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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione;
Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con
il quale e' istituito un Fondo di rotazione per lo sviluppo e la
promozione della cooperazione, denominato Foncooper, destinato al
finanziamento delle cooperative;
Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche
ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del
quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria
degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo tale da non
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le
direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e
l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il
rimborso dei finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i
tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di
acquisizione delle relative garanzie;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla
disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale sono
disciplinate le cooperative sociali;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, concernente tra
l'altro la destinazione di risorse alle cooperative sociali e loro
consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Vista la nota del 20 novembre 2000, n. 55725, con la quale la
Commissione europea prende atto che le modifiche apportate al regime
Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensita' di aiuto
nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalita' regionale;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo
di rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
denominato Foncooper, devono:
a) avere natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di
cooperazione, con particolare riferimento alla effettivita' della
base sociale e dello scambio mutualistico;
b) essere iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) soddisfare i requisiti dimensionali per le. piccole e medie
imprese previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di
adeguamento alla disciplina comunitaria in materia, nonche' da
eventuali successive modificazioni.
2. Le cooperative che svolgono attivita' di costruzione ed
assegnazione di alloggi per i propri soci sono escluse dai
finanziamenti.
3. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini
dell'utilizzazione delle risorse previste dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, possono beneficiare dei
finanziamenti le cooperative sociali costituite ai sensi della legge
8 novembre 1991, n. 381 ed i loro consorzi, purche' costituiti come
societa' cooperative aventi la base sociale composta da cooperative
sociali in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e
consorzi devono risultare iscritti alla sezione VIII del registro
prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'art. 13 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre
1991, n. 381, oltre che in quella relativa all'attivita' specifica
svolta.
4. La verifica del rispetto dei predetti requisiti e' effettuata
con riferimento alla data di presentazione delle domande di
finanziamento.
Art. 2.
Spese ammissibili e finanziamenti concedibili
tassi, durate e modalita' di rimborso
dei finanziamenti
1. Per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, sono ammissibili a finanziamento le spese, al
netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione
delle domande medesime.
Le spese ammissibili a finanziamento possono comprendere
investimenti destinati:
all'acquisizione di aree e/o fabbricati;
all'esecuzione di opere murarie;
all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari,
attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti,
comunque compatibili con la normativa comunitaria.
2. I finanziamenti sono accordati tenendo conto dell'assetto
patrimoniale e finanziario delle cooperative richiedenti, delle
capacita' reddituali prospettiche e del valore delle garanzie
acquisibili; l'importo di ciascun intervento viene determinato, con
riferimento alle capacita' di autofinanziamento, in misura non
superiore al 70 per cento dell'ammontare totale delle spese
ammissibili e comunque tenuto conto della disciplina comunitaria
degli aiuti alle piccole e medie imprese. In particolare le
cooperative beneficiarie dovranno partecipare alla copertura
finanziaria degli investimenti in misura non inferiore, al netto di
qualsiasi aiuto, al 25 per cento degli investimenti stessi.
3. Ciascun finanziamento non puo' superare l'importo di euro
2.000.000, pari a L. 3.872.540.000.
4. La data di cessazione dell'attivita' delle cooperative
richiedenti, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla
scadenza dei finanziamenti la cui durata, decorrente dal 1o gennaio o
dal 1o luglio antecedente la prima erogazione, e' fissata nel limite
massimo di dodici anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni; se i progetti non comprendono l'acquisto
o l'allestimento di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo
e l'ampliamento di fabbricati, la durata massima dei finanziamenti e'
limitata ad otto anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di un anno.
5. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti
posticipate ad un tasso di interesse non inferiore al 25 per cento
del tasso di riferimento del settore in cui operano le cooperative
richiedenti e nel rispetto dei limiti d'intensita' di aiuto previsti
dalla normativa comunitaria, tenuto conto della dimensione delle
cooperative richiedenti e della localizzazione dei progetti. Nel caso
di ritardo nel pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza
dei finanziamenti di cui all'art. 1, e' applicato, a carico delle
cooperative beneficiarie, per tutto il periodo di insolvenza, un
tasso di mora a favore del Foncooper, pari al tasso ufficiale di
riferimento pro-tempore vigente maggiorato di tre punti percentuali.
Oltre ai tassi di interesse come sopra determinati restano a carico
delle cooperative richiedenti soltanto le spese relative ai contratti
e quelle, anche tributarie, ad essi inerenti.
6. Ai fini del calcolo dell'agevolazione concedibile si fa
riferimento esclusivamente all'equivalente sovvenzione lorda
equiparando ad essa la quota di equivalente sovvenzione netta
prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle piccole e medie imprese. Tenuto conto del regime fiscale
vigente, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda,
l'attualizzazione delle spese relative ai progetti e le differenze
tra le rate calcolate al tasso di riferimento e quelle calcolate al
tasso agevolato applicato al finanziamento, avviene alla data della
prima erogazione del finanziamento stesso, utilizzando il tasso
fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in conformita' con le disposizioni
dell'Unione europea in materia. L'intensita' delle agevolazioni da
riconoscere alle cooperative richiedenti non dovra' superare la
misura massima di aiuto consentita al momento della stipulazione del
contratto di finanziamento.
Art. 3.
Accoglimento delle domande istruttoria,
delibera ed erogazione dei finanziamenti
l. L'attivita' istruttoria della Coopercredito S.p.a. e'
disciplinata dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e dagli eventuali atti integrativi
stipulati con le regioni.
2. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti
sono applicabili le norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni normative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. Per le domande di finanziamento inviate a Coopercredito entro il
30 giugno 2000, nonche' per le domande di finanziamento relative ad
iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale per
le quali non e' stato ancora disposto il trasferimento delle
competenze e delle materie oggetto della presente direttiva, il
distinto organo per la gestione del Foncooper di cui al comma 5
dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) stabilisce, in conformita' alle direttive contenute nel
presente provvedimento e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, i criteri in base ai quali le domande stesse di finanziamento
possono essere presentate, esaminate, accolte e considerate decadute,
nonche' le cause di revoca dei finanziamenti concessi;
b) delibera, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al
comma 5 dell'art. 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57:
l'accoglimento totale o parziale;
il rigetto di ciascuna domanda;
la revoca dei finanziamenti concessi;
le transazioni, ancorche' comportanti rinunce sulle somme
mutuate, che si rendessero necessarie nell'interesse del Foncooper;
le variazioni o rinunce alle garanzie acquisite;
le eventuali perdite definitive a carico del Fondo stesso.
4. Per le domande di finanziamento trasmesse successivamente al
30 giugno 2000 relative ad iniziative ubicate nei territori delle
regioni a statuto ordinario, si provvede ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme,
l'incasso delle rate di. ammortamento, le eventuali procedure
esecutive in caso di mancato rimborso, sono curati dalla
Coopercredito S.p.a. secondo le proprie norme statutarie.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva,
le limitazioni e le modalita' di intervento, con particolare
riferimento alle condizioni poste dalla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato, saranno indicate con apposita circolare del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
Garanzie
1. I crediti derivanti dai finanziamenti sono garantiti dal
privilegio previsto dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
che puo' essere costituito anche su beni di proprieta' di terzi,
purche' oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati
al funzionamento ed esercizio della cooperativa.
2. Il privilegio di cui al precedente comma e' acquisito con le
seguenti modalita':
per i beni immobili, e' annotato nell'apposito registro di cui
all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
10 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari
e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui
si trovano i beni stessi;
per i beni mobili, e' annotato nel registro di cui all'art. 1524
del codice civile in relazione alla localita' in cui si trovano i
beni stessi;
per gli automezzi targati e i natanti, e' annotato unicamente
presso i "Pubblici registri" rispettivamente competenti.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato
Letta
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda
Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Salvi
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 195
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato