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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
4 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 102.039 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio,
8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000,
8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno 2001,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime trenta tranches
dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1o novembre 1999 e
scadenza 1o maggio 2031;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una trentunesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una trentunesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza
1o maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle
premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni
stessi.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra'
riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presso la predetta societa'.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto
dall'art. 1 - terzo comma del decreto misteriale 10 maggio 2000,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio
2001.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di
tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della trentaduesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
trentunesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 16 luglio 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di
cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
17 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per settantasette giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del confrovalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
17 luglio 2001.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno
carico al capitolo 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (ora Ministero
dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli
corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2031, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato