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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota
25 gennaio 2000, n. 763;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo
24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di
documenti formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti
organi di amministrazione decentrata o comunque rientranti nella
relativa disponibilita', sottratti all'accesso di cui
all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni nonche' nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
se non quando essi siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
n. 241/1990:
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da
sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
sono a carico dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della
sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge
7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in
relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa
nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i
seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi,
relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonche' alla costruzione e collaudazione di:
a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;
b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da
particolari misure di sicurezza;
c) opere classificate.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle
premesse.
Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone, gruppi e imprese
1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in
relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la
riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la
cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di
coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso,
fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti
categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente
connessi:
a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero
concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente
situazioni private del personale;
e) documentazione relativa alla situazione familiare,
finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i
dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini
dell'attivita' amministrativa;
f) documenti relativi all'anagrafe delle prestazioni rese dal
personale dipendente, limitatamente a quelli contenenti dati
personali protetti dalla legge n. 675/1996;
g) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici
assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente
agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e
familiare dei beneficiari;
h) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilita'
sia riguardo al numero anonimo dei deleganti, sia riguardo
all'ammontare dei versamenti;
i) pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato o da
consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di
contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle
premesse.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
Art. 4.
Categorie di documenti soggette a differimento
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e' differito l'accesso ai
sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa:
a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni
giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento
del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali;
b) documentazione concernente i ricorsi amministrativi fino al
completamento della fase istruttoria;
c) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal
servizio, destituzione o decadenza dall'impiego fino al
perfezionamento degli stessi;
d) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed
azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e
penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli
uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei
procedimenti pendenti;
e) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini
sull'attivita' degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attivita'
di enti pubblici e privati su cui questa amministrazione esercita la
vigilanza fino alla conclusione delle stesse;
f) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di
organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni fino a
quando, in ordine ad essi, non sia stata conclusa l'istruttoria del
relativo procedimento;
g) documenti relativi a procedure concorsuali per
l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonche'
atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o
ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari,
industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi
richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto esclusivamente
per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino
alla conclusione delle procedure di scelta del contraente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro: Nesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 219
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle
premesse.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato