella
corsa indicata nella scommessa;
solo una parte delle scommesse, quelle accettate prima della
notificazione della variazione al campo dei partenti, verrebbero
liquidate, in caso di vincita, prendendo a base la quota del
totalizzatore mentre le scommesse accettate successivamente alla
variazione seguirebbero il normale corso della scommessa a quota
fissa;
tutte le ricevute di scommessa vengono emesse dopo la loro
registrazione presso il totalizzatore nazionale del Ministero delle
finanze e pertanto in regime di assoluta trasparenza.
L'unica soluzione adottabile per tutelare lo scommettitore ed il
concessionario, nel caso eccezionale in questione, tralasciando
quella del rimborso, appare essere quella di prendere a base, per il
calcolo della vincita, una quota determinata secondo le preferenze
accordate dagli stessi scommettitori, da considerare sicuramente
congrua, stanti i volumi di scommesse accettate dal totalizzatore
nazionale.
Tanto premesso, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni,
nelle more di uno specifico intervento normativo, in ordine alle
modalita' di accettazione e gestione delle scommesse a quota fissa
con particolare riguardo all'ipotesi dei ritiri dei cavalli.
Per quanto riguarda le norme che debbono sempre essere applicate
nelle agenzie ippiche, si precisa che:
le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate
sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti
saranno rimborsate, mentre le scommesse risultanti vincenti, emesse
prima della convalida del ritiro, saranno liquidate prendendo a base
la quota del totalizzatore con una quota minima di undici e,
comunque, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la
somma pattuita come vincita. In mancanza della quota del
totalizzatore saranno liquidate secondo la somma pattuita come
vincita. Le scommesse emesse dopo la convalida del ritiro - e quindi
dopo l'eventuale aggiornamento delle relative quote fisse - saranno
liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita;
nelle corse in cui si verifica il ritiro di uno o piu' cavalli,
la scommessa singola sul piazzato a quota fissa ha per oggetto il
cavallo classificato nell'ordine di arrivo primo o secondo, nelle
corse in cui risultano partenti, dopo l'apertura dell'accettazione
delle scommesse, non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo o secondo o terzo, nelle corse in cui risultano partenti non
meno di otto cavalli, anche dopo la convalida della variazione al
campo dei partenti. La medesima norma vige nel caso delle scommesse
al totalizzatore sul piazzato;
per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le
agenzie ippiche, prima della convalida del ritiro o dei ritiri,
comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare
regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso
di vincita verranno liquidate come scommesse multiple prendendo a
base, per il solo termine in cui si e' verificata la variazione nel
campo dei partenti, la quota del totalizzatore, con una quota minima
di 11 e con il limite del 20% in piu' rispetto alla quota fissa
indicata, e per i rimanenti termini la relativa quota fissa indicata
per ogni singolo termine; le scommesse multiple a quota fissa
effettuate presso le agenzie ippiche, dopo la convalida del ritiro o
dei ritiri, e quindi dopo la eventuale, conseguente, variazione della
relativa quota fissa, saranno liquidate, in caso di vincita, secondo
la somma pattuita;
le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non
regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i
rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate, per i
termini validi, secondo le relative quote fisse indicate per ciascun
termine.
3. Risultato economico del concessionario nelle scommesse a quota
fissa. Contenuto delle quote.
Va da se' che il risultato economico del concessionario derivante
dall'esercizio delle scommesse in riferimento va determinato
detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica
prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, la quota
di prelievo destinata all'UNIRE, nonche' l'importo delle vincite.
Si precisa, infine, che le quote da esporre al pubblico sono
comprensive dell'importo giocato e della quota pattuita come vincita.
Sulle problematiche sopra esposte e' stato acquisito il concerto
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Roma, 10 aprile 2001
Il direttore dell'Agenzia: Romano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato