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Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02-08-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001
Modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 15/2001).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Nella seduta del 20 luglio 2001;
Visto il decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 451, convertito
nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "disposizioni urgenti"
per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'a
utotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di L. 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito con modifiche nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92) a L. 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);
Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse
assegnate al comitato centrale;
Vista la delibera n. 14/01 con la quale il comitato centrale ha
emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi ai transiti effettuati nell'anno 2000, nonche' recependo le
percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi
scaglioni di fatturato annuo, cosi' come fissate nella citata
direttiva del Ministro;
Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a
favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle
imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di
L. 116.150.000.000 (euro 59.986.468,83), detratti gli importi
derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le societa'
concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e
struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi,
nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale
contenzioso;
Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2000;
Considerato che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime societa'
concessionarie al soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie alle
imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al
beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il
comitato centrale e le predette societa' concessionarie;

Delibera:
1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori
alla data del 31 dicembre 1999, ovvero nel corso dell'anno 2000, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tuffi transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2000 al
31 dicembre 2000.
La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei
soggetti, iscritti all'albo degli autotrasportatori, che nel corso
dell'anno 2000 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a
lire 20.000.000.
2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1o gennaio 2000, la riduzione del pedaggio e' applicata
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo,
utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla
presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile, a partire dal 20 agosto 2001, presso l'indirizzo internet
www.trasportinavigazione.it presso lo stesso sito e' altresi'
scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda
e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto
magnetico (floppy disk HO 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane
l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda
regolarmente compilata e sottoscritta.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo,
che richiede i benefici;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui
risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92
del 26 marzo 1992;
e) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono indicare l'istituto bancario e le coordinate bancarie per
l'accredito dei rimborso.
5. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di
procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della
licenza comunitaria;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio.
7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso dei 2000.
Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2000 devono riempire il
quadro A, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della
stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e
il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione
all'albo del precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente
al 2000, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.
8. Impresa avente sede in altro Paese della Unione europea con
licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2000.
Le imprese aventi sede in un altro Paese della Unione europea che
abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso
dell'anno 2000 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di
licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una
precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e
le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.
9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile
italiano:
a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C,
specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare,
nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato
autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai
veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese della Unione europea, siano
titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito
quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero
numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone
copia autenticata;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori nel corso dell'anno 2000 devono indicare
nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra
provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto,
iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel
corso dell'anno 2000, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se
trattasi di licenza ottenuta per a prima volta ovvero di rinnovo di
precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
di rilascio della precedente licenza.
10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese della Unione europea:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale
caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti,
affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di
quantificazione del beneficio richiesto;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia
all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito
quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, che deve essere allegata in copia autenticata,
ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
in Italia;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto o abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2000 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se
trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di
precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
di rilascio della precedente licenza;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori nel corso dell'anno 2000, devono indicare
nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra
provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero e la data di iscrizione all'albo del precedente soggetto,
iscritto all'albo antecedentemente al 2000, dal quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio.
11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2000, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali
per i quali risulta adottato, alla data del 1o gennaio 2000, il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione
compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 14/01, e'
calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi
relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti
alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2000 e per i quali le societa'
concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2001.
14. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.
15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001
Il presidente: De Lipsis

Allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato