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Gazzetta Ufficiale n. 208 del 07-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 342
Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca nel 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente disciplina della pesca marittima;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, recante approvazione del sesto
piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di preservare le
risorse alieutiche nei periodi di riproduzione, al fine di
consentirne il ripopolamento, nonche' di istituire la misura sociale
di accompagnamento per la copertura del minimo monetario garantito
agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento della
biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale
consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di
interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e
dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono
determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca
marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione
delle risorse biologiche del mare.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27
miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilita'
finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno
finanzia-rio 2001.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato