|
|
|
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 26 giugno 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la delibera n. 389/00/CONS in materia di determinazioni di
condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte di
Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 luglio 2000, n. 165;
Vista la delibera n. 711/00/CONS in materia di nuove condizioni
economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom Italia S.p.a., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, ed in particolare
la nota (**) della tabella "Prezzi per collegamenti diretti a
larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)"
dell'allegato A;
Viste le lettere di Telecom Italia S.p.a., pervenute in Autorita'
in data 17 novembre 2000 e 7 febbraio 2001, con le quali la societa'
ha richiesto all'Autorita' un intervento chiarificatore circa
l'applicazione del metodo della distanza in linea d'aria per i
circuiti diretti analogici in ambito urbano;
Viste le lettera di Telecom Italia S.p.a, pervenute in Autorita' in
data 23 maggio e 20 giugno 2001, nelle quali la societa' rende noto
il metodo utilizzato per il calcolo della distanza in linea d'aria
tra le centrali Telecom di appartenenza delle sedi-cliente per i
circuiti diretti analogici in ambito urbano;
Vista la proposta del responsabile del procedimento che si e'
concluso con l'emanazione della delibera n. 711/00/CONS;
Ritenuta la necessita' di esplicitare il contenuto della nota (**)
della tabella "Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda
vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)" dell'allegato A, delibera
n. 711/00/CONS, alla luce del nuovo metodo di calcolo della distanza
in linea d'aria per i circuiti diretti analogici urbani;
Ritenuto che tale metodo di calcolo della distanza in linea d'aria
prevede l'identificazione di un fattore di conversione K, pari a
1,335, definito dal rapporto tra la distanza media dei CDA urbani,
misurata secondo il criterio della distanza elettrica, e la distanza
media dei CDA urbani, computata tenendo conto del rilegamento
d'utente (ovvero della tratta tra ciascuna sede-cliente con la
centrale Telecom di appartenenza), misurata sulla base del metodo
della distanza in linea d'aria, cosi' come stabilito dalla delibera
n. 711/00/CONS;
Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda;
Delibera:
Art. 1.
Circuiti diretti analogici urbani
1. La nota (**) della tabella "Prezzi per collegamenti diretti a
larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)"
dell'allegato A alla delibera n. 711/00/CONS, e' sostituita come
segue:
"La distanza del collegamento e' misurata come distanza in linea
d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente
arrotondata ai 500 metri. Per i CDA urbani, tale distanza e'
calcolata come il rapporto tra la distanza elettrica tra le sedi
cliente ed il fattore di conversione 1,355".
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 26 giugno 2001
Il presidente: Cheli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato