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Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06-07-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2001
Misura e modalita' di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2000 dalle
imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il
secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha
previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni
anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, che e' autorizzato ad adeguare il contributo
in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di
funzionamento dell'ISVAP;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, ed, in
particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere
dall'anno 2000;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2001 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP, datato
22 dicembre 1999, con il quale e' stata determinata l'aliquota per
gli oneri di gestione, nella misura dell'otto per cento dei premi,
escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2000
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della
determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e
specie, posti a carico delle stesse imprese;
Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del
28 settembre 2000, con il quale e' stato approvato il bilancio di
previsione della spesa per il 2001, pari a lire 86,4 miliardi;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 maggio 2001, con la quale
viene indicato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2001 in lire
74,4 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso
noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2000, rispettivamente
dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e del
ramo riassicurazione;
Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese
di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede
in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel
territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,63 per
mille dei premi incassati nell'esercizio 2000, per le assicurazioni
sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni
contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola
riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,18 per mille dei
premi incassati nell'esercizio 2000.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2000 dalle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, sono depurati degli
oneri di gestione, quantificati in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento dell'ISVAP del 22 dicembre 1999, in misura pari al 8%
dei predetti premi.

Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2001, di cui all'art. 1,
dovra' essere versato dalle imprese di assicurazione e di
riassicurazione entro il 31 luglio 2001, al netto della rata di
acconto versata entro il 31 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.
1. L'ISVAP provvedera' a comunicare alle singole imprese l'importo
dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato