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Gazzetta Ufficiale n. 204 del 03-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 8 marzo 2001
Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base.

Il sottosegretario di Stato
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n. 477, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
1999: Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa , che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il
Governo ad emanare uno o piu' decreti diretti a riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il
settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi
operanti nel settore stesso;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998 Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 104 istitutivo del
FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 104 che
prevede come il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le
modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del predetto FIRB;
Tenuto conto del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato dal
CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000, che, in coerenza con le
relative Linee Guida (accolte dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica nella seduta del 25 maggio 2000 e recepite
nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria approvato dal
Consiglio dei Ministri il 29 giugno 2000), trova nel FIRB uno degli
strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia ;
Decreta:
Titolo I
Principi Generali
Art. 1.

Criteri e modalita' procedurali
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalita'
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo
per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato
FIRB) istituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST).

Art. 2.
Ambito operativo
1. In attuazione dell'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il MURST interviene, attraverso le risorse del FIRB, a
sostegno di attivita' di Ricerca di Base definite come attivita' che
mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non
connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o
commerciali.

Art. 3.
Modalita' procedurali
1. Gli specifici interventi a favore delle attivita' di cui
all'articolo 2 sono realizzati secondo modalita' procedurali di
carattere valutativo e negoziale.
2. Secondo modalita' procedurali di carattere valutativo sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di
attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e
tecnologico, anche a valenza internazionale.
3. Secondo modalita' procedurali di carattere negoziale sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di
ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e
multi-settoriali;
c) progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in
rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o
privati, anche su scala internazionale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 e al
comma 5 dell'articolo 8, per tutti gli interventi, il MURST concede
un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi
riconosciuti ammissibili.

Art. 4.
Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base
1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono
realizzati a valere sulle disponibilita' annuali del FIRB, ripartite
con decreto del MURST in coerenza con i criteri contenuti nel
Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/1998.
2. Il MURST, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura
l'istruttoria dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto
avvalendosi di una specifica Commissione (di seguito denominata
Commissione) nominata dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
3. La Commissione di cui al precedente comma 2, per la valutazione
degli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative,
acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche
internazionali, all'uopo nominati dal MURST.
4. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si
riunisce con cadenza almeno mensile ed e' composta da:
- un componente designato dal Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, con funzioni di Presidente;
- un componente designato dal CUN unitamente al relativo
supplente;
- un componente designato dalla CRUI unitamente al relativo
supplente;
- un componente designato dal Comitato di Esperti per la Politica
della Ricerca (CEPR), unitamente al relativo supplente;
- un componente designato dal Comitato di Indirizzo per la
Valutazione della Ricerca (CIVR) unitamente al relativo supplente;
- un componente designato dall'Assemblea della Scienza e della
Tecnologia (AST) unitamente al relativo supplente;
- due componenti designati dal Comitato Nazionale per l'Economia e
il Lavoro (CNEL) unitamente ai relativi supplenti, in rappresentanza,
rispettivamente, del mondo imprenditoriale e delle forze sociali;
- un componente designato dalla IV Commissione del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) unitamente
al relativo supplente;
- il Presidente del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e relativo supplente.
5. Nelle more della costituzione dell'AST, e sino alla relativa
designazione, la competenza al riguardo e' attribuita al Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 5.
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili a beneficiare degli interventi a favore dei
progetti di cui al precedente artico-lo 3, comma 2, lettera a), e
secondo le modalita' disciplinate nelle ulteriori disposizioni del
presente decreto, i seguenti soggetti:
a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e
istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di Ricerca, di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
c) ricercatori universitari, purche' i relativi regolamenti
universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e
abbiano definito la disciplina per i diritti di proprieta'
intellettuale;
d) ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui
al precedente punto b): per tali soggetti si osservano i principi
dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 29
settembre 1999;
e) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o privati,
che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nello
svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca.
2. Con riferimento agli interventi a favore dei progetti di cui al
precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e b), sono ammissibili
esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del
presente articolo.
3. Con riferimento agli interventi di sostegno a favore dei
progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), sono
ammissibili i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del
presente articolo, nonche' le fondazioni di diritto privato che, per
prioritarie finalita' statutarie, siano impegnate nella promozione di
attivita' di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia
prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni
e/o di servizi, il contributo e' concesso purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati
siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;
ovvero:
c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese
industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i
diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la
parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.

Titolo II
Attivita' finanziabili con procedimento valutativo

Art. 6.
Progetti autonomamente presentati per lo svolgimento
di attivita' di ricerca di base di alto contenuto
scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale
1. Ai fini dell'ottenimento degli interventi a favore della
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), del presente decreto, uno o piu' dei soggetti di cui al
precedente articolo 5, comma 1, inoltra, al MURST, la relativa
domanda redatta, in n. 4 copie, secondo lo schema pubblicato
unitamente al presente decreto e del quale non costituisce parte
integrante.
2. Il MURST, verificatane la regolarita', trasmette la
documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento, ad uno o piu' degli
esperti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto,
individuati sentita la Commissione di cui al comma 2 dello stesso
articolo 4, per le valutazioni di natura tecnico-scientifica.
3. L'esperto, entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto,
invia al MURST l'esito della propria istruttoria effettuata sulla
base dei seguenti criteri:
- rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei
proponenti e dei partecipanti;
- collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca
nazionale ed internazionale, nonche' con studiosi di chiara fama
internazionale;
- risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico
nazionale e internazionale;
- coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della
Ricerca;
- eventuale previsione di inserimento di giovani competenze
all'interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed
economicamente competitivi.
4. Il MURST, acquisito il parere della Commissione espresso sulla
base della valutazione dell'esperto di cui al precedente comma,
adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione.
5. Il decreto di concessione, completo del relativo disciplinare,
definisce le specifiche modalita' di erogazione, nonche' le modalita'
di monitoraggio delle attivita' realizzate e di controllo dei
risultati conseguiti.
6. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
- spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale
ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto
proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di
collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati,
assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attivita' di
formazione attraverso la partecipazione al progetto);
- spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca
nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;
- spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e
prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo
svolgimento dell'attivita' oggetto del progetto;
- spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti
nel progetto;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per
l'attivita' di ricerca;
- altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili
all'attivita' di ricerca;
7. I progetti sono ammessi al finanziamento nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione al MURST che, in caso di
esaurimento delle risorse disponibili, ne da tempestiva comunicazione
in Gazzetta Ufficiale. Per i progetti ammessi all'intervento, i
relativi costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data
di presentazione della relativa domanda.
8. Il decreto di cui al precedente comma 5 puo' prevedere la
concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del
contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra
i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di
relativa competenza.
9. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono
raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono,
inoltre, notificati alla Commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, nonche' alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'articolo 5 dello
stesso decreto.

Titolo III
Attivita' finanziabili con procedimento negoziale

Art. 7.
Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture
di ricerca pubbliche o pubblico-private
1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio
infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacita'
competitiva anche a livello internazionale, il MURST, previo parere
della Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente
decreto, e tenuto conto delle indicazioni del Programma Nazionale per
la Ricerca, puo' provvedere alla conclusione, con uno o piu' dei
soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b),
e), di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative.
2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare
carattere di multidisciplinarieta', molteplicita' di scopi
applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale.
3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche
proposte avanzate al MURST dai soggetti di cui al comma precedente.
4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che, avvalendosi
degli esperti, esprime la propria valutazione di natura
tecnico-scientifica.
5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MURST
sottoscrive l'accordo previo parere della IV Commissione del CIPE.
L'accordo definisce le modalita' di realizzazione delle attivita', le
modalita' di erogazione dell'agevolazione, nonche' le modalita' di
controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti.
6. L'accordo deve prevedere l'inserimento, all'interno delle
strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attivita', di
giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello
internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno
triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 3, e' a totale carico del FIRB.
7. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nel presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9
dell'articolo 6.

Art. 8.
Progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie
pervasive e multi-settoriali e per la costituzione,
il potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione scientifica, pubblici o privati,
anche su scala internazionale
1. Ai fini, prioritariamente, dell'attuazione del Programma
Nazionale della Ricerca, il MURST, con proprio decreto, e previo
parere della Commissione, invita i soggetti ammissibili di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettere a), b), e), a presentare i
progetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sulle tematiche
individuate indicando i criteri per la selezione degli stessi,
nonche' i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.
2. La selezione dei progetti sara' effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
- innovativita' della metodologia proposta;
- rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi;
- potenzialita' di promozione e sviluppo di reti di ricerca
nazionali ed internazionali;
- integrazione tra attivita' di ricerca e di alta formazione;
- partenariato pubblico-privato realizzata anche attraverso
l'azione di associazioni di categoria;
- coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e
manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta
progettuale.
3. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque
favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di
centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.
4. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si
applicano le procedure indicate all'articolo 6 del presente decreto,
salva l'applicazione delle disposizioni seguenti.
5. Ogni progetto deve prevedere l'inserimento, all'interno delle
strutture proponenti e/o partecipanti, di giovani ricercatori e/o di
ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme
di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in
deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, e' a totale
carico del MURST.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 9.
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 8 marzo 2001
Il Sottosegretario di Stato: Cuffaro
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 203

Moduli

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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato