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Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n.344
Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito
dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia
spongiforme bovina;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del
22 giugno 2001, che modifica il predetto regolamento (CE) n.
999/2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sottoporre al
test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia
spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati
in eta' superiore ai ventiquattro mesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.


1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente:
"a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia
spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi
rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti
macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato