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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, di recepimento della
direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 marzo 2000 che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio,
relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di
protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, rettificato con il comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001;
Vista la rettifica alla direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 64 del 6 marzo 2001, successivamente annullata e
sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 151 del 7 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il punto 6.3.5.6 dell'allegato al decreto ministeriale
16 febbraio 2001 e' modificato come segue:
il valore "2 cm þ 1 cm", indicato nel primo rigo, e' sostituito
dal valore "3 cm þ 1 cm".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Lunardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato