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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova
disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle
tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi
42 - 47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo
all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio
1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n.
36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano
straordinario di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art.
50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria,
del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle
relative competenze alle Camere di commercio, industria ed
artigianato a decorrere dal 1o gennaio 1999; trasferimento che, come
specificato nella circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' poi
slittato ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione
del decreto legislativo in questione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma
29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di
depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13
della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso
per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali
competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di
stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni
tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale
sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti
- rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e
visto altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il
quale sano state apportate modifiche a detto decreto;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria
2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel
periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse
pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di
project financing;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti
in particolare:
l'art. 57, che - al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal suddetto documento programmatico - dispone che
le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione
dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture,
acquisiscano le valutazioni dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto
di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e criteri
che questo Comitato e' chiamato a definire sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, prevedendo altresi' che le amministrazioni locali e regionali
possano ricorrere alle valutazioni di detta unita' secondo le
modalita' cosi' stabilite;
l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari
in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli
articoli 27, 31 e 32 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
demanda alle autorita' d'ambito, ovvero se queste non siano ancora
operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e
l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con
gli stessi effetti di quello indicato dall'art. 11, comma 3, della
legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle
predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da
parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
l'art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal
2002, per la realizzazione di un programma finalizzato all'avvio del
servizio idrico integrato di cui alla piu' volte menzionata legge n.
36/1994, con specifico riferimento all'ottimizzazione dell'uso
idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si
richiama ai progetti inclusi nel programma e relativo piano
finanziario previsti all'art. 11 della stessa legge n. 36/1994,
approvati dal soggetto d'ambito e per i quali il gestore s'impegni ad
ancitipare almeno il 30% dell'investimento necessario;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via
transitoria e con riferimento alle singole annualita', direttive per
la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di
fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione e viste in
particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 28/1998), con la quale sono state - tra l'altro - dettate le
disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle
verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8
(Gazzetta Ufficiale n. 96/1999), con la quale sono state dettate
direttive per la determinazione delle tariffe del servizio
acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la
cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella
seduta del 15 febbraio stesso anno, la delibera in data 22 giugno
2000, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 192/2000), con la quale sono state
analogamente dettate direttive per il periodo 1o luglio 2000 -
30 giugno 2001;
Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo
2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), concernente la
definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996 Gazzetta Ufficiale
n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data
9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo
Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento
interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in
materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la propria delibera in data 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta
Ufficiale n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli
indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi
stralcio di cui all'art. 41, comma 141, della legge n. 388/2000,
condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al
rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della Provincia
competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3,
commi 42 - 47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per
investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati
per il completamento dei relativi impianti;
Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;
Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del
30 marzo 2001;
Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste
dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1o agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 243/1996), e' stato approvato
il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90/1997), e' stato
emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle
perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare
24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52/1998), sono
state formulate note esplicative;
Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile
1997 il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive di questo comitato anche alla fattispecie della cessione
d'acqua a subdistributori;
Considerato che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria
del settore, impostata negli ultimi anni, abbia consentito un
graduale riequilibrio del prezzo relativo del servizio idrico nelle
sue tre componenti e l'avvio della realizzazione di un programma
d'investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap
infrastrutturale del nostro Paese, incentivando nel contempo
l'entrata a regime della nuova normativa prevista dalla legge n.
36/1994;
Considerato che il NARS ha quindi proposto di mantenere una
sostanziale continuita' in tale politica di regolazione, limitando le
innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in
corso nel settore anche a seguito dell'attivazione di programmi
d'investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli
investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di
accelerazione presupposta dalla finanziaria 2001 e per offrire un
segnale sulla necessita' della revisione delle tariffe di fognatura e
di depurazione relative alle utenze industriali, nonche' per avviare,
in linea con le indicazioni fornite da questo comitato nella delibera
n. 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel
settore acquedottistico;
Considerato che il NARS, anche in considerazione delle novita' come
sopra proposte per la manovra 2001, ha rappresentato l'opportunita'
di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di
controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato
circa la corretta applicazione delle direttive di questo comitato ed
ha quindi raccomandato di stabilire per tutti e tre i servizi,
relativamente all'anno 2001, una X di price-cap (tasso di crescita
obiettivo produttivita) pari all'1,7%;
Considerato che il NARS ha altresi' ritenuto opportuno proporre,
per l'anno 2001, la sospensione del percorso d'avvicinamento alla
copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998
risulti attualmente inadeguato sia perche' negli ultimi anni sono
intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia
perche' lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi
di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i
dati relativi ai costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo
che e' ormai in corso di costituzione l'Osservatorio sui servizi
idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di
chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realta' del
Paese, e rilevato che un'adeguata valutazione dei costi efficienti,
anche tramite forme di concorrenza comparativa, potra' essere
effettuata solo dalle Autorita' d'ambito, anch'esse ormai in fase di
avanzata costituzione;
Ritenuto di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo
peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle gestioni
acquedottistiche siano segnalate a questo comitato per l'eventuale
formulazione di proposte di soluzione;
Ritenuto in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS
in merito all'esigenza di far decollare i piani d'investimento
realizzabili con la finanza di progetto, nonche' di prevedere un
aumento tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e
depurazione attuati in base ai programmi stralcio;
Ritenuto altresi' di condividere le raccomandazioni del NARS circa
la X da attribuire alla formula del price-cap per il 2001 sia per le
motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere
la dinamica inflazionistica;
Ritenuto di confermare la previsione di una duplice decorrenza
degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi conguagli a
carico dell'utenza;
Ritenuto di ribadire l'esigenza di dedicare specifica attenzione
all'aspetto della qualita', escludendo aumenti tariffari nei
confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta
dei servizi;
Ritenuto inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e
di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle
proprie direttive, che questo comitato ha introdotto con delibera n.
62/2000, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al
decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
Sino al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai
sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62.
Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della
tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti
interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche', per le
attivita' di verifica, le Camere di commercio, industria ed
artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente
delibera.
1. Servizio di acquedotto
1.1 Articolazione tariffaria.
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche'
dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio,
continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle
direttive di questo comitato, i provvedimenti CIP nn. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2 Sbilanci della gestione.
Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente
deficitarie e' previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio
acquedottistico in misura non inferiore all'80%.
Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di
rilevante sbilancio nella gestione acquedottistica e che in
particolare nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di
copertura dei costi inferiori all'80%, segnaleranno, entro il
31 dicembre 2001, tale situazione di squilibrio alla Segreteria di
questo Comitato, tra l'altro precisando se si siano avvalsi o meno in
passato della facolta' di procedere alla copertura dei costi sino al
tetto indicato: il riferimento e' ai costi 1998, incrementati dello
0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera 19
febbraio 1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa
percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali
proposte di soluzione verranno sottoposte a questo comitato.
1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori
per singola unita' abitativa.
L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e
viene applicata ad ogni singola unita' di utenza.
La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato e'
fissata in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene
ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre puo' essere
mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore e'
autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della
perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato
dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la
quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale
differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato,
calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata
con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di
consumo.
Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo
ammontare attuale, ad ogni singola unita' di utenza porti al
superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad
una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di
consumo.
In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3
dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30
mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo
dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi
scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle
eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati.
La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato
decorrera' dal 1o luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante
le modalita' di lettura dei contatori o per altra causa da
specificare, attestino di aver incontrato difficolta' in ordine alla
individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potra'
essere rinviata, ma non potra' comunque travalicare il 1o luglio
2002.
1.4. Investimenti.
1.4.1. Casistica.
Nell'eventualita' che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio
acquedottistico effettui investimenti, e' consentito un incremento
graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento
all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di
predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del
1o luglio 2001:
a) nel caso che il programma d'investimenti predisposto dal
gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito e' possibile
un aumento massimo del 6% per un volume d'investimenti pari almeno al
50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della
prevedibile conformita' del programma stesso all'adottando piano di
ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione
lineare. Analoga percentuale d'incremento e' prevista per gli
interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. - pur in
carenza di approvazione del piano d'ambito - purche' gli interventi
stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di
programma quadro "Risorse idriche" previsto nell'intesa istituzionale
di programma stipulata fra lo Stato e la regione interessata, e
purche' il soggetto d'ambito sia stato costituito, come indicato al
punto 3.1.1 lett. a) della delibera n. 62/2000, entro la data del
31 dicembre 2000;
b) nel caso che il programma d'investimenti sia predisposto da un
gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un
programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o
perche' quest'ultimo non e' stato ancora insediato o perche' il
medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del
programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte
del gestore, e' possibile un aumento massimo del 4% per un volume
d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000.
Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;
c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore
non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata
all'alinea precedente - cioe' sulla base di un programma che non
risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perche' quest'ultimo non
e' stato ancora insediato o perche' il medesimo non ha riscontrato la
richiesta di approvazione del programma entro sessanta giorni dalla
presentazione dello stesso da parte del gestore - e' possibile un
aumento massimo del 2,5% per un volume d'investimenti pari a 1/3 del
fatturato previsto per il 2000, purche' detti investimenti siano
vincolati alle tipologie d'investimenti ammissibili riportati nel
prospetto costituente l'allegato 1, che forma parte integrante della
presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per
interpolazione lineare.
Resta preclusa qualsiasi possibilita' di disporre aumenti in
relazione a programmi d'investimento che siano stati esplicitamente
disapprovati dal soggetto d'ambito, entro sessanta giorni dalla
presentazione del programma stesso da parte del gestore.
1.4.2. Limiti.
1.4.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili
alle gestioni in economia.
1.4.2.2. Gli aumenti indicati al punto 1.4.1. possono essere
applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare
l'obbligo di referto previsto dal decreto dei Ministro dei lavori
pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in
premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.
1.4.3. Riconoscibilita' degli investimenti.
Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per
l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla
presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico
diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da
risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.
1.4.4. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2000 non risulti realizzato il
volume d'investimenti considerato in sede di determinazione
dell'aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n.
62, all'incremento complessivo per il 2001, come sopra calcolato,
viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento
tariffario corrispondente alla differenza tra il volume
d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente
realizzato.
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi
indicati nella precitata delibera, della percentuale:
----> vedere FORMULA a pag. 43 della G.U. <----
1.4.5. Sovradimensionamento.
Nel caso in cui si presentino necessita' d'investimento che
superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente
delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario
nell'anno immediatamente successivo; tale incremento riduce il
margine ulteriore d'aumento a disposizione per l'anno successivo
medesimo.
L'aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel
caso in cui il piano d'investimenti sia certificato dall'autorita'
d'ambito.
Il piano annuo non puo' comunque superare il limite del 100% di
fatturato.
1.4.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.
Il soggetto fornitore acqua all'ingrosso si attiene agli stessi
criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all'utenza
finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di
sottorealizzazione del piano d'investimenti.
Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e definisce le proprie
tariffe entro i trenta giorni successivi.
Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento
sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza percentuale del
costo dell'acqua all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno
precedente. A tal fine:
calcola l'incremento di costo come prodotto tra il volume di
acqua acquistata presso il grossista nell'anno precedente e
l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;
calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il
proprio fatturato dell'anno precedente e lo applica come aumento
percentuale della tariffa di distribuzione.
L'incremento complessivo della tariffa finale (quale somma
dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento operato dal
grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza)
non puo' superare il tetto massimo spettante al gestore finale in
relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1.
Nel caso in cui il venditore all'ingrosso non definisca le proprie
tariffe entro i predetti novanta giorni, al gestore del servizio di
distribuzione competono incrementi tariffari per programmi
d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti
punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe
successivamente ai predetti novanta giorni il medesimo potra'
utilizzare il margine residuo d'incremento rispetto al tetto
spettante al gestore all'utenza finale.
2. Servizio di depurazione e fognatura
2.1. Utenze civili.
Il gestore, qualora non abbia gia' provveduto in tal senso, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro
cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha
la facolta' d'incrementare la tariffa sino all'importo di 170 lire,
aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di
questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000.
2.2. Utenze industriali.
Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali
insediamenti a complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1-quater
del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge
8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, la quota di tariffa del servizio
di fognatura e' allineata a quella stabilita per le utenze civili, se
superiore, e viene calcolata sulla base della quantita' delle acque
reflue scaricate.
Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive
modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione
viene determinata sulla base della suddetta formula, adeguando
peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso servizio di
depurazione sulla base del 50% dell'incremento fatto registrare
dall'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo
aggiornamento realizzato: i relativi valori vengono riportati
nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera,
mentre nell'allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al
fine di contenere l'impatto sui costi delle imprese utilizzatrici,
l'adeguamento stesso e' possibile fino a concorrenza di un limite
massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della
quantita' delle acque scaricate.
2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui
all'art. 141 della legge n. 388/2000 e' previsto, nell'arco del
quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura
e depurazione nella misura massima del 20%.
In ogni anno del quinquennio l'aumento non potra' comunque eccedere
la misura del 5%.
Tali incrementi si applicano sulla quantita' d'acque scaricate in
fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno
determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del
metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti
dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi
sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza
con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi
inseriti nel programma stesso.
L'aumento decorre dal 1o luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura
dell'aumento stesso non venga comunque determinata entro il
30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potra' prevedere aumenti
per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalita'
analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e
nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1 .
L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene
riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme
riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.
L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche
alle gestioni in economia.
L'adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto
resta condizionata al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia
competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione
n. 23/2001 sull'entita' dei proventi ex art. 3, commi 42 - 47, della
legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull'entita' dei
proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei
relativi impianti.
Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed
attuazione dei programmi stralcio, dovra' comunque essere favorito al
massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione
economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al
metodo del project financing.
3. Norme comuni
3.1. Price-cap per il 2001.
Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo
di produttivita), nella formula di price-cap, viene stabilita nella
misura dell'1,7% per tutti e tre i servizi.
3.2. Base di computo degli aumenti.
Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati
sulle tariffe vigenti, purche' le stesse non siano superiori ai
valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla
delibera n. 62/2000.
3.3. Decorrenza aumenti.
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive
di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati
sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31 dicembre 2001, o comunque agli
stessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal
1o luglio 2001; quelli pubblicati successivamente a tale data
decorreranno dal 1o gennaio dell'anno successivo. I nuovi valori
tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno
trasmessi alle Camere di commercio, industria ed artigianato
competenti per la relativa attivita' di verifica.
Relativamente al servizio di distribuzione d'acqua potabile,
nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il
30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano gli
aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta
medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il
31 dicembre 2001, detti incrementi potranno essere adottati dal
1o gennaio 2002.
3.4. Rapporti con l'utenza.
Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella
presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a
criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la
percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e
gli estremi del relativo provvedimento.
3.5. Procedure.
Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti
direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto
1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la
specificazione che i compili dalla delibera stessa demandati agli
UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio,
industria ed artigianato.
3.6. Clausola di rinvio.
Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella
delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate dalla
presente delibera.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco
Allegato 1
INVESTIMENTI ELEGIBILI
1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico
1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle
reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro
degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard
di qualita' e sicurezza secondo norma.
1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni
rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualita'
percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a
supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la
clientela.
1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e
documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi
data-base.
2. Investimenti specifici per i singoli servizi.
2.1. Servizio acquedottistico.
2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il
contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.
2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori
(estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti,
etc).
2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare
l'utilizzazione delle risorse idriche.
2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria
delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro
degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard
di qualita' e sicurezza secondo norma.
2.1.7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione
degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire
l'installazione di contatori di ogni singola unita' abitativa nonche'
contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore
terziario.
2.2. Servizio fognatura.
2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed
il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni
rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.).
2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il
sistema di collettamento delle acque.
2.3. Servizio di depurazione.
2.3.1. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal
decreto legislativo n. 152/1999.
2.3.2. Adeguamenti impiantistici per fra fronte a nuovi utenti.
2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il
sistema di depurazione delle acque.
1. L'indicazione degli investimenti eligibili per i servizi di
fognatura o depurazione di cui ai precedenti punti 1, 2.2. e 2.3 e'
riferita esclusivamente all'ipotesi prevista al punto 3.2, comma 3,
del testo (mancata determinazione della misura dell'aumento, entro il
30 novembre 2001, da parte del soggetto abilitato a predisporre il
piano stralcio).
2. Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini
della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli
relativi alla manutenzione ordinaria, in conformita' a quanto
previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.
Allegato 2
ADEGUAMENTO PARAMETRI
PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2001
=====================================================================
| Prezzi alla | |
| produzione dei | |
Anno ultimo | prodotti | Incremento % | Incremento %
adeguamento | industriali | ISTAT | parametro
=====================================================================
1985 | 0,00 | 57,52 | 28,76
---------------------------------------------------------------------
1986 | 0,20 | 57,21 | 28,60
---------------------------------------------------------------------
1987 | 3,00 | 52,63 | 26,31
---------------------------------------------------------------------
1988 | 3,60 | 47,32 | 23,66
---------------------------------------------------------------------
1989 | 5,90 | 39,12 | 19,56
---------------------------------------------------------------------
1990 | 4,10 | 33,64 | 16,82
---------------------------------------------------------------------
1991 | 3,30 | 29,37 | 14,68
---------------------------------------------------------------------
1992 | 1,90 | 26,96 | 13,48
---------------------------------------------------------------------
1993 | 3,80 | 22,31 | 11,15
---------------------------------------------------------------------
1994 | 3,70 | 17,94 | 8,97
---------------------------------------------------------------------
1995 | 7,90 | 9,31 | 4,65
---------------------------------------------------------------------
1996 | 1,90 | 7,27 | 3,64
---------------------------------------------------------------------
1997 | 1,30 | 5,89 | 2,95
---------------------------------------------------------------------
1998 | 0,10 | 5,79 | 2,89
---------------------------------------------------------------------
1999 | - 0,20 | 6,00 | 3,00
---------------------------------------------------------------------
2000 | 6,00 | 0,00 | 0,00
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato