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Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27-08-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 3 agosto 2001, n.11246
Limitazioni e modalita' di intervento per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle cooperative interessate
Alla Coopercredito S.p.a.
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue
All'Associazione generale delle
cooperative italiane
All'Unione nazionale delle
cooperative italiane

Con direttiva del 9 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e
della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ha fissato le norme per l'istruttoria dei
programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese,
per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti a valere sul
fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- Foncooper, istituito ai sensi del Titolo I della legge 27 febbraio
1985, n. 49, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di
interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione
delle relative garanzie.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata direttiva, si riporta
nell'allegato A l'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di
intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in base
alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica
dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), fatte salve ulteriori
limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali
(POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni
dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le
altre regioni.
Si riportano nell'allegato B le condizioni di tasso, percentuale
di intervento e durata del periodo di preammortamento e di
ammortamento dei finanziamenti, nelle diverse zone previste dalla
vigente carta italiana degli aiuti a finalita' regionale.
Roma, 3 agosto 2001
Il direttore generale: Sappino

Allegato A
DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI
DALLE VIGENTI NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A) Siderurgia - Per le seguenti classi sono ammessi, previa
notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima
normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L 388 del
28 dicembre 1996).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad
eccezione delle piriti);
13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi"
(limitatamente al minerale di manganese);
27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)"
(tutta la classe) (*).
(*) Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel
trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di
ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di
reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie,
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80
mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti
inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande
laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati
come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm,
piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm
e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio
speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a
freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla
produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i
getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate,
altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm,
lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda
stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore
uguale o superiore a 3 mm). B) Siderurgia - Le seguenti categorie
sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento:
"Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre
1988).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la
categoria);
27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e
simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
C) Cantieristica navale - Per le seguenti categorie gli
investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di
riferimento: Regolamento CE 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L 202
del 18 luglio 1998).
Classificazione I.S.T.A.T. '91:
35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche",
limitatamente a:
costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il
trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione
di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di
almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di
almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione
europea);
costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza
non inferiore a 365 KW.
35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali":
trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente
punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di
lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico,
dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per
l'accoglienza dei passeggeri;
riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al
precedente punto 35.11.1.
D) Fibre sintetiche - Per la seguente classe sono ammessi, previa
notifica, solo investimenti che comportano una riduzione
significativa della capacita' produttiva (ultima normativa di
riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del
30 marzo 1996 e successiva comunicazione di proroga - G.U.C.E. C 99
del 29 gennaio 1999).
Classificazione ISTAT '91:
24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta
la classe).
E) Industria automobilistica - Le seguenti classi sono ammesse
(previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti
lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento:
"Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C 279 del 15 settembre
1997).
Classificazione ISTAT '91:
34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:
fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di
persone;
fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli
di questa classe;
fabbricazione di autobus, filobus;
fabbricazione di motori per autoveicoli.
34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli;
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"
fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per
autoveicoli.
34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e
per loro motori":
fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli:
fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote,
ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di
autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
F) Industrie alimentari delle bevande e del tabacco - Le seguenti
classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento
dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole
risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna
b).

=====================================================================
       ISTAT '91 colonna a        |Investimenti ammissibili colonna b
=====================================================================
                                  |Carne bovina, suina (*) e
                                  |ovicaprina 1. gli investimenti
                                  |finalizzati alla produzione di
                                  |prodotti a marchio Dop/Igp (nei
15.11.1 Produzione di carne, non  |limiti fissati dai disciplinari
di volatili, e di prodotti della  |produttivi), di prodotti
macellazione - la produzione di   |innovativi (terze e quarti
carne fresca non di volatili,     |lavorazioni); 2. gli investimenti
refrigerata, in carcasse - la     |finalizzati ad implementare un
produzione di carne fresca non di |sistema di etichettatura delle
volatili, refrigerata, in tagli - |carni in grado di fornire
la fusione di grassi commestibili |informazioni più complete rispetto
di origine animale - la           |alla normativa esistente; 3. gli
lavorazione delle frattaglie;     |investimenti finalizzati
produzione di farine e polveri di |all'adeguamento degli impianti ai
carne 15.11.2 Conservazione di    |sistemi di gestione qualità, in
carne, non di volatili, mediante  |base alle norme Iso 9000, e ai
congelamento e surgelazione 15.13 |sistemi di gestione ambientale, in
Produzione di prodotti a base di  |base alle norme Iso 14000; 4. gli
carne - la produzione di carne    |investimenti finalizzati ad
essiccata, salata od affumicata - |aumentare la capacità di
la produzione di prodotti a base  |conservazione della carne; 5. gli
di carne: salsicce, salami,       |investimenti per impianti dedicati
sanguinacci, andouillettes,       |per il trattamento dei
cervellate, mortadelle, patè,     |sottoprodotti di lavorazione degli
galantine, rillettes, prosciutto  |scarti di macellazione; (*) Non
cotto, estratti e sughi di carne -|sono ammissibili nuovi impianti,
la produzione di piatti di carne  |né investimenti che determinino un
precotti                          |aumento della capacità produttiva.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Carne avicola 1. gli investimenti
15.12.1 Produzione di carni di    |finalizzati alla produzione di
volatili e di conigli e di        |prodotti innovativi (quarte e
prodotti della macellazione;      |quinte lavorazioni); 2. gli
15.12.2 Conservazione di carni di |investimenti finalizzati
volatili e di conigli mediante    |add'adeguamento degli impianti ai
congelamento o surgelazione 15.13 |sistemi di gestione qualità, in
Produzione di prodotti a base di  |base alle norme Iso 9000, e ai
carne - la produzione di prodotti |sistemi di gestione ambientale, in
a base di carne: salsicce, salami,|base alle norme Iso 14000; 3. gli
sanguinacci, andouillettes,       |investimenti per impianti dedicati
cervellate, mortadelle, patè,     |al trattamento dei sottoprodotti
galantine, rillettes, prosciutto  |di lavorazione degli scarti di
cotto, estratti e sughi di carne  |macellazione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Carne di struzzo 1. gli
                                  |investimenti volti alla
15.12.1 Produzione di carni di    |realizzazione di impianti
volatili e di conigli e di        |specializzati per la macellazione;
prodotti della macellazione; - la |2. gli investimenti finalizzati
macellazione di volatili e di     |all'adeguamento degli stabilimenti
conigli - la preparazione di carne|esistenti alle caratteristiche
di volatili e conigli - la        |specifiche dell'animale (ad. Es.
produzione di carne di volatili e |introduzione di adeguati sistemi
conigli, fresca 15.12.2           |di mobilità degli animali allo
Conservazione di carni di volatili|scopo di ridurne lo stress); 3.
e di conigli mediante congelamento|gli investimenti finalizzati
o surgelazione 15.13 Produzione di|all'adeguamento degli impianti ai
prodotti a base di carne la       |sistemi di gestione qualità, in
produzione di carne essiccata,    |base alle norme Iso 9000, e ai
salata od affumicata - la         |sistemi di gestione ambientale, in
produzione di prodotti a base di  |base alle norem Iso 14000; 4. gli
carne: salsicce, salami,          |investimenti finalizzati ad
sanguinacci, andouillettes,       |aumentare la capacità di
cervellate, mortadelle, patè,     |conservazione della carne; 5. gli
galantine, rillettes, prosciutto  |investimenti per impianti dedicati
cotto, estratti e sughi di carne  |al trattamento dei sottoprodotti
la produzine di piatti di carne   |di lavorazione degli scarti di
precotti                          |macellazione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Patate 1. gli investimenti per
                                  |l'ammodernamento tecnologico degli
                                  |impianti di condizionamento e
                                  |trasformazione; 2. gli
                                  |investimenti mirati alla
                                  |realizzazione/adeguamento di
                                  |piattaforme logistiche; 3. gli
                                  |investimenti finalizzati
                                  |all'adeguamento degli impianti ai
                                  |sistemi di gestione della qualità,
                                  |in base alle norme Iso 9000, e ai
                                  |sistemi di gestione ambientale,
                                  |norme Iso 14000 4. gli
15.31 Lavorazione e conservazione |investimenti diretti a
delle patate - la produzione di   |ristrutturare ed incrementare la
patate surgelate precotte - la    |capacità di trasformazione per
produzione di purè di patate      |prodotti innovativi; 5. gli
disidratato - la produzione di    |investimenti diretti ad ampliare,
snacks a base di patate - la      |ristrutturare le strutture
fabbricazione di farina e fecola  |destinate allo stoccaggio di
di patate - la sbucciatura        |tuberi freschi nell'arco delle
industriale delle patate          |campagne di commercializzazione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ortofrutta 1. investimenti per
                                  |l'ammodernamento tecnologico degli
                                  |impianti di condizionamento e
                                  |trasformazione; 2. investimenti
                                  |mirati alla
                                  |realizzazione/adeguamento di
                                  |piattaforme logistiche;
                                  |Lavorazione e conservazione di
                                  |frutta e ortaggi 3. investimenti
                                  |finalizzati all'adeguamento degli
                                  |impianti ai sistemi di gestione
15.32 Produzione di succhi di     |della qualità, in base alle norme
frutta ed ortaggi 15.33 - la      |Iso 9000, e ai sistemi di gestione
conservzione di frutta, frutta a  |ambientale, norme Iso 14000; 4.
guscio od ortaggi: congelamento,  |investimenti diretti a
surgelazione, essiccazione,       |ristrutturare ed incrementare la
immersione in olio o in aceto,    |capacità di trasformazione per
inscatolamento, ecc. - la         |prodotti innovativi; 5.
fabbricazione di prodotti         |investimenti diretti a
alimentari a base di frutta o di  |ristrutturare ed incrementare la
ortaggi - la fabbricazione di     |capacità di trasformazione per
confetture, marmellate e gelatine |prodotti non vincolati da quote, o
di frutta                         |non soggetti a ritiro.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Olio di oliva 1. Nel caso di
                                  |materi prime di esclusiva origine
                                  |comunitaria e di prodotti
                                  |trasformati appartenenti alle
                                  |categorie "olio extra vergine" e
                                  |"olio vergine": tutti gli
                                  |investimenti; 2. Nel caso di
                                  |materie prime di esclusiva origine
15.41.1 Fabbricazione di olio     |comunitaria: tutti gli
d'oliva grezzo 15.42.1            |investimenti che non comportano un
Fabbricazione olio di oliva       |incremento totale della
raffinato                         |produzione;
---------------------------------------------------------------------
15.41.2 Fabbricazione di oli da   |
semi oleosi grezzi - la produzione|
di oli vegetali grezzi: olio di   |
semi di soia, di palma, di semi di|
girasole, di semi di cotone, di   |
ravizzone, colza o senape, di     |
lino, di granoturco - la          |
produzione di farina o polvere non|
disoleata di semi o noccioli      |
oleosi la produzione di linters di|
cotone, di pannelli e altri       |Oleaginose 1. gli investimenti per
prodotti residui della lavorazione|il miglioramento del controllo di
dell'olio                         |qualità del prodotto
---------------------------------------------------------------------
15.51.1 Trattamento igienico e    |
confezionamento di latte          |
pastorizzato e a lunga            |
conservazione - la produzione di  |
latte liquido fresco,             |
pastorizzato, sterilizzato,       |
omogeneizzato - la produzione di  |
panna ottenuta con latte liquido  |
fresco, pastorizzato,             |Latte e derivati 1. solo per il
sterilizzato, omogeneizzato - la  |comparto lattiero-caseario
produzione di yogurt 15.51.2      |bufalino sono ammessi tutti gli
Produzione di derivati del latte  |investimenti; 2. gli investimenti
:burro, formaggi, ecc. La         |finalizzati alla produzione di
fabbricazione di latte            |prodotti a marchio Dop/Igp (nei
concentrato, dolcificato o meno - |limiti fissati dai disciplinari
la fabbricazione di latte in      |produttivi); 3. gli investimenti
polvere - la produzione di burro -|finalizzati all'adeguamento degli
la produzione di formaggio e      |impianti ai sistemi di gestione
cagliata - la produzione di siero |qualità, in base alle norme Iso
di latte in polvere - la          |9000, e ai sistemi di gestione
produzione di caseina greggia o   |ambientale, in base alle norme Iso
lattosio                          |14000;
---------------------------------------------------------------------
15.61.1 Molitura dei cereali:     |
produzione di farina, semole,     |
semolini o agglomerati di         |
frumento, segale, avena, mais o   |
altri cereali 15.61.2 Altre       |
lavorazioni di semi e granaglie la|
lavorazione del riso: produzione  |
del riso semigreggio, lavorato,   |
lucidato, brillato, essiccato o   |
convertito. Produzione di farina  |
di riso; la produzione di farina o|
polvere di legumi da granella     |
secchi, di radici o tuberi o di   |
frutta a guscio; la fabbricazione |
di cereali per la prima colazione;|
la fabbricazione di farina        |Cereali e riso 1. gli investimenti
miscelata per prodotti di         |per il miglioramento del controllo
panetteria, pasticceria e         |di qualità e delle condizioni
biscotteria                       |sanitarie del prodotto;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Foraggi e mangimi 1. gli
                                  |investimenti finalizzati a
                                  |razionalizzare l'attività
                                  |dell'industria dell'alimentazione
                                  |zootecnica - ad eccezione
                                  |dell'attività produttiva
                                  |riguardante i foraggi - attraverso
                                  |processi di concentrazione
                                  |(acquisizioni, fusioni, ecc.); 2.
                                  |gli investimenti finalizzati
                                  |all'adeguamento degli impianti ai
                                  |sistemi di gestione qualità, in
                                  |base alle norme Iso 9000, e ai
                                  |sistemi di gestione ambientali, in
                                  |base alle norme 14000; 3. gli
15.71 Fabbricazione degli alimenti|investimenti per impianti
per l'alimentazione degli animali |dedicati, per il trattamento dei
da allevamento la fabbricazione di|sottoprodotti di lavorazione e
prodotti per l'alimentazione degli|degli scarti di macellazione
animali da allevamento, inclusi i |finalizzati alla produzione di
complementi alimentari            |alimenti per il bestiame;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Zucchero La seguente classe è
                                  |totalmente esclusa dalle
                                  |agevolazioni (*) (*) 1. In
                                  |conformità all'art. 53 del
                                  |Regolamento 2038/99 sono
                                  |ammissibili solo ed esclusivamente
                                  |investimenti nella regione sud
                                  |(**) fino alla campagna di
                                  |commercializzazione 2000-2001
                                  |(investimenti iniziati entro il
                                  |2001). 2. Misure al sud (**) per
                                  |interventi industriali che possano
15.83 Fabbricazione dello zucchero|allungare la filiera dello
la produzione di zucchero         |zucchero favorendo ulteriori
(saccarosio), di sciroppo e di    |canali di sbocco (ad esempio
surrogati dello zucchero a base di|nell'industria chimica) (**)
canna, barbabietola, acero, palma,|Regioni: Abruzzo, Molise; Puglia,
ecc. la raffinazione dello        |Sardegna, Campania, Basilicata,
zucchero la produzione di melassa |Calabria, Sicilia.
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                                  |Uova 1. gli investimenti
                                  |finalizzati alla produzione di
                                  |prodotti innovativi (ovoprodotti
                                  |di prima e seconda generazione);
                                  |2. gli investimenti finalizzati
                                  |all'adeguamento degli impianti ai
15.89.3 Fabbricazione di altri    |sistemi di gestione qualità, in
prodotti alimentari: la           |base alle norme Iso 9000, e ai
fabbricazione di aceto, lievito,  |sistemi di gestione ambientale, in
uova in polvere e ricostituite    |base alle norme Iso 14000;
---------------------------------------------------------------------
15.91 Fabbricazione di bevande    |
alcoliche distillate la           |
fabbricazione di bevande alcoliche|
distillate, whisky, gin, cordiali,|
liquori, ecc. 15.92 Fabbricazione |
di alcol etilico di fermentazione |
la produzione di alcol etilico di |
fermen+A14tazione la produzione di|
alcol etilico rettificato la      |
produzione di lievito alcolico per|
la panificazione 15.93.1          |
Fabbricazione di vino di uve (non |Vino ed alcol 1. gli investimenti
di produzione propria), esclusi i |per il miglioramento del controllo
vini speciali - la produzione di  |di qualità e delle condizioni
vino; vino da tavola, vino        |sanitarie del prodotto; 2. nel
v.q.p.r.d. (vini di qualità       |caso di materie prime di esclusiva
prodotti in regioni determinate), |origine comunitaria: tutti gli
altro vino - la produzione di vino|investimenti che comportano un
da mosto d'uva concentrato 15.93.2|incremento totale della produzione
Fabbricazione di vini speciali    |dell'impresa;
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                                  |Tabacco (*) 1. investimento per
                                  |l'ammodernamento e l'adeguamento
16 Industria del tabacco la       |tecnologico degli impianti di
stagionatura, manipolazione,      |trasformazione 2. investimenti
selezione, ed imbottamento delle  |finalizzati alla riconversione
foglie del tabacco la             |produttiva degli impianti di
fabbricazione di prodotti a base  |trasformazione; *(*)Non sono
di tabacco la fabbricazione di    |ammissibili nuovi impianti né
tabacco omogeneizzato o           |investimenti che determinino un
ricostituito                      |aumento della capacità produttiva.

G) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4
dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17 dicembre
1999.
Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n.
2792/1999.
2.4 Trasformazione e commercializzazione:
a) ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si
intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento,
produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o
della pesca e la fase del prodotto finale;
b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad
essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano,
salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il
trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
ii) il commercio al dettaglio.
Le seguenti classi e categorie sono totalmente escluse dalle
agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi:
la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini;
15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti
oleosi raffinati:
la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio
di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.;
la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura,
ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione;
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati;
15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili
simili:
fabbricazione di margarina;
fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da
spalmare);
fabbricazione di grassi da cucina composti;
15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei:
fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
macinatura umida del granoturco;
fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
fabbricazione di glutine;
fabbricazione di tapioca;
15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di
animali domestici;
15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate:
produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali
ad esempio idromele, sake';
15.97 - Fabbricazione di malto.

Allegato B pag. 30


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato