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Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03-07-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

LEGGE 3 luglio 2001, n.250
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in temadi trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni
urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 2001

CIAMPI
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, n. 157.

All'articolo 1, comma 2, le parole: "decreto legislativo emanato in
data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge
31 marzo 2000, n. 78" sono sostituite dalle seguenti: "decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi
dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1,
comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha
beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in
ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di
cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile
2001".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "attuazione del presente decreto"
sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 1-bis,", dopo le parole: "lire 23.056" e' inserita la
seguente: "milioni"; e dopo le parole: "22.520" e' inserita la
seguente: "milioni";
al comma 2, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
dell'economia e delle finanze".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7718-XIII legislatura - n. 18
XIV legislatura):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato) il 4 maggio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 4
maggio 2001 con pareri delle commissioni V, VI, XI, XIII e
del comitato per la legislazione.
Assegnato nuovamente alla commissione speciale per
l'esame dei disegni di legge di conversione di
decreti-legge, in sede referente, il 13 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 14 e 20 giugno 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 21 giugno 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 299):
Assegnato alla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 27 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 giugno 2001.
Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di
disegni di legge, di conversione di decreti-legge, in sede
referente, il 27 giugno 2001.
Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
101 del 3 maggio 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dala presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 57.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato