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Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27-06-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 maggio 2001
Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per
l'utilizzo dei terminali di Gnl. (Deliberazione n. 120/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2001;
Premesso che:
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.
164/2000) prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita) determina le tariffe per il
trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare
una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della
necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che "le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della
capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo
della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le
tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono
determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale
rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura
equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali";
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000
prevede, tra l'altro, che l'Autorita' determina le tariffe per
l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua
remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono
permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti
per il potenziamento delle capacita';
l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e di
dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei
soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai
fini del bilanciamento del sistema;
la previsione di condizioni di economicita' e di redditivita'
delle imprese nelle determinazioni tariffarie e' un principio
adottato dall'Autorita' in precedenti provvedimenti, nei quali e'
stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel
documento per la consultazione "Tariffe per l'utilizzo delle
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei
terminali di Gnl del sistema nazionale del gas", approvato
dall'Autorita' in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per la
consultazione del 24 ottobre 2000);
l'Autorita', anche in accordo con quanto e' stato segnalato da
diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificita' delle
infrastrutture relative alle attivita' di trasporto e di
dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia
l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e
nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi,
poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni standard;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto
il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di
provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di
trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative
tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di rete, allo
scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a
fronte della corresponsione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di
Gnl;
la complessita' dei dati e delle informazioni trasmesse dagli
operatori con riferimento alla consultazione afferente il documento
"Garanzie di libero accesso alle attivita' di trasporto e
dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e
obblighi dei soggetti che svolgono tali attivita'", approvato
dall'Autorita' in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la
consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini
della formazione di provvedimenti di cui all'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 164/2000;
la determinazione di previsioni in materia di conferimento della
capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve
avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento
tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/2000;
l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dal 1o ottobre
2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e
per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che le
imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento
tariffario nel corso del periodo di massimo utilizzo delle
infrastrutture deputate alle sopraddette attivita', e cioe' prima
dell'inizio dell'inverno;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/2000;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito:
decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete
nazionale di gasdotti;
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del
30 aprile 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del
28 dicembre 1999;
la delibera dell'Autorita' 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante
parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete
nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai
sensi dell'art. 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/1995;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di
seguito: deliberazione n. 237/2000), pubblicata nel supplemento
ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001;
il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;
il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n.
146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle
audizioni speciali relative al documento per la consultazione del
24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della
diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
Considerato che:
gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni
hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e non
agevole riproducibilita' delle infrastrutture relative alle attivita'
di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a
motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso
dei prossimi dieci anni e oltre;
quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di
realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensita' di
capitale, deputate alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di
gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un ordinamento
tariffario coerente con tali prospettive;
Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione
del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di
determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in
materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il
bilanciamento del sistema;
Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento
strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non
consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 23, commi 2 e
3, del decreto legislativo n. 164/2000, data la diversita' delle
condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle
attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno
realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di
utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 164/2000, sia urgente:
prevedere modalita' semplificate e flessibili di accesso ai
servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di
Gnl, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti
del sistema al nuovo ordinamento tariffario;
garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di
trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl,
assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e
parita' delle condizioni di accesso al sistema;
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni,
all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione
delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano aggiornati
annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi
di efficienza nelle attivita' delle imprese;
definire criteri per la determinazione del capitale investito
netto delle imprese che svolgono l'attivita' di trasporto e di
dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl
attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli
ammortamenti economicotecnici e al netto dei contributi versati da
pubbliche amministrazioni;
definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attivita' di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla
specificita' delle infrastrutture richiamata in premessa e alla
necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle
imprese esistenti e di nuove imprese;
riconoscere alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e
di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attivita'
di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato
reale al netto delle imposte rispettivamente pari al 7,94 per cento e
al 9,15 per cento del capitale investito;
consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe
di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl,
correlate alla capacita' conferita, rispettivamente pari al 67 per
cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato, e
pari al 70 per cento dei costi;
articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in
relazione alla capacita' conferita per il trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in
modo che dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute
complessivamente quote uguali dei ricavi;
uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete
regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio
nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna
situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di
gasdotti;
prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una
quota fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti,
dalla quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei
costi;
recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un
corrispettivo proporzionale alle quantita' trasportate o
rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attivita' di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione
di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente conseguito
e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore utilizzo
delle capacita';
Ritenuto che sia necessario:
prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di
dispacciamento di tipo interrompibile;
determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che
tengano conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese
con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno;
Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per
l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e
determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di
Gnl all'interno del sistema;
Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e
degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere
flessibilita' e gradualita' nell'applicazione del nuovo ordinamento
tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari delle
imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi
di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica
utilizzata di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00,
ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare ai sensi
dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000;

Delibera:

pag. 43 pag. 44 pag. 45 pag. 46 pag. 47 pag. 48
pag. 49 pag. 50 pag. 51 pag. 52 pag. 53 pag. 54


Tabella 1

Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

=====================================================================
         Categoria di cespiti          | Vita tecnica utile (in anni)
=====================================================================
Fabbricati                             |                             50
Metanodotti (condotte e derivazioni)  |                             40
Centrali di spinta                     |                             20
Impianti di Gnl                        |                             25
Altre immobilizzazioni                 |                             10
Tabella 2

Deflettore degli investimenti fissi lordi

=====================================================================
    |Deflettore investimenti fissi|    |Deflettore investimenti fissi
Anno|            lordi             |Anno|             lordi
=====================================================================
1944|          1497,7910           |1973|            12,1298
---------------------------------------------------------------------
1945|          223,5229            |1974|             9,3947
---------------------------------------------------------------------
1946|           59,3978            |1975|             7,9954
---------------------------------------------------------------------
1947|           34,7771            |1976|             6,5512
---------------------------------------------------------------------
1948|           29,4952            |1977|             5,5108
---------------------------------------------------------------------
1949|           29,6284            |1978|             4,8340
---------------------------------------------------------------------
1950|           29,2534            |1979|             4,1386
---------------------------------------------------------------------
1951|           26,0165            |1980|             3,3713
---------------------------------------------------------------------
1952|           25,8023            |1981|             2,7757
---------------------------------------------------------------------
1953|           26,2885            |1982|             2,3893
---------------------------------------------------------------------
1954|           26,7148            |1983|             2,1369
---------------------------------------------------------------------
1955|           26,7020            |1984|             1,9509
---------------------------------------------------------------------
1956|           25,9398            |1985|             1,7898
---------------------------------------------------------------------
1957|           25,2185            |1986|             1,7233
---------------------------------------------------------------------
1958|           25,8002            |1987|             1,6453
---------------------------------------------------------------------
1959|           25,9822            |1988|             1,5531
---------------------------------------------------------------------
1960|           24,9392            |1989|             1,4736
---------------------------------------------------------------------
1961|           24,0695            |1990|             1,3821
---------------------------------------------------------------------
1962|           23,0890            |1991|             1,3047
---------------------------------------------------------------------
1963|           21,3570            |1992|             1,2550
---------------------------------------------------------------------
1964|           20,4627            |1993|             1,2053
---------------------------------------------------------------------
1965|           20,3982            |1994|             1,1681
---------------------------------------------------------------------
1966|           19,8493            |1995|             1,1237
---------------------------------------------------------------------
1967|           19,1969            |1996|             1,0943
---------------------------------------------------------------------
1968|           18,7650            |1997|             1,0741
---------------------------------------------------------------------
1969|           17,7193            |1998|             1,0564
---------------------------------------------------------------------
1970|           16,2514            |1999|             1,0434
---------------------------------------------------------------------
1971|           15,2545            |2000|             1,0183
---------------------------------------------------------------------
1972|           14,5561            |2001|             1,0000


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato