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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile
1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti
a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre
2000, n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e
la registrazione dei bovini;
Ritenuto necessario aggiornare gli allegati al citato decreto del
Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto l'art. 12 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica
del 19 ottobre 2000, n. 437;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati I, II, III, IV e V al decreto del Presidente della
Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalita'
per la identificazione e la registrazione dei bovini, sono sostituiti
dagli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto.
Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la
registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 167
ALLEGATO I
pag. 25
pag. 26
pag. 27
ALLEGATO II pag. 28
ALLEGATO III pag. 29
ALLEGATO IV pag. 30
ALLEGATO V
Da spedire a Ministero della sanita' -
Dipartimento alimenti nutrizione e della sanita'
pubblica veterinaria - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma.
Il sottoscritto:
cognome .... nome .... nato a .... il .... rappresentante legale
della ditta fornitrice .... sede legale .... prov. .... codice
fiscale/partita iva ....
Chiede
che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di
marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie
bovina | | suina | | ovicaprina | | ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 317/1996 e del regolamento n. 820/1997
parte I.
Il sottoscritto si impegna:
a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o
distributore di marche auricolari in questi casi fornira' il
nominativo della ditta produttrice dei marchi o fornitrice degli
stessi;
a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla
regione e/o A.S.L,. per quelle regioni e/o AA.SS.LL. che provvedano
all'approvvigionamento di marche auricolari per l'allevatore) in
possesso di apposita richiesta redatta su apposito modello ove sia
indicata la quantita' di marchi auricolari necessaria e il relativo
numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da
marchiare) determinato dal Servizio veterinario della A.S.L.
competente per territorio;
a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla
normativa vigente;
a comunicare all'autorita' giudiziaria, al Ministero della
sanita' e alla regione di competenza l'eventuale furto o smarrimento
di marche auricolari;
a non fornire marche auricolari con codice identificativo
duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio
veterinario della A.S.L.;
a trasmettere allo scrivente Ministero, alla regione ed alla
A.S.L. competente per territorio, con cadenza almeno mensile, per
ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici
presenti sulle marche auricolari consegnate provvista della data di
consegna e del nominativo del richiedente secondo un tracciato che
sara' comunicato alle ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte
autorizzate;
a depositare presso il Ministero della sanita' - Dipartimento
degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria un
campione, per ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che
la ditta ha in commercio ed intende distribuire;
a non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse
dai campioni depositati;
nel caso di nuove produzioni a depositare un campione delle
stesse preventivamente presso il Ministero della sanita' -
Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica
veterinaria;
ad indicare il "codice di prodotto" per ogni campione di marche
auricolari depositate;
a depositare presso il Ministero della sanita' - Dipartimento
degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria un
facsimile della cedola identificativa in commercio e/o che intende
distribuire;
a depositare presso il Ministero della sanita' - Dipartimento
degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria un
fac-simile del passaporto;
ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia
dell'iscrizione alla camera di commercio.
Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a
quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.
Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che ad eccezione dei
marchi prodotti in sostituzione di marche perse, che dovranno
riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in
tutti gli altri casi la ditta che procede alla stampa dei codici deve
possedere sistemi di controllo dei codici stampati in modo da evitre
che lo stesso codice venga stampato piu' di una volta, la ditta
dovra' illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.
Il sottoscritto e' a conoscenza che i marchi forniti verranno
sottoposti a perizia e che il costo della stessa sara' a proprio
carico.
Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le
condizioni sopra riportate nonche' le disposizioni legislative
vigenti, puo' essere soggetto alla sospensione o al ritiro
dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria
ditta dall'elenco fornitori di marche auricolari redatto dal
Ministero della sanita'.
Data, ...............................
Firma ...................................
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato