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Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02-08-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 agosto 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 2000, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, con il quale sono
state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2001;
Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono
fissati i giorni dell'anno 2001 nei quali e' vietata la circolazione
fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t;
Considerata la particolare intensita' dei volumi di traffico
previsti per il giorno 3 agosto dell'anno 2001, in relazione al
movimento da e per i luoghi di villeggiatura per il periodo estivo di
ferie;
Considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto
legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei
centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t, anche nel giorno sopracitato;
Decreta:
Art. 1.

1. I giorni dell'anno 2001, nei quali e' vietata la circolazione
fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1 del decreto ministeriale
18 dicembre 2000, sono integrati con il seguente:
p-bis) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto.
2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli
articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2000, sono
integrati con il periodo orario contenuto nel comma precedente.

Art. 2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal
decreto ministeriale 18 dicembre 2000 ed in particolare le deroghe
contenute nell'art. 3 dei citato decreto ed inoltre dal divieto sono
esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia gia'
rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonche' i
veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna purche' muniti di
idonea certificazione attestante la provenienza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o agosto 2001
Il Ministro: Lunardi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato