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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
21 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,50% con godimento 1o luglio 2001 e scadenza 1o luglio
2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1o luglio 2001 e scadenza
1o luglio 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da
assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1o gennaio ed il 1o luglio di
ogni anno di durata del prestito.
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni
contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale,
comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale
assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto
mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in
essere presso la predetta societa'.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998,
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 1o luglio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando
il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma
precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro,
arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.
Art. 4.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca
d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto
legislativo;
Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto
esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
Art. 5.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste
tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da
specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo
2987 (unita' revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) per l'anno finanziario 2001.
Art. 6.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 7.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
11 del giorno 28 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.
Art. 8.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro (ora Ministero
dell'economia e delle finanze), a cio' delegato dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero
dell'economia e delle finanze), con funzioni di ufficiale rogante, il
quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo
di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli "specialisti".
Art. 9.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.
Art. 10.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 11.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli
operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi
dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale
13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti"
potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2001.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente articolo 7 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
Art. 12.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al
primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ed il totale
assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a
partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra'
redatto apposito verbale.
Art. 13.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per un giorno.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 14.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il 2 luglio 2001 la Banca d'Italia
provvedera' a versare presso la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale
nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta,
sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di
1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo,
dovuto allo Stato, per un giorno.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 15.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.
Art. 16.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al
2004, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (ora Ministero
dell'economia e delle finanze) per gli anni stessi, e corrispondenti,
rispettivamente ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base
3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di
previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato