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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 maggio 2001
Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, concernente l'approvazione dei
modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione
e delle istruzioni per la compilazione;
Sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sulla proposta dei Ministri per la solidarieta', di concerto con i
Ministri delle finanze e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione nonche' le relative istruzioni per la
compilazione, di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da
applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della
dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con comunicazione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
1. La dichiarazione sostitutiva unica e' redatta conformemente a
quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.
2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica e' rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica
della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve
la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci
giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S.,
secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo
n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo
dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura
prevista nell'allegato A al presente decreto e rende disponibili
detti indicatori agli enti erogatori, nonche' al dichiarante, anche a
fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita', secondo
il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati
avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 130 del 2000.
Art. 3.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109
del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i
richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle
quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di
propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica
equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono
tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di
detti criteri puo' essere effettuata dagli enti erogatori sulla base
dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.
2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali
e' presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano
l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri
uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in
convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
ALLEGATO A
MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato