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Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27-06-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n.243
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nella riunione
del 12 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2000,
n. 170/2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dei lavori pubblici;
c) Ministero: il Ministero dei lavori pubblici;
d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dei lavori pubblici;
f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta l'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato e norme di esecuzione -
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge
23 ottobre 1992, n. 421:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni reca: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.".
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2, art. 14, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n 300:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
- Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
vedasi note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti.".

Art. 2.
Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del
presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle
funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici
di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e
di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla
definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche
pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse
attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi
dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza
fra obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro:
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica;
e) l'Ufficio stampa;
f) il Servizio di controllo interno;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di
diretta collaborazione.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di
Gabinetto e legislativo.
6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4,
coordina l'attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di
responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo
del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto
del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto
definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione,
d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu'
vice capi di Gabinetto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 55 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".

Art. 3.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli
interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di
diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e
coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a
compiti specifici. Fa altresi' parte della Segreteria del Ministro il
Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata
del Ministro, nonche' i rapporti dello stesso con altri soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per
l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i
settori di intervento del Ministero e per le conseguenti
determinazioni di competenza dell'organo politico circa
l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di
supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i servizi
del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da
affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle
decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione
di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di
documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione
a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico
quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di
competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre
amministrazioni interessate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di
Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri
organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e
con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato,
nonche' le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo
riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito
dell'Ufficio di Gabinetto opera il consigliere diplomatico, che
assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e
comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la
partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e
comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici
del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
del-l'Italia alla Comunita' internazionale.
4. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la
qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme
introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della
regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;
esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo
permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti
rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre
amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura
tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con
la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue
altresi' la legislazione regionale per le materie di interesse
dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale,
comunitario e costituzionale. Svolge attivita' di consulenza
giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei
confronti degli Uffici dirigenziali generali del Ministero.
5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di
informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna
stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero;
promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero,
programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il
Capo dell'Ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del
Ministro.

Art. 4.
Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di
valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
3. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale
costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unita', di
cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico.
Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il
comma 4 del medesimo articolo 5.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte di competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione e
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma estando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su riciesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".

Art. 5.
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in
novantasei unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento
degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono
essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del cinque per cento del
predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto
a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3,
nell'ambito del contingente complessivo di novantasei unita'
stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del
1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico non superiore a
cinque, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi
concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono
attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite
dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo
della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal
Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti
appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore
al venticinque per cento del contingente complessivo.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150:
"6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento.".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
anunnistrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquenno in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione umversitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".

Art. 6.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee
alla pubblica amministrazione in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e
consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche
amministrazioni nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri
operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza
nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato fra operatori del
settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed
esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione,
ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della
comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi
professionali.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del
Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta
collaborazione con il Ministro. Il responsabile della Segreteria
tecnica e' scelto fra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacita' ed esperienza adeguate alla
funzione da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate, sulla base di un
rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.
5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal
Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione
del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli
uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Il consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio
decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di
comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e
comunitarie.
7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo
interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono
essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o
dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del
1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata
fino al trenta per cento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della
Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di
direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario
particolare del Ministro, i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari
di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di
controllo interno, qualora scelti fra estranei alle pubbliche
amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore a
quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato
in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento
conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante rispettivamente ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali aumentato fino al trenta per cento, ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici
dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al
presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di
controllo interno, anche se estranei dell'amministrazione, quando il
relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il
mantenimento, dei propri incarichi esterni e del relativo trattamento
economico.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati
agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici
massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di
Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancia e
della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici, spetta, a
fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, una
indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993.

Note all'art. 7:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note
all'art. 5.

Art. 8.
Segreteria dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti
dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche
amministrazioni e nominati dal Ministro.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente
complessivo di novantasei unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino
ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti
del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento
fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi
ordinamenti.

Art. 9.
Modalita' della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione
delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29
del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo'
delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati
all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la
Direzione generale degli affari generali e del personale del
Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B
del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999, in numero non superiore al 50% delle unita' addette agli
Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica
l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo n. 29 del 1993:
"1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art.
3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) (omissis);
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".
- Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e
gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.".

Art. 10.
Norme finali
1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora
conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' professionale a carattere
continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita'
professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro,
che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni
caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo
1997, n. 217, recante "Regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 260
Registrato a seguito della deliberazione della sezione di controllo
in data 31 maggio 2001, con esclusione dell'art. 4, comma 2


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato