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Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-07-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2001
Operazione di rimborso anticipato parziale a prezzo di mercato del BTP 6,25% 1° gennaio
1997/2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n.
498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
stabilito;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
comma 2, con il quale si e' stabilito, che con propri decreti il
Ministro del tesoro puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli
emessi;
Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto
delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico
interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di
scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o
altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati
finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Considerato che il prestito BTP 6,25% 1o gennaio 1997/2002
(IT0000367844) risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta
interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 237, e' disposto il rimborso anticipato, anche
parziale, del titolo citato in premessa, al prezzo di mercato pari a
100,97, per un importo nominale di 250 milioni di euro.
Al tal fine il Tesoro si avvale di uno o piu' intermediari,
individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.

Art. 2.
Il rimborso e' effettuato in un'unica soluzione il 22 giugno 2001,
per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a
disposizione il controvalore in lire degli importi di seguito
dettagliati:
capitale 252.425.000 di euro;
interessi 7.424.025 di euro.
Tali importi sono accreditati dalla Banca d'Italia, con valuta
22 giugno 2001, sul conto indicato dagli intermediari, di cui al
precedente art. 1.

Art. 3.
L'onere per il rimborso degli interessi fara' carico all'unita'
previsionale di base 3.1.5.3 - capitolo 2933, dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno in corso.
L'onere per il rimborso del capitale fara' carico all'unita'
previsionale di base 3.3.1.3 - capitolo 9502, dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno in corso.
Il presente decreto e' trasmesso, per il visto, all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle
finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 giugno 2001
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato