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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001-2002, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1175):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca (Moratti) il 4
luglio 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V,
VII e Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 12, 17 e 18 luglio
2001.
Esaminato in aula il 19 e 24 luglio 2001 e approvato il 25 luglio
2001.
Senato della Repubblica (atto n. 529):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 25 luglio 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26
luglio 2001.
Esaminato dalla 7a commissione il 26, 27 e 31 luglio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 2 agosto 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 12998, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3
LUGLIO 2001, n. 255.
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: "graduatorie di base" sono
sostituite dalle seguenti: "graduatorie permanenti"; le parole:
"approvato con il decreto legislativo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo"; e le parole: "hanno titolo
all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti
che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di
altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed
educativo nel seguente ordine di priorita':" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed
educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di
priorita':";
al comma 2, le parole: "di seguito Regolamento" sono sostituite
dalle seguenti: "di seguito denominato "regolamento ";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del
regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di
insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un
secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente
attribuito potra' essere aggiornato con la valutazione dei titoli
eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a
suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione
negli elenchi stessi";
al comma 3, le parole: "annessa quale allegato A al Regolamento"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato A annesso al
regolamento";
al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il
differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno
successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio
dell'anno scolastico di conferimento della nomina";
al comma 5, le parole: "fino a termine" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al termine";
e' inserita la seguente rubrica: "Norme di interpretazione
autentica".
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "della tabella annessa quale allegato A al
Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2", sono sostituite dalle
seguenti: "della tabella di cui all'allegato A annesso al
regolamento"; dopo le parole: "nelle scuole paritarie" sono inserite
le seguenti: "di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,"; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto
previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui
all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca";
al comma 3, le parole: "del decreto legislativo" sono sostituite
dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, di cui al decreto legislativo" e le parole:
"come modificato" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito";
e' inserita la seguente rubrica: "Integrazione a regime delle
graduatorie permanenti del personale docente".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "di diritto" sono soppresse;
e' inserita la seguente rubrica: "Formazione delle classi".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti
territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento
delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo,
fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico
di conferimento della nomina"; e al secondo periodo, dopo le parole:
"stesso termine" sono inserite le seguenti: "del 31 luglio";
al comma 2, dopo le parole: "supplenze brevi e saltuarie" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
3 maggio 1999, n. 124,";
e' inserita la seguente rubrica: "Accelerazione di procedure".
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). - 1.
Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche
con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei
provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del
predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano
in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle
assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Art. 4-ter (Personale educativo). - 1. I distinti ruoli provinciali
del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in
relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e
semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano
graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera
ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le
esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale
educativo rispettivamente maschile e femminile".
All'articolo 5:
e' inserita la seguente rubrica: "Entrata in vigore".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato