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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 1o agosto 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita'
giornalistica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive";
Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000,
recante "Parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione
Telecom Italia - Seat Pagine Gialle";
Considerato che con la menzionata delibera n. 466/00/CONS e' stato
avviato un procedimento per la definizione delle "regole e modalita'
organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di
elenco telefonico generale", da concludersi entro il 31 dicembre
2001;
Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di
carattere tecnico, giuridico ed economico, implicati dal menzionato
procedimento, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto
del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria
opinione;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del
Dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente
provvedimento, l'Autorita' ritiene di limitare a quarantacinque
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del documento, il termine entro
il quale i soggetti invitati presentano all'Autorita' medesima le
previste comunicazioni;
Delibera:
Articolo unico
1. E' indetta la consultazione pubblica concernente una indagine
conoscitiva sulle regole e modalita' organizzative per la
realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico
generale.
2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A
del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le
comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno
pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
Napoli, 1o agosto 2001
Il presidente: Cheli
Allegato A
CONSULTAZIONE PUBBLICA: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE REGOLE E MODALITA'
ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE E L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI
ELENCO TELEFONICO GENERALE
Documento per la consultazione
L'Autorita' ai sensi della propria delibera n. 278/99 relativa alla
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi
di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi
soggetti interessati in merito alle regole e modalita' organizzative
per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico
generale, tematica sulla quale l'Autorita' ha avviato uno specifico
procedimento,
Invita
i soggetti licenziatari;
i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali
licenziatari per la prestazione di reti e servizi di
telecomunicazioni;
i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;
i fornitori di servizi di accesso alla rete Internet (ISP);
i fornitori di servizi di commercio elettronico;
le associazioni portatrici di interessi pubblici;
altri soggetti potenzialmente interessati,
a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria
posizione in merito al tema oggetto di consultazione.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica
sulle regole e modalita' organizzative per la realizzazione e
l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale" nonche'
l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno
essere fatte pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento
Regolamentazione - Centro Direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco
80143 - Napoli.
Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo
termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura
"Consultazione pubblica elenco telefonico generale".
Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da
contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera
puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito
indicati.
Introduzione.
La materia oggetto della consultazione pubblica e' al momento
regolata da alcune disposizioni normative, tra le quali si
evidenziano :
il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ed in
particolare gli articoli 3 e 17;
la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
il decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998, recante
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita'
giornalistica";
il decreto del Presidente della Repubblica n. 77
dell'11 gennaio 2001, recante "Regolamento di attuazione delle
direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed
in particolare l'art. 20.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la propria
delibera n. 466 del 18 luglio 2000, ha disposto l'avvio di uno
specifico procedimento istruttorio per la definizione delle regole e
modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un
servizio di elenco telefonico generale, da concludersi entro il
31 dicembre 2001, nell'ambito del quale e' stata predisposta la
presente consultazione pubblica.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, attraverso
il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l'operazione di
concentrazione sopra indicata, prescrivendo il rispetto di alcune
condizioni tra le quali la cessione, da parte di Telecom Italia
dell'intero data base degli abbonati al servizio telefonico, ivi
inclusi i dati forniti dagli OLO relativi ai propri abbonati, a
titolo gratuito ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di
directory assistance, soggetti operanti nel settore degli annuari
telefonici e nel commercio elettronico) ed a pagamento ai restanti
soggetti interessati.
L'Autorita', coerentemente con quanto espresso nella delibera n.
466/00, ritiene che gli aspetti regolamentari di maggiore rilevanza
sul tema oggetto della consultazione riguardino la base dati elenco
abbonati, quale attivita' fondamentale nelle relazioni tra operatori
di telecomunicazioni in concorrenza, la fornitura di servizi di
elenco telefonico, quale insieme di servizi di informazione messi a
disposizione della collettivita' e le modalita' di copertura dei
costi di fornitura di tale servizio secondo meccanismi efficienti.
In particolare, i primi due elementi sono tra loro strettamente
connessi, in quanto la fornitura di servizi di elenco telefonico da
parte di operatori di telecomunicazione o da parte di altri soggetti
presuppone l'accesso ad una base dati complessiva degli abbonati agli
operatori dei servizi di telecomunicazioni, da realizzare con
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
La base dati elenco abbonati.
1. Come visto sopra, il servizio di elenco telefonico generale
puo' realizzarsi con l'utilizzo di una base dati unica che raccolga
le informazioni degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di
telecomunicazioni. La base dati unica puo' quindi essere costituita
da un unico data base "fisico" o "logico", inteso nel primo caso come
infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati
forniti dagli operatori e nel secondo caso come interconnessione dei
data base degli operatori.
Quali sono, secondo i soggetti rispondenti, i vantaggi e
svantaggi relativi alle due soluzioni di data base unico "fisico" e
"logico"?
2. Per entrambe le soluzioni ipotizzabili per la realizzazione
del data base, appare evidente la necessita' di identificare un
organismo che provveda alla realizzazione ed alla gestione del data
base fisico oppure alla definizione ed al controllo delle regole per
l'interconnessione dei data base esistenti presso gli operatori.
L'organismo potrebbe essere ad esempio costituito da soggetto
giuridico preesistente (operatore, terza parte indipendente) o da un
soggetto giuridico nuovo controllato dagli operatori oppure
costituito con il concorso degli operatori medesimi.
Quali dovrebbero essere, secondo i soggetti rispondenti, lo
status giuridico e modalita' costitutive ed organizzative
dell'eventuale organismo terzo incaricato della realizzazione e
gestione del data base unico? Una volta definiti statuto ed
organizzazione, quali dovrebbero essere le forme di contribuzione
economica al funzionamento dell'organismo e di pagamento dei servizi
resi dallo stesso agli operatori ed ai fornitori di servizi?
3. Indipendentemente dal modo con il quale verra' realizzato il
data base unico (fisico o logico), sara' necessario stabilire
opportune regole e protocolli per l'aggiornamento dell'elenco
telefonico generale da parte degli operatori e per l'accesso allo
stesso da parte degli operatori e dagli altri soggetti autorizzati.
Eventualmente ci si potra' avvalere di regole e protocolli standard
se esistenti.
Si richiedono considerazioni in merito alle modalita' per la
definizione delle regole e dei protocolli e sull'utilizzabilita' di
protocolli standard gia' definiti.
4. L'organismo incaricato di realizzare e gestire il data base
unico degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni potrebbe
costituire la sede piu' efficiente per la realizzazione dei data base
dei numeri portati, in relazione alle attivita' da svolgere verso gli
operatori e verso l'autorita' giudiziaria. Allo stesso tempo, tale
organismo potrebbe efficientemente gestire altre funzioni attinenti
alla numerazione e costituire un "clearing-house" nei confronti degli
operatori.
Si ritiene che l'organismo possa essere incaricato della gestione
di ulteriori attivita' rispetto alla gestione dell'elenco telefonico
generale, quali ad esempio la gestione centralizzata dei data base
dei numeri portati, per reti fisse e mobili.
5. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
77/2001 prescrive che l'elenco telefonico generale contenga i numeri
di telefono degli abbonati ai servizi di rete fissa e mobile, fatto
salvo il principio generale per il quale l'abbonato puo' decidere di
non essere inserito nell'elenco telefonico pubblico. Relativamente ai
servizi di rete mobile, si e' assistito negli ultimi anni al forte
sviluppo dei servizi di tipo pre-pagato, che risultano essere ormai
la parte di gran lunga preponderante dell'utenza di rete mobile. Per
tale servizio, l'utente (detentore della carta SIM) puo' non
risultare coincidente con il sottoscrittore dell'abbonamento con
l'operatore di rete mobile.
Relativamente ai servizi di rete mobile, si ritiene che debba
essere operata una distinzione, per cio' che attiene all'inclusione
nell'elenco telefonico generale, tra gli abbonati di rete mobile con
servizio post-pagato e gli abbonati con servizio pre-pagato?
6. Le informazioni da associare a ciascun abbonato sono
tipicamente quelle necessarie per l'identificazione dell'abbonato
(numero di telefono, anagrafica, indirizzo). L'aggiunta di ulteriori
informazioni potrebbe risultare utile rispetto all'utilizzo dei dati
contenuti nel data base, anche alla luce di possibili necessita' o
sviluppi futuri quali ad esempio la connessione con sistemi di nome
di dominio (DNS) per gli indirizzi di posta elettronica, o
all'introduzione del protocollo ENUM dell'IETF e le corrispondenti
attivita' in ambito ITU.
Quali dovrebbero essere le informazioni sul singolo abbonato da
includere nell'elenco telefonico generale e quali accorgimenti
tecnici e procedurali dovrebbero essere previsti al fine di
assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali?
7. Alla luce degli sviluppi del dibattito internazionale per la
definizione di un sistema di directory paneuropea, risulta opportuno
prevedere la possibilita' di connettere il data base unico nazionale
con gli equivalenti gia' disponibili o che saranno realizzati, con
particolare riferimento ai Paesi dell'Unione europea.
Si ritiene vi siano ostacoli regolamentari, economici e tecnici
all'interconnessione internazionale o dell'Unione europea, dei data
base unici nazionali?
Servizio di elenco telefonico generale.
Relativamente all'offerta dei servizi di elenco abbonati, si
richiedono commenti e risposte alle seguenti questioni:
8. Commentare gli effetti sul mercato di fornitura dei servizi a
seguito della costituzione di un organismo incaricato di realizzare
il data base unico.
9. Si ritiene che la realizzazione di un data base unico da parte
di un organismo terzo, al quale accedono i singoli fornitori di
servizi di elenco abbonati, possa favorire lo sviluppo della
concorrenza nel settore per cio' che attiene ai servizi di elenco
abbonati od in generale di directory assistance a valore aggiunto?
10. Quali effetti e quali obblighi comporta l'istituzione di un
elenco unico relativamente alla fornitura del servizio di elenco
abbonati rientrante negli obblighi relativi al servizio universale?
11. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 prevede
la messa a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o
elettronico, o su entrambi, degli elenchi di tutti gli abbonati (che
non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti).
Allo stato, in Italia, l'elenco e' distribuito agli utenti,
relativamente al distretto di appartenenza, in formato cartaceo.
Alla luce dei costi derivanti dalla stampa e distribuzione fisica
degli elenchi, si ritiene che i supporti elettronici, siano essi i
CD-ROM o l'accesso, via internet, ad uno specifico sito web, possano
nel futuro offrire una modalita' complementare o alternativa alla
distribuzione del supporto cartaceo? In caso di risposta positiva,
quali potrebbero essere i tempi di implementazione di tali modalita'?
12. Relativamente all'utilizzo dell'elenco telefonico generale
come veicolo di comunicazione commerciale, quali meccanismi di
mercato si suggeriscono per garantire la massima efficienza nella
riduzione degli oneri complessivi per il servizio universale e
l'introduzione della concorrenza nella raccolta pubblicitaria sugli
elenchi telefonici?
13. Si ritiene opportuno garantire all'utente la possibilita' di
distinguere, all'interno dell'elenco telefonico generale, le
informazioni di base relative agli abbonati, da quelle di natura
pubblicitaria, tendenti anche a far risaltare nomi e numeri
telefonici di specifici abbonati? Quali dovrebbero essere gli
standard produttivi e le norme relative alla comunicazione
pubblicitaria necessari per garantire la riconoscibilita' di
quest'ultima rispetto alle informazioni di base, oggetto del servizio
universale?
14. Si ritiene che lo sviluppo dei servizi di elenco abbonati
potra' essere facilitato dall'introduzione di una numerazione
specifica, a codici di ridotta lunghezza, per l'accesso ai medesimi
ed utilizzabile dai fornitori di servizi?
15. Si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di un
collegamento internazionale dei servizi di elenco telefonico
generale, relativamente almeno ai Paesi dell'Unione europea?
E' gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente
consultazione nonche' l'invio di note illustrative in merito ai temi
della consultazione.
Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorita' n.
278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo
rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorita' stessa,
hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini
conoscitivi e sono trattate dall'Autorita' con la massima
riservatezza.
Una sintesi delle risultanze della consultazione e' pubblicata,
al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino
ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' stessa.
Il presente documento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato