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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157
Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti in tema
di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle
Forze armate".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121
1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e'
inserito il seguente:
"Art. 43-ter - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di
Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e'
attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al
dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al
momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi
ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non
costituisce presupposto per la determinazione della progressione
economica.
2. A decorrere dal 1o aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti,
destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e
ventitreesimo dell'articolo 43 lo stipendio e' determinato, se piu'
favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica
di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le
stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle
altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi
dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1,
comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha
beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in
ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per un periodo di
cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231
e successive modificazioni ed integrazioni
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990,
n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole "ai
maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990,
n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai
tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali
che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni
dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e'
attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi
equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per
la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad
applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".
3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile
2001.
Art. 3.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in
30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per
l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750
milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a
lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002,
lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere
dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni
per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a
decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della
medesima legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato