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Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05-06-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 26 aprile 2001, n.209
Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni sull'interpello del contribuente;
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
riguardante disposizioni di attuazione;
Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;
Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del
contribuente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000,
n. 193/2000;
Considerato che non e' opportuno accogliere l'indicazione del
Consiglio di Stato relativa alla possibilita' di presentare l'istanza
di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla
norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere
preventivo dell'interpello consente di non confliggere con la
disciplina del ravvedimento operoso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Presentazione dell'istanza di interpello
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di
incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di
natura tributaria, puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria
istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione
stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto
dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413. L'interpello non puo' essere proposto con riferimento
ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovra' presentare l'istanza di cui al comma 1,
prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla
norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello puo' essere presentata, al-tresi', anche
da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono
obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del
contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' presentata
agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta,
raccomandato con avviso di ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei
termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 18 e 19 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000:
"Art. 11 (Interpello del contribuente). - 1. Ciascun
contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del
periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell'art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.".
"Art. 18 (Disposizioni di attuazione). - 1. I decreti
ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11, devono essere
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sono nominati i
componenti del Garante del contribuente di cui all'art.
13.".
"Art. 19 (Attuazione del diritto di interpello del
contribuente). - 1. L'amministrazione finanziaria, nel
quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della
struttura organizzativa ed individua l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare
la piena operativita' delle disposizioni dell'art. 11 della
presente legge.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro
delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli
opportuni provvedimenti per la riqualificazione del
personale in servizio.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega del Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 305 del
31 dicembre 1991:
"Art. 21 (Diritto di interpello). - 1. E' istituito,
alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il
comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri
su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare
l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal
contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli
37, comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi'
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di
determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle
di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di
rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto
tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
prova viene posto a carico della parte che non si e'
uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle
norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale
delle imposte dirette e della direzione generale delle
tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore
dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario
comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle
finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria,
designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal
Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da
ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da
personale delle qualifiche e grado indicati che
partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di
voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni
finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del
comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del
comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria
verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini
della corretta qualificazione tributaria della fattispecie
prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della
direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta
fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso
potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie
medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle
norme antielusive. La mancata risposta da parte del
comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta
del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una
formale diffida ad adempiere da parte del contribuente
stesso, equivale a silenzio assenso.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire
150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre
1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, si rinvia alle note alle premesse.

Art. 2.
Competenza degli uffici
1. L'istanza di interpello e' presentata alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio
fiscale del contribuente.
2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni
centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale,
nonche' i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo
d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire,
presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa
e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.
3. Per i tributi la cui gestione e' attribuita all'Agenzia del
territorio, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione
compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad
applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza
di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale
territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

Art. 3.
Istanza di interpello
1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e
personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete
condizioni di incertezza;
c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
rappresentante.
2. Alla istanza di interpello e' allegata copia della
documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai
fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata, salva la facolta' di acquisire, ove necessario,
l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresi', contenere l'esposizione, in modo
chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa
sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali
recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da
parte dell'amministrazione finanziaria.
4. La mancata sottoscrizione e' sanata se il contribuente provvede
alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui
all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia
compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie
corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante
circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del
contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione
tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel
sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione
finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di
cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilita'
dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione
o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art. 4.
Adempimenti degli uffici
1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati
all'articolo 2, e' notificata o comunicata al contribuente mediante
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera c), e 3,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di
ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero
dalla data in cui l'istanza e' stata sottoscritta ai sensi del
precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata
presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma
1, la risposta puo' essere fornita direttamente anche dalla Direzione
centrale normativa e contenzioso.
2. La risposta di cui al comma 1 puo' essere fornita anche
telematicamente.
3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio
diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo
provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente,
dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il
termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione
dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei
documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono
richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la
documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a
decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della
documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse
modalita' dell'istanza di interpello.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero
elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni
analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria puo' fornire
risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare
nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze.
L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del
contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta
pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota
contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata
nell'istanza di interpello.

Art. 5.
Efficacia della risposta all'istanza di interpello
1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente
nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso
concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale
efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello,
salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione finanziaria.
2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e
recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui
all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il
termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Limita-tamente alla questione oggetto
d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita' della risposta
fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e'
formato il silenzio assenso.
3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero
di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1,
l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi
interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il
contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento
specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto
d'interpello.
4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in
riferimento al comportamento gia' posto in essere dal contribuente,
qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive
delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel
termine di cui all'articolo 4, comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 2001
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2, Finanze, foglio n. 15


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato