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Gazzetta Ufficiale n. 204 del 03-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001
Prot. 823 Ric. e relativa modulistica. PNR FIRB Programma Strategico Scienza e Tecnologia -nella
Societa' della Conoscenza.

Il capo del dipartimento
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998, recante
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15
marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato
PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche
iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze
scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti
della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la
realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e
modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai
prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalita'
procedurali per il sostegno ai progetti strategici per lo sviluppo di
tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il
potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale ;
Visto il documento relativo ad Interventi in materia di ricerca
scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalita' previste
dalla legge finanziaria 2001 , presentato dal Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al
Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono
delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli
interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati
attesi;
Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il
Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse
di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900
miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato
documento del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, evidenziando le priorita' per i progetti inerenti il
Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da
attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del
predetto importo di 900 miliardi di lire ;
Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui
all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma
Strategico Scienza e Tecnologia nella Societa' della Conoscenza L. 3
miliardi;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di
cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001;
Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric.
dell'11 maggio 2001;
Decreta:
Art. 1.

Ambito operativo
1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in
coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Scienza e
Tecnologia nella Societa' della Conoscenza nel limite massimo di L. 3
miliardi (tremiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1%
dello stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite
con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle
proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e
verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati
ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei
contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o
di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8
marzo 2001, e' a totale carico del FIRB.
3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento
sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui
al precedente comma 2.
4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6,
dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma
2.

Art. 2.
Articolazione e disponibilita' finanziaria del
Programma Strategico Scienza e Tecnologia
nella Societa' della Conoscenza
1. L'importo di L. 2,82 miliardi e' destinato al cofinanziamento,
con le procedure di cui all'artico-lo 4 del presente decreto, dei
seguenti Progetti-obiettivo:
a) Progetto-obiettivo 1: Nuove dinamiche di apprendimento e
processi economici e sociali emergenti fra globalizzazione, societa'
multi-etniche ed economia digitale e studio dell'impatto sui sistemi
di istruzione e formazione.
Il finanziamento richiesto non puo' risultare inferiore a L. 0,8
miliardi e non puo' superare L. 1,8 miliardi;
2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
- MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali,
rilevi la necessita' di cofinanziare infrastrutture comuni, previste
all'interno di uno o piu' grandi progetti-obiettivo, puo' destinare,
alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non
eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi
progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la
realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure
previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.
3. L'importo di L. 0,15 miliardi e' riservato al cofinanziamento
di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art.
5, comma c) e d) dello stesso decreto, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e
tecnologico, anche a valenza internazionale, purche' coerenti con le
tematiche del programma strategico in oggetto.
L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione
aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.
Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni
generali del FIRB.
I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo
6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001
ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino
al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte
con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione
prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti e
parametri di valutazione per gli interventi
di cui al comma 1 del precedente articolo
1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma
1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del
decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro
il 15 ottobre 2001 - entro le ore 17 in caso di consegna diretta
all'ufficio - secondo le modalita' di cui al successivo articolo 5,
le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati
attesi cosi' articolati:
Progetto-obiettivo 1:
- nuove metodologie socio-psico-pedagogiche;
- nuove modalita' di modernizzazione del Sistema Istruzione e
Formazione Nazionale;
- nuove metodologie di valutazione e quantificazione di parametri
socio-economici.
2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilita',
la realizzazione di uno o piu' risultati relativi ad uno solo dei
progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere
redatta, a pena di inammissibilita', secondo gli schemi allegati al
presente decreto.
3. I soggetti ammissibili possono presentare piu' proposte
progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel
rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.
4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la
partecipazione di una pluralita' di soggetti esecutori evitando, nel
contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le
proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:
- l'apporto di ciascuna unita' di ricerca coinvolta nella proposta
progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non
inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto
complessivo delle unita' di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto
istituzionale non puo' essere superiore al 60% del costo totale della
proposta progettuale stessa;
- la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o
servizi dovra' essere prevista nel rispetto di quanto previsto al
comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001,
indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalita'
attuative ivi previste;
- la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la
costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione scientifica, pubblici o privati;
- ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare
riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno
delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di
ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme
di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non
inferiore al 10% del costo totale del progetto, e' a totale carico
del MIUR;
- la durata del progetto non puo' eccedere i tre anni.
5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili
alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto
dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001
con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) validita' ed originalita' dei contenuti scientifici e
tecnologici della proposta e/o innovativita' delle metodologie;
b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di
ciascuna unita' di ricerca e loro grado di collegamento con reti di
ricerca nazionale ed internazionale nonche' con studiosi di chiara
fama internazionale;
c) capacita' del soggetto proponente, anche sul piano
organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al
complesso delle attivita' previste;
d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed
eventualmente con altri programmi strategici;
e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori
dell'Universita', degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese
nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento
di attivita' di ricerca, anche attraverso la predisposizione di
appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;
g) capacita' accertata della proposta progettuale di attrarre
risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto,
rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il
potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti
sui contenuti del Programma Strategico;
h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle
modalita' di valorizzazione dei risultati in termini di loro
utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia
attraverso trasferimento di conoscenze; andra' in ogni caso garantita
la proprieta' intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria
1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale
della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo
2001. La Commissione valuta l'ammissibilita' delle proposte
progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del
presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il
parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.
2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta
Commissione potra', allo scopo di facilitare l'omogeneita' della
valutazione, assegnare ad uno o piu' gruppi di esperti domande
afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso
progetto-infrastrutturale.
3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte
progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei
requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.
4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente
dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto
di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric.
dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilita' finanziarie e
seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e
concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali
valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.
5. Il decreto di cui al comma precedente, e' comunicato al
soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in
caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore
utilizzazione dei risultati conseguiti.
6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni
successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte
progettuali.

Art. 5.
Indicazioni operative
1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate
al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attivita'
di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R.,
recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le
proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria
del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini
del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o,
in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata
dall'Ufficio.
2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il
soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.
3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e
che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere
anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico,
sono disponibili sul sito MIUR.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente
riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli
adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su
richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la
documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
Roma, 2 agosto 2001
Il Capo del dipartimento: D'Addona

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato