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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire con proprio decreto, il termine per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 251, concernente
ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno
2001 e per il "Vertice di Genova";
Visto l'art. 1-ter del predetto decreto-legge, che dispone per i
soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova la sospensione,
per il periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001, dei termini di
prescrizione nonche' quelli perentori, legali o convenzionali,
sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi
diritto, azioni ed eccezioni;
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei
soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova, i termini
degli adempimenti tributari per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001,
in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, nonche'
alla necessita' di far fronte all'impossibilita' da parte degli
uffici preposti all'escussione degli adempimenti tributari di
svolgere la loro attivita' a causa delle limitazioni alle ordinarie
condizioni di accesso alle zone della citta' di Genova interessate
allo svolgimento del Vertice G8;
Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono
state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di
Genova, sono sospesi, per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001, i
termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli
relativi ai versamenti diretti dei tributi e ai procedimenti
amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Non si fa luogo
al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte operate dai predetti soggetti in qualita'
di sostituiti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e
28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Art. 2.
1. Gli adempimenti il cui termine di scadenza e' intervenuto nel
periodo di sospensione di cui al precedente articolo, nonche' quelli
in scadenza nello stesso periodo da espletare presso le commissioni
tributarie e gli uffici delle Agenzie fiscali con sede in Genova,
sono posti in essere entro il 30 luglio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato