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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito
l'indennita' di posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e ai
generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti
delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare e civile;
Visto l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha stanziato la somma di lire 36 miliardi per i dirigenti delle Forze
armate e delle Forze di polizia, anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione retributiva
previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992;
Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di
36 miliardi di lire, il completamento del processo di perequazione
retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennita'
previste rispettivamente dalla legge n. 334/1997 dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001;
Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei
dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere
realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof.
Franco Bassanini, e' stato delegato, tra l'altro, "ad esercitare le
funzioni di coordinamento, di indirizzo di promozione di iniziative,
anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione
attributiva dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio
dei Ministri, relative ... al lavoro pubblico" e "... tutte le
competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al
Dipartimento della funzione pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 maggio 2001;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
1. Le misure della indennita' di posizione prevista dall'art. 1,
comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2001 rispettivamente in L. 41.010.000 e in
L. 32.260.000, comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001.
2. Le misure della indennita' perequativa, prevista a decorrere dal
1o gennaio 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
3 gennaio 2001, per i colonnelli e per i brigadieri generali delle
Forze armate nonche' per i gradi e qualifiche corrispondenti dei
Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate
a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti importi comprensivi
dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:
a) L. 23.234.000 per il personale con il grado di brigadiere
generale o grado o qualifica corrispondente;
b) L. 13.812.000 per il personale con il grado di colonnello o
grado o qualifica corrispondente.
3. Le indennita' perequativa e di posizione, da erogare, per quanto
concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2,
utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pensionabili ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 maggio 2001
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bassanini
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 220
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato