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Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27-06-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001
Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concernente l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e la
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il piano di riconversione
produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna
interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge
23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del
settore minerario";
Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei
soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro
informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo
stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano di
riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
Il piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini
minerari interessati da processi di ristrutturazione o di
riconversione;
La legge 30 luglio 1990, n. 221, ed in particolare l'art. 9,
prevede l'erogazione di contributi per il recupero ambientale di
compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle
attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di
ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di
esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso
progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
Il piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione di nuove attivita' sostitutive e di opere di recupero
ambientale dei compendi immobiliari ex minerari, con l'utilizzazione
delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;
Visti:
I quattro accordi di programma stipulati il 28 ottobre 1996, il
31 dicembre 1996, il 1o ottobre 1999 ed il 29 dicembre 1999, tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per
attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari
dichiarati di crisi;
I quattro accordi di programma stipulati il 31 dicembre 1996, il
23 dicembre 1997, il 28 dicembre 1998, ed il 29 dicembre 1999, tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per recupero
ambientale dei compendi immobiliari ex minerari nei predetti bacini
ex minerari;
L'accordo di programma stipulato il 31 dicembre 1996, tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per
riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie;
Considerato che:
Nelle fasi delle istruttorie per la gestione dei contributi di cui
agli accordi di programma sopra citati, sono stati rilevati errori
materiali riguardanti elementi riferentisi ai soggetti giuridici
interessati dai relativi benefici, agli esatti importi di detti
benefici, nonche' ad altri dati comunque esattamente considerati
nelle preventive istruttorie di valutazione e conformemente
risultanti nelle documentazioni in atti presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con propria nota di osservazione n.
21, in data 3 febbraio 2000, ha altresi' rilevato la necessita' di
provvedere - nei casi dallo stesso ufficio rilevati - mediante
rettifica da operare con specifico accordo di programma;
E' necessario pertanto provvedere alla rettifica dei cennati errori
materiali, al fine del corretto prosieguo della gestione dei
contributi concessi;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione
autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121,
convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario", per rettificare gli errori
materiali riscontrati in sede di istruttoria gestionale dei
contributi di cui agli accordi di programma citati nelle premesse,
riguardanti elementi costitutivi ai fini del corretto prosieguo della
gestione dei contributi concessi.

Art. 2.
Alla premessa dell'accordo di programma in data 29 dicembre 1999,
in materia di contributi per recupero ambientale dei compendi
immobiliari ex minerari nei bacini ex minerari, sub lettera f)
dell'elenco dei programmi di recupero risultati ammissibili, in luogo
di "L. 609.609.000", leggasi: "L. 535.007.000".

Art. 3.
In caso di rilevamento di ulteriori errori materiali successivo
alla sottoscrizione del presente atto, nonche' ove si presentasse la
necessita' di apportare modifiche ad atti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui i predetti
accordi di programma costituiscono i presupposti, lo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione
autonoma della Sardegna convengono, fin da ora e senza necessita' di
ulteriori atti congiunti, la possibilita' di rettifica diretta da
parte dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa mera formale comunicazione all'ente
regionale.
Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
Floris


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato