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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre
1993, ed in particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con
decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative
alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e
loro componenti ed entita' tecniche, nonche' gli articoli 107 comma
3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine
agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro
dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), siano stabilite le modalita' per il rilascio
delle omologazioni delle predette macchine e loro componenti ed
entita' tecniche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, cosi' come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre 1996;
Visti gli articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi 6 e 7, 77
comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;
Visto l'articolo 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988;
Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione
dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il
2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo
firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;
Sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.) nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi
dell'articolo 107, comma 3 del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
16 gennaio 1995, n. 94, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sulle procedure amministrative di omologazione di
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Considerata la necessita' di armonizzare le vigenti procedure di
omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare
le stesse nell'ambito del processo di semplificazione delle prassi
amministrative in atto presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle
direttive 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE
inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative
alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote, e
norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni
loro elementi e caratteristiche;
Visto il decreto 28 dicembre 1998, n. 148/T, del Ministro dei
trasporti e della navigazione, cosi' come modificato dal decreto
25 luglio 2000, n. 94/T, del Ministro dei trasporti e della
navigazione, con cui e' stato definito un nuovo assetto delle
strutture ministeriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile
2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di
omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58 e 59 del codice della strada, nonche' le procedure di omologazione
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati all'impiego nei
suddetti veicoli.
2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di
omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 75, comma 3; 107,
comma 3; e 114, commi 3 e 5; 72, comma 8; 75, commi 5 e 6;
76, commi 6 e 7; 77, comma 1; 106, comma 7, del codice
della strada:
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.".
"Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole). - (Omissis).
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le
macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato
estero puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita'.".
"Art. 114(Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - (Omissis).
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
(Omissis).
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.".
"Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi). - (Omissis).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.".
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.".
Art. 76 (Certificato di approvazione, certificato di
origine e dichiarazione di conformita). - (Omissis).
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione, redatta
sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i
veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il
costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformita' rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da
costruttori diversi da quello che ha costruito
l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita', o
dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel
caso di omologazione in piu' fasi, le relative
certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformita'. I criteri e le modalita' operative per le
suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei
trasporti, con proprio decreto.".
"Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato).
- 1. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere,
in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato).".
"Art. 106 (Norme costruttive e dispositivi di
equipaggiamento delle macchine agricole). - (Omissis).
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
per l'omologazione si fa salva la facolta', per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite Commissione economica per
l'Europa, accettati dal Ministero competente per la
materia.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo del decreto 16 gennaio 1995, n. 94, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.
- Il testo del decreto 8 maggio 1995, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1995, n. 148.
- Il testo del decreto 4 agosto 1998, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202.
- Il testo del decreto 5 aprile 1994, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1994, n. 99.
- Il testo della legge 8 agosto 1977, n. 572, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1977, n. 231.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1980, n. 76, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 1980, n. 80.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59 del codice della strada:
"Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una
velocita' fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
essere destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo
delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2,
sono considerati motoveicoli.
Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al
trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere
abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote
destinati al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti
stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un
mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di
larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La
massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza
massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g)
possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
persone interessate al trasporto, non superiore a due,
compreso quello del conducente.
Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli
a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a
una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
di trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti,
compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle
categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto
stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art.
53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche
e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
che una parte notevole della loro massa o del loro carico
sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1,
esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purche' rientranti
nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 e dal regolamento.
Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento a per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), a di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.
Art. 58 (Macchine operatrici). - 1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In
quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio
trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei
limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un
numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre,
compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle
categorie succitate.".
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della
direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive
modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61/CEE per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n.
76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali
a ruote.
2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75,
comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base
ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita'
tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il
sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si
distinguono in:
a) nazionali;
b) limitate per piccole serie;
c) temporanee.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo
quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla
materia, la nozione di veicolo e' definita dall'articolo 46 del
codice della strada, e la classificazione dei veicoli e' indicata al
comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 8 maggio
1995:
"Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente decreto,
s'intende per:
"omologazione , l'atto con cui uno Stato membro della
Unione europea che di seguito verra' piu' semplicemente
indicato come "Stato membro , certifica che un tipo di
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme
alle prescrizioni tecniche del presente decreto di
recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verra'
piu' semplicemente indicato con le parole "presente decreto
o del decreto di recepimento di una direttiva particolare
figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI;
"omologazione in piu' fasi , l'atto con cui uno o
piu' Stati membri certificano che, a seconda dello stato di
completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato
e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente
decreto;
"veicolo , ogni veicolo a motore destinato a
circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia
almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto
superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad
eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei
trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine
mobili;
"veicolo base , qualsiasi veicolo incompleto il cui
numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi
del procedimento di omologazione in piu' fasi;
"veicolo incompleto , qualsiasi veicolo che, per
poter essere conforme alle prescrizioni del presente
decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase
successiva;
"veicolo completato , il veicolo che risulta dal
procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme
a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente
decreto;
"tipo , i veicoli di una categoria specifica identici
almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali
specificati nell'allegato II punto 13; un tipo di veicolo
puo' comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato
II punto B);
"sistema , qualsiasi installazione del veicolo, come
i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la
sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni
stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva
particolare;
"componente , un dispositivo, come una luce, soggetto
alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di
una direttiva particolare e destinato a far parte di un
veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente
dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva
particolare lo prevede espressamente;
"entita' tecnica , un dispositivo, ad esempio un
dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle
prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva
particolare e destinato a far parte di un veicolo, che puo'
venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad
uno o piu' tipi determinati di veicoli, se il decreto di
recepimento della direttiva particolare lo prevede
espressamente;
"costruttore , la persona o l'ente responsabile,
verso l'autorita' che rilascia l'omologazione di tutti gli
aspetti del procedimento di omologazione e della
conformita' della produzione; non e' indispensabile che
detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le
fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del
componente o dell'entita' tecnica soggette
all'omologazione;
"autorita' che rilascia l'omologazione , le autorita'
di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti
dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema,
componente o entita' tecnica; esse rilasciano e, se
necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano
il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati
membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori
per assicurare la conformita' della produzione. Le
autorita' italiane competenti al rilascio dell'omologazione
sono quelle elencate all'allegato XV;
"servizio tecnico , l'organismo o l'ente designato
come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o
ispezioni a nome dell'autorita' che rilascia l'omologazione
di uno Stato membro. Questa funzione puo' essere svolta
anche dalla stessa autorita' che rilascia l'omologazione. I
servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle
prove sono quelli indicati all'allegato XVI;
"scheda informativa , le schede figuranti negli
allegati I o III del presente decreto o il corrispondente
allegato del decreto di recepimento di una direttiva
particolare nel quale sono prescritte le informazioni che
il richiedente e' tenuto a fornire;
"documentazione informativa , la documentazione
completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc.,
forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita'
che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni
della scheda informativa;
"fascicolo di omologazione , la documentazione
informativa piu' tutti i verbali di prova e gli altri
documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti
in materia di omologazione hanno aggiunto alla
documentazione informativa nello svolgimento delle proprie
funzioni;
"indice del fascicolo di omologazione , il documento
in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di
omologazione, opportunamente numerato o altrimenti
contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente
identificabile.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 5 aprile
1994:
"Art. 2. (Definizioni). - Ai sensi del presente
decreto, si intende per:
1) tipo di veicolo: i veicoli appartenenti ad una
stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a
tre ruote, motociclo, motocarrozzetta, triciclo e
quadriciclo), e costruiti, dallo stesso costruttore aventi
lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo
attribuita al costruttore.
Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni;
2) variante: i veicoli dello stesso tipo che
presentano differenze attinenti:
alla forma della carrozzeria;
alla massa in ordine di marcia ed alla massa
massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);
al principio di funzionamento del motore (ad
accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico,
ibrido ...);
al ciclo (2 o 4 tempi);
alla cilindrata (differenza superiore al 30%);
al numero ed alla disposizione dei cilindri;
alla potenza (differenza superiore al 30%);
al modo di funzionamento (se trattasi di motore
elettrico);
al numero ed alla capacita' delle batterie di
propulsione.
Le varianti possono presentare diverse versioni:
3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed
eventualmente della stessa variante che presentano
differenze attinenti:
alla trasmissione della potenza (cambio automatico
o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di
comando del cambio ...);
alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al
30%);
alla potenza (differenza inferiore o uguale al
30%);
alla massa in ordine di marcia e alla massa massima
tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al
20%);
ad altre modifiche minori apportate dal costruttore
e relative alle caratteristiche essenziali riportate
nell'allegato II;
4) entita' tecnica: l'elemento o la caratteristica
che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono
destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere
omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno
o piu' tipi di veicoli determinati;
5) componente: l'elemento o la caratteristica che
devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono
destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere
approvati indipendente da un veicolo. Un'entita' tecnica o
un componente possono essere originali (di primo montaggio
o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi)
montato (i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure
non originali per la sola sostituzione;
6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorita'
competente constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto
le prescrizioni tecniche delle DP quanto le verifiche
dell'esattezza dei dati del costruttore, previste
dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;
7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorita'
competente constata che una caratteristica o un'entita'
tecnica [approvazione di entita' tecnica (o un componente)
approvazione di componente] soddisfa le prescrizioni
tecniche della DP che la o lo concerne prevista nell'elenco
esaustivo che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le
approvazioni possono comportare estensioni in caso di
modifiche, varianti o versioni;
8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso
asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici
di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460
mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;
9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati
di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema
di propulsione elettrico e sistema termico;
10) costruttore: la persona o l'ente responsabile
verso l'autorita' competente in materia di omologazione e
di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di
omologazione e di approvazione e della conformita' della
produzione. Non e' indispensabile che partecipi
direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo
soggetto a omologazione o della fabbricazione del
componente o dell'entita' tecnica soggette al procedimento
di approvazione;
11) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato
come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o
ispezioni per conto dell'autorita' competente in materia di
approvazione o omologazione.".
- Per il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma
3; 114, comma 3, del codice della strada, si rimanda alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 comma 1 del
codice della strada:
"Art. 46 (Nozione di veicolo). - 1. Ai fini delle norme
del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di
veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se
asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i
limiti stabiliti dal regolamento.".
"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.".
Art. 3.
Competenze
1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di
autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro
sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli
atipici, nonche' al rilascio di omologazioni di sistemi in
adempimento di direttive comunitarie particolari provvede:
il "Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento
dei trasporti terrestri - Unita' di gestione motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre - Unita' operativa MOT 2", di
seguito denominato Ufficio del Ministero.
2. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei
componenti e delle entita' tecniche relative ai veicoli di cui al
comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei
trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.
3. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei
veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed
entita' tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.
Art. 4.
Domanda e documentazione
1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema,
componente ed entita' tecnica possono essere presentate dal
costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il
Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi
Centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche
prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio
comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata
anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato
membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto
Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle
responsabilita' che la definizione di "costruttore" implica. Gli atti
di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla
documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme.
Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione
di una precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a
quest'ultima.
3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo,
devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in
base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge
1o dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di
omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di
sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa all'Ufficio
del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro
relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il
numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.
4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato
nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui:
a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive
modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;
b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994
e successive modifiche, per i veicoli della categoria L;
c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le
macchine agricole ed operatrici;
d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive
particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in
alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entita'
tecniche.
5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve
essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il
formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del
contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di
omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o
regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere
fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da
concordare con i competenti Uffici del Ministero.
6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e' facolta' del
Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la
specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o
la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.
7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu' schede di
omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono
disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di
emanazione da parte di altra Autorita' che rilascia l'omologazione,
esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma
comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima
della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente
Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilita' di tali documenti
derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte
le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve
essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede
informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive
particolari.
8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere
contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le
omologazioni particolari di sistemi, componenti od entita' tecniche,
per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 8 maggio
1995 e successive modifiche:
"Art. 3 (Domanda di omologazione). - 1. La domanda di
omologazione di un veicolo e' presentata dal costruttore
alla autorita' nazionale che rilascia l'omologazione. Essa
e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente
le informazioni specificate nell'allegato III e dalle
schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti
direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI.
Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto
dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto
dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi
ed entita' tecniche e' messo a disposizione dell'autorita'
che rilascia l'omologazione".
2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di
omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive
particolari e' disponibile, i documenti che accompagnano la
domanda comprendono una documentazione informativa
contenente le informazioni richieste all'allegato I in
relazione alle direttive particolari specificate negli
allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II
dell'allegato III.
3. Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, il
richiedente deve fornire:
nella prima fase: le parti della documentazione
informativa e le schede di omologazione richieste per un
veicolo completo, relative allo stato di costruzione del
veicolo base;
nella seconda e nelle successive fasi: le parti della
documentazione informativa e le schede di omologazione
relative alla fase attuale di costruzione, nonche' una
copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto
rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il
costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle
modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli
incompleti.
4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi,
componenti o entita' tecniche deve essere presentata dal
costruttore all'autorita' che rilascia l'omologazione di
uno Stato membro. Essa e' accompagnata da una
documentazione informativa il cui contenuto e' specificato
nella scheda informativa della rispettiva direttiva
particolare.
5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo,
sistema, componente o entita' tecnica puo' essere
presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni
tipo da omologare deve essere presentata una domanda
separata.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 5 aprile
1994:
"Art. 3 (Domanda di omologazione o di
approvazione). - Ogni domanda di omologazione o di
approvazione e' presentata dal costruttore all'autorita'
competente. Essa e' accompagnata da una scheda informativa,
conforme al modello contenuto nell'allegato II, se trattasi
di omologazione o conforme al modello contenuto in un
allegato o in un'appendice di una DP relativa all'entita'
tecnica o al componente in questione, se trattasi di
approvazione, nonche' dai documenti menzionati in detta
scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entita' tecnica
o di componente, tale domanda puo' essere accettata solo se
non presentata presso altri Stati membri.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76:
"Art. 1. - La "scheda informativa" e' il documento
predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di
omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o
forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I
al presente decreto.".
Art. 5.
Verifiche e prove
1. Completata l'istruttoria della domanda, nonche' la valutazione
relativa alla conformita' di produzione, secondo le disposizioni
emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le
verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali
l'omologazione e' stata richiesta.
2. Il costruttore di veicoli, sistemi, componenti od entita'
tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi di veicoli,
sistemi, componenti od entita' tecniche, nonche' il personale e le
attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove presso le
sedi predisposte dal costruttore stesso.
3. Completate le verifiche e prove di omologazione, deve essere
redatto apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui
viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme
nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU
risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo
informativo, od in questo semplicemente richiamate, in quanto gia'
depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione.
E' consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali,
compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o
da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive
CE o regolamenti ECE-ONU applicati.
4. Nell'ambito di una procedura di omologazione in piu' fasi, nel
verbale relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la
verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed
informazioni necessarie per il successivo completamento contenute
nella scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase
precedente.
Art. 6.
Rilascio delle omologazioni
1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di
veicolo o di un sistema, il Centro invia al-l'Ufficio del Ministero
il fascicolo di omologazione costituito da:
a) rapporto relativo alla possibilita' di procedere al rilascio
della omologazione richiesta, che puo' far parte della stessa lettera
di trasmissione del fascicolo;
b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione
del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande,
anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal
costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo
stesso;
c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice
di cui al precedente articolo 4;
d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove;
2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o
alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei
verbali delle verifiche e prove effettuate.
3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita' della pratica,
procede ai seguenti adempimenti:
a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente
all'allegato IV;
b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il
relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato
recante i codici alfabetici che individuano le versioni;
c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa
della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei
dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del
Ministero dei trasporti e della navigazione;
d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta
semplice della scheda di omologazione;
e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale
l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonche' copia in
carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente
articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di
omologazione assegnato;
f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformita'
alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in
base al quale l'omologazione viene rilasciata.
4. Nel caso di omologazione di componenti ed entita' tecniche il
Centro provvede ai seguenti adempimenti:
a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni
della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata,
concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di
applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4a e
5a di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento
della direttiva 98/14/CE;
b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il
relativo numero di omologazione;
c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di
omologazione, e copia in carta semplice della documentazione
informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono
riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato.
5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entita'
tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme
nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale
modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda
di omologazione e' quella prevista dalla norma tecnica applicata.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo delle sezioni 4a
e 5a di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998:
"Allegato VII.
Sezione 4. Un numero progressivo di 4 cifre
(eventualmente preceduto da zeri non significativi)
indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei
numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di
base.
In caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai
sensi dell'allegato XI o dell'art. 8, paragrafo 2, lettera
c), il primo carattere (*) e' sostituito dalla lettera "D .
Sezione 5. Il numero progressivi di due cifre
(eventualmente preceduto da zeri non significativi)
indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare
con 00 per ciascun numero di omologazione base.".
Art. 7.
Modifiche delle omologazioni
1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema,
componente ed entita' tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche
tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare
domanda di modifica del fascicolo stesso.
2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di
veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi
Centro.
3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole
serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unita'
tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il
provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo
fascicolo.
4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni
temporanee di veicoli.
5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per
diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno
luogo a:
a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle
precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in
alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;
b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo):
si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono
dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti
essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie sono
contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione
di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello
riportato nell'allegato III/b;
c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che
differisce da un tipo gia' omologato per uno o piu' elementi definiti
essenziali negli allegati I/a e I/b;
d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entita'
tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati
I/a I/b).
6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un
tipo di sistema, componente ed entita' tecnica, vale quanto disposto
dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della
direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di
recepimento della direttiva 98/14/CE.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 8 maggio
1995 e successive modifiche:
"Art. 5 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Lo Stato
membro che ha rilasciato l'omologazione prende i
provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi
modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di
omologazione.
2. La domanda di modifica di un'omologazione e'
presentata esclusivamente allo Stato membro che ha
rilasciato l'omologazione originaria.
3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un
componente o un'entita' tecnica, ove siano mutate le
indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione,
l'autorita' di omologazione dello Stato membro in questione
rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate
del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su
ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la
data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa
ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e
aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da
una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione
coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice
del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di
omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche
piu' recenti o la data della versione coordinata e
aggiornata.
Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella
scheda di omologazione (esclusi gli allegati) e' stata
modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono
state modificate dopo la data indicata sulla scheda di
omologazione, la modifica e' contrassegnata come
"estensione" e l'autorita' di omologazione dello Stato
membro in questione rilascia una scheda di omologazione
modificata (contrassegnata da un numero di estensione),
sulla quale sono chiaramente indicati il motivo
dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato
membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo
informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne
informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati
solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo,
ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo
di omologazione, l'autorita' di omologazione dello Stato
membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le
pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando
chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della
modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione
si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione
coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione,
accompagnata da una descrizione dettagliata delle
modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una
versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche
l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla
scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle
modifiche piu' recenti o la data della versione coordinata
e aggiornata.
Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure
se una delle informazioni che figurano nella scheda di
omologazione (esclusi gli allegati) e' stata modificata, o
ancora se le prescrizioni di una delle direttive
particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale
la prima messa in circolazione e' vietata sono state
modificate dopo la data indicata sulla scheda di
omologazione, la modifica e' contrassegnata come
"estensione" e l'autorita' di omologazione dello Stato
membro in questione rilascia una scheda di omologazione
modificata (contrassegnata da un numero di estensione),
sulla quale sono chiaramente indicati il motivo
dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato
membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo
di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il
costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo
previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti
aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorita'
competenti entro il termine di un mese.
5. Qualora risulti imminente la cessazione di validita'
dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o
piu' omologazioni rilasciate a norma delle direttive
particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione
sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una
nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato
IV, parte I, l'autorita' competente dello Stato membro che
ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese
prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorita'
competenti degli altri Stati membri, precisando la data
oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo
veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di
omologazione.
6. Non e' necessario modificare l'omologazione delle
categorie di veicoli non interessati da una modifica delle
prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella
presente direttiva.".
Art. 8.
Dichiarazione di conformita'
1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo, per
ognuno degli esemplari da immatricolare rilascia una dichiarazione di
conformita', redatta secondo il modello indicativo descritto
nell'allegato V.
2. Il rilascio della dichiarazione di conformita' presuppone il
preventivo deposito della firma del costruttore o del suo legale
rappresentante presso l'Ufficio del Ministero.
Art. 9.
Deroghe e procedure alternative
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a richiesta
del costruttore, esentare dall'applicazione di una o piu'
prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per
l'omologazione nei seguenti casi:
a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero
di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione
di talune prove;
b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta
necessaria per motivi sperimentali;
c) macchine agricole ed operatrici che, indipendentemente dal
numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive
incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalla normativa
vigente.
2. Nel caso a) si applica la procedura di "omologazione limitata
per piccole serie", nel caso b) si applica la procedura di
"omologazione temporanea", mentre nel caso c) a seconda dell'entita'
della produzione, si applica la procedura di "omologazione" o di
"omologazione limitata per piccole serie".
3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si
applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o
programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una
omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per
categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento
al tipo comprensivo di varianti e versioni.
4. Nel caso di omologazioni in piu' fasi, laddove sussistano le
suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al
precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione
di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti
effettuati in serie.
5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie
differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i
seguenti aspetti:
a) l'autorita' competente al rilascio sono i Centri, che
applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito
della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di
conformita', da cui risultino le condizioni per l'applicabilita'
della procedura medesima;
b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per
piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e
comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo
dell'entita' della produzione per valutare se ricorrano le condizioni
per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in
omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per
il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo
caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando
i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca
dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il
Centro procede anche all'accertamento della conformita' di
produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo
previsto dal costruttore;
c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di
prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per
l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel
caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per
l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata
dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del
Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale gia'
ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della
navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno
annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente
concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione
limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei
requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore
dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione
unitamente ai relativi versamenti.
7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata
accordata con deroghe, essa puo' essere soggetta a limiti numerici o
temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale e'
accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e
prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a
tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;
8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove
prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze
e comunicazioni:
a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione
secondo l'allegato IV;
b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa
della carta di circolazione, provvedendo nel contempo,
all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero
dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza e' subordinata
all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio
del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da
apporre in calce alla dichiarazione di conformita'.
9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di
omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato,
annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con
l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita'
rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro
che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in
qualsiasi momento.
10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli
che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili
con uno o piu' requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e puo' essere
ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione
finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme
vigenti.
11. L'omologazione temporanea e' subordinata a preventiva
autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un
circostanziato rapporto del Centro.
12. La procedura di omologazione temporanea e' caratterizzata dai
seguenti aspetti procedurali:
a) l'Autorita' competente al rilascio e' l'Ufficio del Ministero;
b) la validita' dell'omologazione temporanea e' limitata nel
tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;
c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per
la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non puo'
ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;
d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici
stabiliti nell'atto di omologazione, nonche' della valutazione dei
risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo
omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione
progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni
di conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a
disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per
essere consultato in qualsiasi momento;
e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette
all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo
di un parere circa l'ammissibilita' della deroga proposta, nonche'
delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente.
f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra
all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le
proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base
dei risultati ottenuti, sara' valutata l'opportunita' di apportare
modifiche alla normativa.
12. Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione temporanea
emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di
sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del
Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata
puo' essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri
debbono essere adeguati alla normativa vigente.
13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la
norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con
apposita domanda, puo' chiedere di convertire l'omologazione
temporanea in omologazione definitiva.
14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo
vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
Art. 10.
Conformita' della produzione
1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i provvedimenti
relativi alla conformita' della produzione, riportate all'articolo 10
del precitato decreto 8 maggio 1995, e successive modifiche, per i
veicoli e i loro rimorchi nonche' loro componenti ed entita'
tecniche, oppure quelle previste dall'articolo 4 del precitato
decreto 5 aprile 1994 per i veicoli a due o tre ruote nonche' loro
componenti od entita' tecniche, per le restanti categorie di veicoli
e dispositivi si applicano le relative disposizioni riportate negli
articoli 77, 109 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Oltre ai controlli effettuati in produzione presso la fabbrica,
il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' disporre
ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di
distribuzione. In quest'ultimo caso, se le eventuali difformita'
riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al
distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione procede
ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.
3. La verifica in fabbrica del sistema di controllo del processo
produttivo, ai fini della conformita' di produzione, nonche'
l'accertamento della conformita' del prodotto al tipo omologato sono
effettuati secondo i criteri e le modalita' stabiliti dall'apposita
Commissione del controllo di conformita', istituita con decreto
25 novembre 1997.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 8 maggio
1995 e successive modifiche:
"Art. 10 (Provvedimenti relativi alla conformita' della
produzione). - 1. Lo Stato membro che ha rilasciato
un'omologazione prende i provvedimenti previsti
all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per
accertare, se necessario in collaborazione con le autorita'
competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati
membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per
garantire la conformita' al tipo omologato dei veicoli,
sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione
adotta i provvedimenti previsti all'allegato X, in
relazione a detta omologazione per accertare, se necessario
in collaborazione con le autorita' competenti che
rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i
provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere
adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entita'
tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo
omologato. La verifica effettuata per assicurare la
conformita' al tipo omologato e' limitata alle procedure di
cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive
particolari contenenti requisiti specifici.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 5 aprile
1994:
"Art. 4 (Omologazione, approvazione e conformita' di
produzione). - 1. L'autorita' competente omologa ogni tipo
di veicolo, approva entita' tecniche o componenti che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni
tecniche delle DP e corrisponde ai dati forniti dal
costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto
nell'allegato I;
b) l'entita' tecnica o il componente soddisfa le
prescrizioni tecniche della DP che lo concerne e
corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti
nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I.
2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione,
l'autorita' competente che effettua queste operazioni
prende le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza
in collaborazione con le autorita' competenti della Stato
membro in cui il prodotto e' realizzato o introdotto nella
Comunita', che siano rispettate le disposizioni
dell'allegato VI affinche' i veicoli prodotti, immessi sul
mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano
conformi al tipo omologato e che le entita' tecniche o i
componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi
siano conformi al tipo approvato.
3. L'autorita' competente di cui al comma 2 deve
vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorita'
competenti dello Stato membro in cui il prodotto e'
realizzato o introdotto nella Comunita', affinche' le
disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere
rispettate.
4. L'autorita' che procede all'omologazione riconosce i
certificati di approvazione rilasciati da uno o piu' Stati
membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando
cosi' di procedere agli accertamenti di cui al comma 1,
lettera b), per i componenti e/o le entita' tecniche gia'
approvati.
5. L'autorita' competente e' responsabile delle
omologazioni e delle approvazioni che ha rilasciato.
L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione di
un tipo di veicolo esegue il controllo della conformita'
della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le
autorita' competenti degli Stati membri che hanno
rilasciato le approvazioni di componenti o di entita'
tecniche destinate a quel tipo di veicolo.".
- Si riporta il testo degli articoli 77, 109 e 114 del
codice della strada:
"Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo
omologato). - 1. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della
conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata
la relativa dichiarazione di conformita'. Ha facolta',
inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei
veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione
stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformita' al tipo
omo-logato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i
Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di
veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del
titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 1.270.180 a L. 5.080.700.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente.".
"Art. 109 (Controlli di conformita' al tipo omologato
delle macchine agricole). - 1. Le macchine agricole ed i
relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai
sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di prelevare
e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di
controllo della conformita' al tipo omologato le macchine
agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi
destinati al mercato nazionale e identificati a norma del
comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali
prelievi, nonche' i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' da
seguire fino alla sospensione dell'efficacia
dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa,
qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti
il mancato rispetto della conformita' della serie al tipo
omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina
agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 635.090 a L. 2.540.350.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina
agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione
di conformita' non munita dei dati di identificazione a
norma del comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 63.510 a L. 254.030.".
"Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatraci). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della
direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni
commesse con macchine agricole.".
Art. 11.
Notifica delle decisioni e dei ricorsi
1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto
di immatricolazione o divieto di vendita, adottata in base alle
disposizioni del presente regolamento, deve essere motivata. Essa
viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi
di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei relativi
termini di esperibilita'.
Art. 12.
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, e 4 settembre 1996, n. 568.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 maggio 2001
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 217
Allegato I/a
Elementi essenziali per veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3,
O1, O2, O3, O4.
1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
costruttore del veicolo;
tipo funzionale di veicolo (la designazione del tipo funzionale
e' stabilita dal costruttore);
telaio/struttura portante;
motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro);
categoria internazionale del veicolo.
2) elementi la cui modifica comporta una estensione della
omologazione:
tipo della carrozzeria (solo per categoria M: urbano, suburbano,
interurbano o equivalenti come da definizioni della direttiva
97/27/CE - Allegato I -);
motopropulsore:
principio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);
differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a
piu' di 1,3 volte la minore);
differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore
pari a piu' di 1,2 volte la minore);
numero degli assi;
assi motori (numero, posizione, interconnessione);
massa massima complessiva;
massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;
numero massimo ammissibile dei posti (solo per veicoli di
categoria M la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta
una estensione di omologazione);
rispondenza ad una direttiva parziale CE che comporta nuove date
per il divieto di prima immissione in circolazione.
Allegato I/b
Elementi essenziali per macchine agricole ed operatrici
1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
costruttore del veicolo;
tipo funzionale di veicolo; (la designazione del tipo funzionale
e' stabilita dal costruttore ed e' identificato, dalla serie di
caratteri alfanumerici);
categoria; (trattore agricolo o forestale, macchina agricola
operatrice, macchina operatrice, ...);
telaio/ altro tipo di struttura;
motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro).
2) elementi la cui modifica comporta una estensione della
omologazione:
tipo della configurazione (con/senza piano di carico);
motopropulsore:
principio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);
differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a
piu' di 1,3 volte la minore);
differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore
pari a piu' di 1,2 volte la minore);
numero degli assi;
assi motori (numero, posizione, interconnessione);
assi sterzanti (numero, posizione);
massa massima complessiva;
massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;
rispondenza ad una direttiva particolare CE che comporta nuove
date per il divieto di prima immissione in circolazione.
Allegato II
Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri - Unita' di gestione motorizzazione e sicurezza
dei trasporti terrestri - Mot.....
Al Centro prova autoveicoli di ...........................
MODELLO INDICATIVO
La sottoscritta, ....con sede in &ul;, rivolge istanza affinche'
&ul;, nei tipi di seguito indicati possa ottenere, ai sensi della
seguente normativa:....
l'omologazione .....................(1)
=====================================================================
Tipo | N. marche operative (2) | Data vers. | Cod. tariffa (2)
=====================================================================
.... | ....
|
.... |
....
.... | ....
|
.... |
....
.... | ....
|
.... |
....
Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3
allegata alla legge 1o dicembre 1986, n. 870.
Si dichiara che per la stessa omologazione non e' stata
presentata analoga domanda presso un altro Stato membro o presso
altro centro prova.
........., li ..................
Il richiedente ..............................
(1) Comunitaria CE/nazionale/limitata per piccole
serie/temporanea/di sistema/di componente/di entita' tecnica;
(2) da completare a cura del Centro.
Allegato III/a
U.di G. Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre -
Mot .... - (1) Centro prova autoveicoli di ...... (1)
Certificato riguardante: (1)
l'omologazione;
l'estensione dell'omologazione;
l'omologazione di un dispositivo;
l'estensione dell'omologazione di un dispositivo.
N o L o T o DGM ............... (1)
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
...... n. ...; recante norme sulle procedure amministrative di
omologazione;
Vista la domanda presentata in data ........ dalla ditta .......
intesa
ad ottenere l'omologazione del tipo &ul; denominato/a .............;
Vista l'omologazione ...............; (2)
Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati
tutti;
Visti i verbali n. ................ in data ............ redatti
dal Centro prova autoveicoli di ................,
Si dichiara omologato [con omologazione limitata per piccole
serie di n. ..... unita' per anno (allegato VI ... del decreto
ministeriale ......)] [con omologazione temporanea per n. ...... di
esemplari con validita' limitata al .....] (1)
il tipo di veicolo/dispositivo (1)
0.1. marca (denominazione commerciale del costruttore)
...........;
0.2. tipo e denominazione commerciale....;
0.3. categoria del veicolo ....(2);
0.4. nome ed indirizzo del costruttore del veicolo base....;
0.4.1. nome ed indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio del
veicolo completato ....(2).
Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato
e portare impressa la dicitura:
NoLoToDGM ..........................................(1)
Per il veicolo di cui sopra e' autorizzato il rilascio della
dichiarazione di conformita' di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sulla quale dovra' essere specificato il codice
completo del numero di omologazione. (2)
La presente omologazione viene rilasciata con deroga al rispetto
delle prescrizioni di cui all'art. .., comma ... punto ....
(dispositivo di........................... ) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, ai sensi della
autorizzazione ministeriale prot. n............... del
..........................(2)
Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della
produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il
costruttore dovra' annotare su apposito registro, con numerazione
progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni
di conformita' rilasciate. (2) (3)
Tale registro dovra' essere posto a disposizione di questo
Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento. (2) (3)
........................., li'.............................
Il direttore
(1) Cancellare le voci che non ricorrono;
(2) Cancellare se non ricorre il caso;
(3) Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.
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MODELLO INDICATIVO
Allegato III/b
U.di G. Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
- Mot ....(1)
Centro prova autoveicoli di ..........................(1)
Certificato di aggiornamento di omologazione per introduzione di: (1)
nuova serie del tipo omologato con riferimento alla omologazione
NoLoToDGM ................................................(1)
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
n. .... , recante norme sulle procedure di omologazione;
Vista la domanda presentata in data .................... dalla
ditta ..................... intesa ad ottenere l'omologazione del
tipo.....................................
denominato/a................................;
Vista l'omologazione ....; (2)
Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati
tutti;
Visti i verbali n. .................. in data
........................ redatti dal Centro prova autoveicoli
di.............................;
Si dichiara aggiornata l'omologazione con le nuove serie del tipo
omologato, come differenziate dai codici alfabetici riportati sul
prospetto allegato.
Per il veicolo di cui sopra e' autorizzato il rilascio della
dichiarazione di conformita' di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sulla quale dovra' essere specificato il codice
completo del numero di omologazione. (2)
Il presente aggiornamento dell'omologazione viene rilasciato con
deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. ....., comma
..., punto............. (dispositivo di
.............................) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale
prot. n. ...............del ....................... (2)
Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della
produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il
costruttore dovra' annotare su apposito registro, con numerazione
progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni
di conformita' rilasciate. (2) (3)
Tale registro dovra' essere posto a disposizione di questo
Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento (2) (3).
Con il presente certificato non vengono modificate le
prescrizioni e i limiti di validita' eventualmente indicati nel
certificato di omologazione di riferimento.
......................., li' ......................
Il direttore
(1) Cancellare le voci che non ricorrono;
(2) Cancellare se non ricorre il caso;
(3) Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.
MODELLO INDICATIVO
Allegato IV
Il numero di omologazione e' costituito da campi separati dal
segno/.
Il primo campo a partire da sinistra e' composto da due
caratteri, di cui il 1o individua il tipo di omologazione, dove:
N = nazionale;
L = limitata per piccola serie;
T = temporanea,
ed il 2o designa l'ufficio emittente in base alla seguente
codifica:
A = MOT;
B = CPA TO;
C = CPA MI;
D = CPA BS;
E = CPA VR;
F = CPA BZ;
G = CPA BO;
H = CSRPAD;
L = CPA PE;
M = CPA NA;
N = CPA BA;
P = CPA PA;
R = CPA CT
Il secondo campo e' costituito da cinque caratteri, di cui il
1o indica la categoria del veicolo, dove:
M = autoveicolo per trasporto di persone;
N = autoveicolo per trasporto di cose;
R = veicoli rimorchiati;
L = veicoli a due e tre ruote, quadricicli;
A = macchine agricole;
P = macchine operatrici.
Il 2o carattere rappresenta l'anno di rilascio della omologazione
base secondo la sequenza:
da 1 a 9 per gli anni da 2001 a 2009, da A ad Y per gli anni da
2010 a 2030.
I successivi tre caratteri alfanumerici indicano la omologazione
base, con la esclusione delle lettere I ed O;
Il terzo campo comprende i caratteri numerici ed alfabetici,
rispettivamente per le estensioni e le versioni della omologazione
base.
Tutti i caratteri alfanumerici vengono assegnati dalla Mot per le
omologazioni nazionali o temporanee, e dal CPA per quelle limitate
per piccole serie. Con tale operazione, all'atto dell'inserimento nel
sistema informatico, viene automaticamente assegnata la data, che
diventa percio' quella di emissione del provvedimento di
omologazione.
Allegato V
Allegato VI
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato