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Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18-07-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001
Definizione delle modalita' di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica.
1.1 Possono essere effettuate per via telematica all'anagrafe
tributaria le comunicazioni previste rispettivamente dai decreti di
seguito elencati:
a) decreto ministeriale 17 settembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o
tramite collegamenti telematici diretti, degli atti di concessione,
di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente
ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e)
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni;
b) decreto ministeriale 17 settembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, concernente le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o
tramite collegamenti telematici diretti, delle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti
dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui
all'art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;
c) decreto ministeriale 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1999 riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, degli estremi dei contratti di appalto, di
somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata
e non registrati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici, di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
d) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, da parte degli uffici marittimi e degli uffici
della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie
relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri
diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore,
concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
di cui all'art. 6, primo comma, lettera f), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, e successive
modificazioni;
e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei
direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie
relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui
allo stesso art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive
modificazioni;
f) decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000, riguardante le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti
telematici diretti, degli elenchi delle persone fisiche che hanno
corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione, contributi
previdenziali ed assistenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26
della legge 30 dicembre 1991 n. 413, predisposti dai soggetti che
erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti
previdenziali;
g) decreto interministeriale 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o
tramite collegamenti telematici diretti, da parte di aziende,
istituti, enti e societa' dei dati e delle notizie inerenti i
contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente
agli utenti, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e
successive modificazioni;
h) decreto interministeriale 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000 riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o
tramite collegamenti telematici diretti, da parte di aziende,
istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i
contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla
responsabilita' civile ed all'assistenza e garanzie accessorie,
relativamente ai soggetti contraenti, di cui allo stesso art. 6,
primo comma, lettera g-ter) del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;
2. Modalita' di trasmissione.
2.1 I soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al punto 1
utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in
relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
2.2 Gli stessi soggetti di cui al punto 2.1 possono avvalersi, per
la trasmissione dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
3. Software di controllo.
3.1 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di cui al punto 1 predisposte secondo le rispettive specifiche
tecniche allegate ai decreti di cui alle lettere da a) ad h) elencate
al medesimo punto 1, gli utenti sono tenuti ad utilizzare i prodotti
software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con
quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle
rispettive specifiche tecniche allegate ai decreti riportati nel
paragrafo "Disciplina normativa di riferimento" devono avere
dimensioni non superiori a 3 Megabyte.
4. Ricevute.
4.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i
casi previsti al punto 4.4.
4.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di
riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalita'
descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed
al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
4.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese
disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
4.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si
considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet,
in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ed al
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 3.1;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di
cui al punto 2.2.
Tale circostanza e' comunicata sempre per via telematica all'utente
che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e'
tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i
termini previsti dalle norme citate.
5. Disposizioni transitorie.
5.1 Fatta salva la previsione contenuta nel precedente punto 2.2,
per l'anno 2001 la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui
al punto 1 puo' essere effettuata esclusivamente dai soggetti
abilitati al servizio telematico Entratel.
5.2 Ferme restando per ciascuna comunicazione le scadenze fissate
dai rispettivi decreti attuativi, limitatamente all'anno 2001, la
trasmissione telematica delle comunicazioni indicate al punto 1 puo'
essere effettuata a partire dal mese di novembre ed improrogabilmente
entro il successivo mese di dicembre, comprese quelle comunicazioni
che non sono state presentate su supporto magnetico entro le scadenze
prescritte.
Motivazioni.
In armonia con la riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n.
59, riguardante, tra l'altro, la semplificazione degli adempimenti
della dichiarazione, dei versamenti e l'introduzione del federalismo
fiscale, la normativa che disciplina la materia relativa all'utilizzo
del servizio telematico ha previsto che le categorie di soggetti
tenuti alle comunicazioni di dati e notizie all'anagrafe tributaria
possano effettuare le predette comunicazioni su supporti magnetici
oppure avvalendosi del servizio telematico.
Cio' posto, l'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di
consentire ai soggetti di cui alle disposizioni contenute nei decreti
riportati nel paragrafo "Disciplina normativa di riferimento" di
effettuare la trasmissione delle comunicazioni all'anagrafe
tributaria per via telematica.
Questo provvedimento stabilisce le regole di utilizzo dei servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 15 marzo 1997, n. 15.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni concernente le disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per
ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto.
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.
Decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione
e di licenza emessi da uffici pubblici; Decreto ministeriale
17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe
tributaria dei dati relativi alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni ad albi, registri ed elenchi all'uopo istituiti.
Decreto ministeriale 23 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile 2000) recante modificazioni al decreto ministeriale
17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999).
Decreto ministeriale 23 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile 2000) recante modificazioni al decreto ministeriale
17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999).
Decreto ministeriale 18 marzo 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di
somministrazione e di trasporto.
Decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe tributaria di dati e notizie risultanti nei registri
tenuti dagli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione
civile, sezione nautica.
Decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni
all'anagrafe tributaria di dati e notizie risultanti nel registro
aeronautico nazionale e nei registri tenuti dai direttori elle
circoscrizioni di aeroporto.
Decreto ministeriale 27 gennaio 2000 concernente le comunicazioni
all'anagrafe tributaria degli elenchi predisposti dai soggetti che
erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti
previdenziali.
Decreto interministeriale 27 giugno 2000 riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di
somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, e
relativo comunicato di errata-corrige (Gazzetta Ufficiale n. 198 del
25 agosto 2000).
Decreto interministeriale 27 giugno 2000 riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di
assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita'
civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai
soggetti contraenti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2001
Il direttore: Romano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato