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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto e tenuto conto delle direttive impartite
dall'on. sig. Ministro dell'economica e delle finanze.
Dispone:
1. I contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di
settore, hanno facolta' di effettuare le annotazioni separate
previste dal decreto 24 dicembre 1999 in presenza dei seguenti
requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100
milioni;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in
comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
2. Nei confronti dei predetti contribuenti non si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in
base ai parametri.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2000.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, al fine di semplificare gli adempimenti
contabili previsti dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999,
stabilisce che i contribuenti che esercitano due o piu' attivita'
d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione
o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore, possono procedere facoltativamente all'annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi stessi, a condizione che i ricavi complessivamente conseguiti
non siano superiori a lire 100 milioni e che derivino, in tutto o in
parte, da attivita' svolte in comuni con popolazione residente
inferiore a 3000 abitanti.
Nei confronti dei predetti contribuenti, in ogni caso, non si
rendono applicabili i parametri.
Riferimenti normativi:
a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1,
art. 68, comma1);
statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
b) disciplina degli studi di settore:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
decreto ministeriale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000,
25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001: approvazione degli
studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture, del commercio e dei servizi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 15 giugno 2001
Il direttore: Romano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato