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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace,
nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di
polizia albanesi;
Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal
Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in
Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di
assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali
di pace in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in
Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo,
a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre
2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del
personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in
Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero
nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al
personale di cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90
per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e'
corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei
cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del
comma 1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi
e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale
militare che partecipa alla missione internazionale di pace in
Etiopia ed Eritrea.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1,
il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze
di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di
acquisizione di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del
settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
Art. 2.
Prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a
sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 e'
autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n.
300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il
trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge
3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al
31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo
1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia
di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli
interventi in Albania.
Art. 3.
Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU
n. 1320 del 15 settembre 2000 e' autorizzata la cessione a titolo
gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa,
per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede
mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Martino, Ministro della
difesa Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato