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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2
agosto 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24
maggio, 27 giugno, 23 luglio 2001, con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 5,25%, con godimento 1o febbraio 2001 e scadenza 1o agosto
2011;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1o febbraio 2001 e
scadenza 1o agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001,
citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto
dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 26 marzo 2001,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 30
agosto 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio
2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della
quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 31 agosto 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 3
settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 33 giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
3 settembre 2001.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al
2011, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente
ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 agosto 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato