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Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n.327
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n.
211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L)
O g g e t t o
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a
favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del
presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale. (L) 4. Le norme del presente testo unico non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole
disposizioni. (L)

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi
previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L) 2. I procedimenti di
cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita',
di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione
dell'azione amministrativa. (L)

Art. 3 (L)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si
intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto
espropriato; b) per "autorita' espropriante", si intende
l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che
cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera
pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una
norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere
espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la
sdemanializzazione. (L) 2. I beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore
a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) 3. I beni
descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929,
n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la
Santa Sede. (L) 4. Gli edifici aperti al culto possono essere
espropriati per gravi ragioni previo accordo: a) con la
competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto
pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio
in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse
associate; d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico: e) con
l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto
pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano
della Chiesa evangelica luterana in Italia e con l'organo
responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della
medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) 5. Si applicano le
regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale
generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce. (L)

Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 14, 15 e 16
della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del
Trattato, dei quattro allegati e del Concordato,
sottoscritti in Roma tra la Santa Sede e l'Italia l'11
febbraio 1929): "Art. 1. - Piena ed intera esecuzione
e' data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al
Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e
l'Italia, l'11 febbraio 1929. Art. 14. - L'Italia
riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni,
attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si
trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche'
si obbliga a cederle, parimenti in piena proprieta',
effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel
Gandolfo con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze
(Allegato II, 5). Per integrare la proprieta' degli
immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense
appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e
ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i
palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla
Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli
immobili di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in
detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta
Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire
sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).
L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena
e libera proprieta' gli edifici ex-conventuali in Roma
annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese
di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con
tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e
da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Art. 15.
- Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e
secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Dataria,
della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna,
il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei
Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in
piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato
II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la
Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi
Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato
italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto
internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati
esteri. Le stesse immunita' si applicano pure nei
riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante
il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte
al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo
Pontefice. Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre
articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei
seguenti Istituti pontifici, Universita' Gregoriana,
Istituto Biblico. Orientale, Archeologico, Seminario Russo,
Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la
Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo
(Allegato III 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai
assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di
pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede
e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari
tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.
E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i
suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre
articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di
autorizzazioni o consensi da parte di autorita'
governative, provinciali e comunali italiane, le quali
possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili
tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica".

Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta'
legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali
alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia
e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in
materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle
norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del
testo unico. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna,
del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria
potesta' legislativa concorrente in materia di espropriazione per
pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili
dalle disposizioni del testo unico. (L) 4. Le disposizioni del
testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai
principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di
cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8
dellostatuto speciale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 5. Nell'ambito delle
funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la
materiale acquisizione delle aree. (L)

Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti
del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le
amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli
altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
gia' esistente. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto
ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli
interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L) 4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in
un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5. All'ufficio
per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il
dipendente con la qualifica piu' elevata. (R) 6. Per ciascun
procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e
cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche
avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R) 7. Il dirigente
dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento
conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di
pubblica utilita' va realizzata da un concessionario,
l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni
atto del procedimento espropriativo. (L)

Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune puo' espropriare: a) le aree inedificate e quelle
su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona
o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del
piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione
nelle zone di espansione; b) l'immobile al quale va incorporata
un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata,
quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le
proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio
per le espropriazioni; c) gli immobili necessari per delimitare
le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di
mancato accordo tra i proprietari del comprensorio; d) le aree
inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali
prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a
novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del
consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativo
1. Il decreto di esproprio puo' essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico
generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene
da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica
utilita': c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria,
l'indennita' di esproprio. (L)

Capo II

Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico
generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un
opera pubblica o di pubblica utilita'. (L) 2. Il vincolo
preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale
termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L) 3. Se non e'
tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il
vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la
disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia
edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24
maggio 2001. (L) 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la
sua decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto
delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) 5. Nel corso
dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio comunale puo' motivatamente disporre che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In
tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione
del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio
comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine
alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'
non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo
preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se
ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di
natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti
la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del
vincolo preordinato all'esproprio. (L)

Art. 11 (L-R)
La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti
dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione
dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita'
del procedimento; c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1,
lettera c), l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli
interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone
altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla
conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. (R)
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) 3. Qualora il
vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera
pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del
medesimo programma. (R)

Capo III

Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento
urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si
intende disposta: a) quando e' approvato il progetto definivo
dell'opera pubblica o di pubblica utilita', il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero,
il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a
insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti
equivalenti; (L) c) a seguito dell'approvazione del progetto
concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere
previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni
adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura
strettamente tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non
comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di
rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)

Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si
continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente
per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi e' convocata dal concedente entro quindici
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni
per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta
e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso
in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio
d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di
VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso. 4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento trasmette alle
amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul
progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il
trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla
trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto
concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione
del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
- Si trascrive il testo dell'art. 25, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici):
"1. Le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo
comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, reca: "Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto".

Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita'
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo
preordinato all'esproprio. (L) 2. Gli effetti della dichiarazione
di pubblica utilita' si producono anche se non sono espressamente
indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo'
essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va
eseguito. (L) 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio puo essere eseguito entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L) 5.
L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo'
disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di
forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo'
essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e
per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 6. La
scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di
esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilita'. (L) 7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici,
anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli
previsti nel comma 4. (L) 8. Qualora il vincolo preordinato
all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo mediante
l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico
dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalita'
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di
manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)

Art. 14 (L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica
utilita'
1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12,
comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una
copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale. (L) 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che li hanno adottati. (L) 3. L'autorita' espropriante comunica
all'ufficio di cui al comma 2: a) quale sia lo stato del
procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima
della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita'; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il
decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente
scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori,
l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R)

Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo
dell'opera

Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico
generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia
equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e
per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i
tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata. (L) 2. Chiunque chieda il
rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto
notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene,
cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore,
se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle
eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore
entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori
dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la
richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. (R) 3.
L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima
dell'inizio delle operazioni. (R) 4. Il proprietario e il
possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante
persone di loro fiducia. (R) 5. In caso di progetti relativi a
tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai
sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla
bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)

Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di
pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara
la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli
eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di
assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. In ogni caso, lo
schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i
terreni e gli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con
l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente,
dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei
proprietari iscritti nei registri catastali. (R) 3.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R) 4. Al
proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e'
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e' trasmesso lo
schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una
relazione, dalla quale risultino: a) la natura e lo scopo
dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare, b) la
spesa presunta; c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe
catastali, nonche' quelli delle aree di cui e' prevista
l'espropriazione; d) i nominativi degli altri proprietari delle
aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R) 5. Se
la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R) 6. Se
risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e
non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al
comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R) 7. L'amministrazione non e' tenuta
a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
(R) 8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia
disposta l'approvazione del progetto. (R) 9. Nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare
le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione. (R) 10. L'amministrazione si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in
parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del
progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia
presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4. (R) 11. Se le osservazioni
riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera,
l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto,
in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R) 12. Qualora
nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di
espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia'
espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il
provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le
disposizioni dei precedenti commi. (L)

Art. 17 (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio; b) comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera, se non sono necessari concerti, intese,
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione
di pubblica utilita' dalla data in cui l'amministrazione che ha
approvato il progetto da' atto della avvenuta acquisizione degli atti
di assenso. (L) 2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende
disposta anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera
con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L) 3.
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che
puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di
esproprio. (R)

Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non
conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano
anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un
progetto di opera pubblica o di pubblica utilita' non conforme alle
previsioni urbanistiche. (L)

Art. 19 (L)
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da
parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L) 2. Se l'opera non e' di competenza
comunale, l'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte
della autorita' competente e' trasmesso al Consiglio comunale, che
puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L) 3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende
apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione della
variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o
degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il
progetto definitivo. (L) 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se
la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il
termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera
del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in
una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

Capo IV

Art. 20 (L-R)
La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita',
entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione
compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione
sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre
per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai
fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R) 3.
Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante,
anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio
tecnico erariale o della commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto
di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via
provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R) 4.
L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di
espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti
processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso
dall'autorita' procedente. (R) 5. Nei trenta giorni successivi alla
notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita'
espropriante che condivide la determinazione della indennita' di
espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R) 6.
Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul
bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5
e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le
espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera
proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono
dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R) 8.
Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a
concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa
la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui
il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di concludere
l'accordo di cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il
decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo'
esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L) 9.
L'accordo di cessione volontaria e' trascritto entro quindici giorni
presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L) 10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la
determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita'
competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito
della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile,
presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)

Art. 21 (R)
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di
espropriazione
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennita' di
espropriazione. (R) 2. Se manca l'accordo sulla determinazione
dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il
proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda
avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento
previsto nei seguenti commi. (R) 3. Nel caso di comunicazione
positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due
tecnici, tra cui quello eventualmente gia' designato dal
proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la
relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo'
essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e'
nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e' prorogabile per
effettive e comprovate difficolta'. (R) 4. Il presidente del
tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da
stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse. (R) 5. Il presidente del tribunale civile sceglie il
terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di
estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti
o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui
circoscrizione si trova il bene. (R) 6. Le spese per la nomina dei
tecnici: a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base
alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del
proprietario se la stima e' inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio
e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via
provvisoria non supera il decimo e, negli altri casi, sono poste a
carico del beneficiario dell'esproprio. (R) 7. I tecnici comunicano
agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento
telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (R) 8.
Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R) 9.
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le
operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la
nomina e le operazioni peritali. (R) 10. La relazione dei tecnici
e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia
agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne
copia entro i successivi trenta giorni. (R) 11. Decorso il termine
di cui al comma 10, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento
dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi
e prestiti, per conto del proprietario. (R) 12. Il proprietario ha
il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia
impiegata in titoli del debito pubblico. (R) 13. Salve le
disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di
procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le
relative relazioni. (R) 14. Qualora il proprietario non abbia dato
la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione prevista dall'articolo 41. (R)

Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari
indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione
urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la
condivide. (R) 2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui
al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il
pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta
giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui
all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono
dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) 3. Se non
condivide la determinazione della misura della indennita' di
espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato
puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se
non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla
stima. (R) 4. In assenza della istanza del proprietario,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita'
alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede
entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme
degli atti processuali civili. (R)

Sezione II
Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio: a) e' emanato entro il termine di
scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera; c) indica quale sia l'indennita' determinata
in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata
dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) da' atto
della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via
definitiva l'indennita' di espropriazione, precisando se essa sia
stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta,
ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti; e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti
previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente
della indennita' provvisoria; f) dispone il passaggio del diritto
di proprieta', o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente
notificato ed eseguito; g) e' notificato al proprietario nelle
forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista
l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima
di essa; h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del
beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui
all'articolo 24. (L) 2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza
indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L) 3. La
notifica del decreto di esproprio puo' avere luogo contestualmente
alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o
del possessore del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione e
le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di
dieci giorni. (L) 4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel
catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a
spese del beneficiario dell'esproprio. (R) 5. Un estratto del
decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque giorni per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta
fissata nella somma depositata. (L)

Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di
immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo
stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in
contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare
alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando,
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad
essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilita'. (L) 5. L'autorita' espropriante, in calce
al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta
l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
(R) 6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma
1. (R) 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)

Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti
sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione e' preordinata. (L) 2. Le azioni reali e personali
esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento
espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L) 3. Dopo
la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al
bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennita'. (L) 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di
esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre
dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti
gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e
di concessione di attraversamento, per la definizione degli
spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative
modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di
modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo'
provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche
eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)

Capo V

Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita'
espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il
pagamento delle indennita' che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R) 2. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni
responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo'
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine
all'uopo stabilito. (R) 3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al
proprietario e' corrisposta l'indennita' previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma
autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R) 4. Se il
bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della indennita', in assenza di accordo
sulle modalita' della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e
prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita'
alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi
abbia interesse. (R) 5. Qualora manchino diritti dei terzi sul
bene, il proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo
effettivamente spettante. (R) 6. La Cassa depositi e prestiti
provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennita' di
espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di
terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume
ogni responsabilita' in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R) 8. Il provvedimento dell'autorita'
espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal
compimento delle relative formalita', se non e' proposta dai terzi
l'opposizione per l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita'
espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 10. Il promotore
dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennita' accettata o
determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso
termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della
perizia di stima
1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio
per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia
dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne
copia. (R) 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e
previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su
proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento
dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa
depositi e prestiti. (R) 3. In seguito alla presentazione, da parte
del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito
deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita'
espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1. L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della somma
depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia
divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato
concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la
distribuzione dell'indennita'. (R) 2. L'autorizzazione e' disposta
su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del
procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti
anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R) 3.
Unitamente all'istanza, vanno depositati: a) un certificato dei
registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o
iscrizioni di diritti o di azioni di terzi; b) un attestato del
promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state
notificate opposizioni di terzi. (R)

Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano
opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate
sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi
diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne
abbia interesse. (L)

Sezione II
Pagamento dell'indennita' a incapaci a enti e associazioni

Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale
civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione
dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per
la conclusione dell'accordo di cessione. (R) 2. Se lo Stato o un
altro ente pubblico e' titolare del bene, si applicano le
disposizioni riguardanti la transazione. (R) 3. Le somme depositate
per le indennita' di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia la libera facolta' di alienare immobili, non possono essere
riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano
impiegate con le formalita' prescritte dalle leggi civili. (R) 4.
Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita'
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la
conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)

Capo VI

Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita'
di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del
bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di
qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare
gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di
imposizione di una servitu'. (L) 2. Il valore del bene e'
determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e
delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui
furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate
allo scopo di conseguire una maggiore indennita'. Si considerano
realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese
sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del
procedimento. (L) 3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare
dal bene i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza
pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore
della parte espropriata e' determinato tenendo conto della relativa
diminuzione di valore. (L) 2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva
un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del
bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata e'
detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L) 3. Non
si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti
superiore ad un quarto della indennita' dovuta ed il proprietario
abbandoni l'intero bene. L'espropriante puo' non accettare
l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre
quarti dell'indennita' dovuta. In ogni caso l'indennita' dovuta
dall'espropriante non puo' essere inferiore alla meta' di quella che
gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da
espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L) 3. L'espropriante
non e' tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e
l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra
di loro dell'indennita'. (L) 4. Salvo quanto previsto dall'articolo
42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha
diritto ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto
sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla
stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

Art. 35 (L)
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia
corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a
titolo di indennita' di esproprio, ovvero di corrispettivo di
cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione
coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica,
un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come
definite dagli strumenti urbanistici. (L) 2. Il soggetto che
corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per
cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente puo' optare per la tassazione ordinaria, col computo
della ritenuta a titolo di acconto. (L). 3. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di
un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di
assegnazione. (L) 4. Le modalita' di adempimento degli obblighi
previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del
Ministro delle finanze. (L) 5. Si applica l'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della
dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 6. Gli interessi
percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e
l'indennita' di occupazione costituiscono reddito imponibile e
concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
"1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente;
a) (omissis);
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 28, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
"2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel
comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare
dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l'acquisto dei beni strumentali".

Sezione II
Opere private di pubblica utilita'

Art. 36 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni
dell'edilizia residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di opere
private di pubblica utilita', che non rientrino nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, l'indennita' di esproprio e' determinata nella
misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)

Sezione III
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
edificabile
1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e'
determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto
nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi
degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre
1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L) 2. La riduzione di cui
al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione
o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile
all'espropriato o perche' a questi sia stata offerta una indennita'
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva. (L) 3. Ai soli fini
dell'applicabilita' delle disposizioni della presente sezione, si
considerano le possibilita' legali ed effettive di edificazione,
esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o
dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di
costruzioni realizzate abusivamente. (L) 4. Salva la disposizione
dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilita' legali di
edificazione quando l'area e' sottoposta ad un vincolo di
inedificabilita' assoluta in base alla normativa statale o regionale
o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il
piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il
programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica
o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per
finalita' di edilizia residenziale o di investimenti produttivi,
ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L) 5. I
criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto
dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. (L) 6. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano
le possibilita' effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area. (L) 7. L'indennita' e' ridotta
ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennita' nei
modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1,
qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa
vigente ed inferiore all'indennita' di espropriazione come
determinata in base ai commi precedenti. (L) 8. Se per il bene
negli ultimi cinque anni e' stata pagata dall'espropriato o dal suo
dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennita', la differenza e' corrisposta dall'espropriante
all'espropriato. (L) 9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a
scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto una
indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticato. La stessa indennita' spetta al
fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della
procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di
quello dei familiari. (L)

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni). - 1. Il
reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso
l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo
29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale
i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati
urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 51".

Art. 38 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente
edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al valore
venale. (L) 2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in
assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica,
ovvero in difformita', l'indennita' e' calcolata tenendo conto della
sola area di sedime in base all'articolo 37. (L)

Art. 39 (L-R)
Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso
di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un
vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una
indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente
prodotto. (L) 2. Qualora non sia prevista la corresponsione
dell'indennita' negli atti che determinano gli effetti di cui al
comma 1, l'autorita' che ha disposto la reiterazione del vincolo e'
tenuta a liquidare l'indennita', entro il termine di due mesi dalla
data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a
corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono
dovuti anche gli interessi legali. (R) 3. Con atto di citazione
innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il
proprietario puo' impugnare la stima effettuata dall'autorita'.
L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L) 4.
Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario
puo' chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennita'. (L)
5. Dell'indennita' liquidata al sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)

Sezione IV
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un area non
edificabile

Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei
manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) 2. Se
l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata
al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente
nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. (L) 3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche
per la determinazione dell'indennita' provvisoria. (L) 4. Al
proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in misura
pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata. (L) 5. Nei casi previsti dai commi
precedenti, l'indennita' e' aumentata delle somme pagate
dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo
trasferimento dell'immobile. (L)

Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione
composta: a) dal presidente della Provincia, o da un suo
delegato, che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio
tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall'ingegnere capo
del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente
dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un
suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia, nominati dalla Regione; f) da tre esperti in materia di
agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) 2.
La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione
prevista dal comma 1. (L) 3. La commissione ha sede presso
l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale
delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione
e l'assegnazione del personale necessario. (R) 4. Nell'ambito delle
singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione
ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio
di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di
contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati. (R)

Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1. Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o
della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della
data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
2. L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al
proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione
dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti. (L)

Capo VII

Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un
bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i
danni. (L) 2. L'atto di acquisizione: a) puo' essere emanato
anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio; b) da' atto delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area,
indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione gia' proposta; d) e' notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta'; f) e'
trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. (L) 3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti
indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo'
chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del
ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del
danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo. (L) 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la
condanna al risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto
l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto
dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei
registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per
finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonche' quando sia imposta una servitu' di diritto
privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L) 6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e'
determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni
dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli
interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia
stato occupato senza titolo. (L)

Capo VIII

Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla
esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da
una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di
proprieta'. (L) 2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il
proprietario non ha diritto. (L) 3. L'indennita' e' dovuta anche se
il trasferimento della proprieta' sia avvenuto per effetto
dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le
servitu' disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non e' dovuta
alcuna indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita
senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal
caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa
le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennita'
puo' anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la
realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del
danno. (L)

Capo IX

Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e
fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il
proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota
di proprieta'. (L) 2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e'
calcolato nella misura venale del bene; c) se riguarda un'area
non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento
l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2; d) se
riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal
proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai
sensi dell'articolo 40, comma 1. (L) 3. L'accordo di cessione
produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se
l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.
(L) 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
capo X. (L)

Capo X

Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata
realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente
dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero
se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua
esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la
decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano
disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una
somma a titolo di indennita'. (L) 2. Dall'avvio dei lavori di cui
al comma 1 decorre il termine di validita' di cinque anni
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357. (L)

Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per
l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
protezione delle bellezze naturali):
"Art. 16. - Il regio Soprintendente prima di provvedere
sui progetti di lavori presentatigli a termini del
precedente articolo puo' consigliare quelle modificazioni
le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di
masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione
di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le
nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse
debbano sorgere.
Egli puo' consigliare altresi' norme particolareggiate
sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario
dell'architettura.
Quando l'entita' o la natura dei lavori lo richieda, il
regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima,
ha facolta' di richiedere, prima di concedere
l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i
progetti d'esecuzione.
L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni,
trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione".

Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando e' stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica
utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del
bene, gia' di sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal
caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed
al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e
che possono essere ritrasferiti, nonche' il relativo corrispettivo.
(L) 2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della
sua originaria istanza all'autorita' che ha emesso il decreto di
esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi
trenta giorni. (R) 3. Se non vi e' l'indicazione dei beni,
l'espropriato puo' chiedere all'autorita' che ha emesso il decreto di
esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve
piu' per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
(L)

Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle
parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi
vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la
determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento
del ritrasferimento. (L) 2. Avverso la stima, e' proponibile
opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato. (L) 3. Per le aree comprese nel suo territorio e non
utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di
pubblica utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di
prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla
data in cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con
precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica
dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi'
acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

Capo XI

Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea
di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate
ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti. (L) 2. Al proprietario del fondo e'
notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione
temporanea. (L) 3. Al momento della immissione in possesso, e'
redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L) 4. Il
verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso
di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che
non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare
alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare. (R) 5. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di
frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si
utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)

Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario
una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe
dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2.
Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la
commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina
l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3.
Contro la determinazione della commissione, e' proponibile
l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)

Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da
espropriare. (L) 2. L'elenco dei proprietari dei beni da
espropriare e delle indennita' da corrispondere e' trasmesso al
Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R) 3. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4.
Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari.
(L)

Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse
archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico
approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo
unico. (L)

Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 92, 93 e
94 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali):
"Art 92 (Espropriazione per fini strumentali) (Legge
1o giugno 1939, n. 1089, art. 55). - 1. Possono essere
espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici
quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne
o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 93 (Espropriazione per interesse archeologico)
(Legge 1o giugno 1939, n. 1089, art. 561). - 1. Il
Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al
fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per
il ritrovamento di beni culturali.
Art. 94 (Dichiarazione di pubblica utilita) (Legge
1o giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma
2; decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, art. 152;
comma 3, lettere a e b). - 1. La dichiarazione di pubblica
utilita' e fatta con provvedimento del Ministero o, nel
caso dell'articolo 92, anche con atto della regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di
pubblica utilita'".

Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla
applicazione delle disposizioni del testo unico. (L) 2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti
relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L) 3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa. (L)

Nota all'art. 53:
- Si riporta l'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali),
come modificato dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000,
n. 205:
"Art. 23. - La discussione del ricorso deve essere
richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da
altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi
entro il termine massimo di due anni dal deposito del
ricorso.
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui
al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto
l'udienza per la discussione del ricorso.
Il decreto di fissazione e' notificato, a cura
dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima
dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che
si siano costituite in giudizio.
Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni
liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e
presentare memorie fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti
istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata
dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione
dell'istruttoria.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza
l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in
modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale
amministrativo regionale da' atto della cessata materia del
contendere e provvede sulle spese.
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi'
essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo
grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione
della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di
copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare
la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli stessi, predisposta a
cura della segreteria su istanza motivata dalla parte
interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo
del procedimento di appello avverso la sentenza la
segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado".

Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare
innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene
espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. (L) 2. L'opposizione di
cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva
al decreto di esproprio. (L) 3. L'opposizione alla stima e'
proposta con atto di citazione notificato all'autorita' espropriante,
al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
notificato all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se
attore e' il promotore dell'espropriazione. (L) 4. L'atto di
citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica,
se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'. (L) 5.
Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L)

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del
30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del
danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con
esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il comma 1 si
applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)

Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore
della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita'
provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di
cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora
contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)

Nota all'art. 56:
- La legge 8 agosto 1992, n. 359, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992 - serie generale - n. 190
reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del
procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se
e' stato gia' apposto su un bene un vincolo preordinato
all'esproprio, ovvero se gia' vi e' stata la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera, per le fasi procedimentali non ancora
concluse. (L) 2. Restano in vigore le disposizioni regionali che
attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della Regione la
competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano
abrogati: 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n.
5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio
decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio decreto 12 marzo
1885, n. 3004; 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n.
4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8)
l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l'articolo
37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902,
n. 290; 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il
regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l'articolo 2 della
legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge
8 luglio 1904, n. 351; 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno
1906, n. 255; 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n.
390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76
e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge
7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto
24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge
11 luglio 1907, n. 502; 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre
1907, n. 844; 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n.
89; 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n.
378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908,
n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n.
12; 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264; 30)
il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12
delle leggi 30 giugno 1909, n. 407; 32) l'articolo 2 della legge
17 luglio 1910, n. 578; 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile
1911, n. 311; 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n.
487; 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36)
l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12
luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 39)
la legge 23 giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n.
746; 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 42) la legge 21
luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44)
la legge 26 giugno 1913, n. 776; 45) la legge 26 giugno 1913, n.
807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto
25 febbraio 1915, n. 205; 48) l'articolo 3 del regio
decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da 173 a
185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n.
1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre
1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n.
3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494,
dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n.
3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919,
dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467; 50) il decreto
luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge
24 agosto 1921, n. 1290; 51) gli articoli 30, secondo comma, 32,
33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il
regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 54) la legge 3 aprile
1926, n. 686; 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577; 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio
1931, n. 981; 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n.
1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180; 59) il
testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme
riguardanti l'espropriazione; 60) l'articolo 46, quarto comma,
del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla
legge 2 aprile 1968, n. 426; 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 63)
l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154; 64)
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65)
l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n.
409; 67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n.
740; 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70)
l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 73) l'articolo 4 della
legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950, n.
841; 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 77)
l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166; 78) l'articolo 23
della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 79) l'articolo 5, secondo
comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l'articolo 10
della legge 9 agosto 1954, n. 645; 81) l'articolo 4 della legge
10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge
22 marzo 1952, n. 166; 82) l'articolo 8 della legge 21 maggio
1955, n. 463; 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come
modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 84) l'articolo 4
della legge 13 giugno 1961, n. 528; 85) l'articolo 11 della legge
24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come
sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 88) l'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342; 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto
legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio
1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge
23 febbraio 1967, n. 104; 92) l'articolo 14, ultimo comma, della
legge 28 luglio 1967, n. 1641; 93) gli articoli 29 e 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n.
79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la
legge 20 marzo 1968, n. 391; 96) l'articolo 2 della legge
19 novembre 1968, n. 1187; 97) l'articolo 20 della legge
5 febbraio 1970, n. 21; 98) l'articolo 64, primo comma, del
decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge
22 ottobre 1971, n. 865; 100) l'articolo 15, secondo comma, della
legge 1o giugno 1971, n. 291; 101) l'articolo 1 ter del decreto
legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge
25 febbraio 1972, n. 13; 102) il decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; 103) l'articolo 185 del
testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156; 104) l'articolo 4 del decreto legge
12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974,
n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106)
l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 107) l'articolo
106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge
3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 110)
l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto
1978, n. 988: 111) il decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1979, n. 468; 112) l'articolo 8, ottavo comma, della
legge 24 aprile 1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n.
385; 114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge
26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre
1980, n. 874; 115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58,
convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58; 116) l'articolo 80
del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge
14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo
unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la
parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella
legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio
1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 119)
la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982,
n. 943; 121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l'articolo
6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 123) l'articolo 1,
comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito
nella legge 1o marzo 1985, n. 42; 124) l'articolo 5, comma 5,
della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l'articolo 1, comma 1,
numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella
legge 18 aprile 1986, n. 119; 126) l'articolo 14 del decreto
legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio
1988, n. 47; 127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27
ottobre 1988, n. 458; 128) l'articolo 4 della legge 6 agosto
1990, n. 223; 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione
dell'indennita' di esproprio; 130) la legge 2 maggio 1991, n.
158; 131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413; 132) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 133) l'articolo
5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella
legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 135) l'articolo 1, comma
65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l'articolo 3,
comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 137) l'articolo
32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 138) l'articolo 121 del
testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 140)
l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 141)
tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti
ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilita' o di
indifferibilita' e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza,
nonche' quelle riguardanti la determinazione dell'indennita' di
espropriazione o di occupazione d'urgenza.

Note all'art. 58:
- La legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 1865, recava disposizioni su:
"Espropriazioni per causa di utilita' pubblica".
- La legge 18 dicembre 1879, n. 5188, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865, recava: "Modificazioni
alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilita' del
25 giugno 1865, n. 2359".
- La legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1885, n. 14, recava:
disposizioni su: "Risanamento della citta' di Napoli".
- Il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1885, n. 71,
approvava il regolamento per l'esecuzione della legge
15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3) relativa al risanamento
della citta' di Napoli.
- Il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 marzo 1885, n. 60,
approvava il regolamento per la procedura da seguirsi dalla
giunta speciale di sanita' di Napoli.
- La legge 14 luglio 1887, n. 4730, reca: "Legge
concernente la tutela dei monumenti antichi nella citta' di
Roma".
- Il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 gennaio 1889, n.
26, approvava il regolamento per la giunta speciale di
sanita' di Milano.
- La legge 20 luglio 1890, n. 6985, reca: "Legge
portante provvedimenti per la Citta' di Roma".
- La legge 2 agosto 1987, n. 382, reca: "Legge portante
provvedimenti per la Sardegna".
- La legge 7 luglio 1902, n. 290, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1902, n. 169,
recava: "Provvedimenti per compire le opere di risanamento
della citta' di Napoli".
- La legge 7 luglio 1902, n. 306, reca: "Legge che
approva l'anticipazione di lire 12.500.000 sulle annualita'
del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di
ampliamento della citta' di Roma".
- Il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1904, n.
31, approvava il regolamento per la esecuzione della legge
7 luglio 1902, n. 290, sul risanamento della citta' di
Napoli.
- La legge 30 giugno 1904, n. 293, reca: "Legge che
autorizza la spesa per diverse opere pubbliche, e la
determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria
del bilancio del Ministero dei lavori pubblici durante il
quadriennio finanziario 1904-905 al 1907-908".
- La legge 8 luglio 1904, n. 351, reca: "Provvedimenti
per il risorgimento economico della citta' di Napoli".
- La legge 25 giugno 1906, n. 255, reca: "Legge che
reca provvedimenti a favore della Calabria, converte in
legge i regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, numeri 69,
70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della
prima rata delle due imposte fondiarie nei comuni della
Calabria danneggiati dal terremoto ed include nuovi comuni
nell'elenco dei danneggiati".
- La legge 19 luglio 1906, n. 390, reca: "Legge
portante alcuni provvedimenti a favore dei comuni, delle
province e dei privati, danneggiati dall'eruzione del
Vesuvio nell'aprile 1906".
- La legge 7 luglio 1907, n. 417, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1907, n. 163,
recava: "Legge che dichiara opera di pubblica utilita' la
costruzione della nuova sede per l'amministrazione della
cassa dei depositi e prestiti delle aziende speciali e
degli istituti di previdenza".
- La legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificata dalla
legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio
decreto 24 settembre 1923, n. 2119, reca: "Ordinamento
dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad
imprese private".
- La legge 11 luglio 1907, n. 502, reca: "Provvedimenti
per la citta' di Roma".
- Il regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, reca:
"Regio decreto che approva il testo unico delle leggi
contenenti provvedimenti per la Sardegna".
- Il regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89, reca:
"Testo unico di legge sulle case popolari o economiche".
- La legge 6 aprile 1908, n. 116: "Legge portante
modificazioni ed aggiunte a quella dell'11 luglio 1907, n.
502, sui provvedimenti per la citta' di Roma", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1908, n.
82".
- La legge 9 luglio 1908, n. 445: "Legge concernente i
provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1989,
n. 8.
- Il regio decreto 25 aprile 1909, n. 217: "Regio
decreto che dichiara di pubblica utilita' i lavori
occorrenti nei comuni danneggiati dal terremoto del
28 dicembre 1908 per costruzione di baracche e di edifici
da adibirsi ad uso di privato e di pubblico servizio, per
apertura, prolungamento ed ampliamento di strade e piazze e
per conduttura di acqua potabile", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1909, n. 112.
- Il regio decreto 6 maggio 1909, n. 264: "Regio
decreto portante norme per la dichiarazione di pubblica
utilita' degli impianti di stabilimenti industriali e
commerciali nei paesi colpiti dal terremoto", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1909, n. 126.
- Il regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1909, n. 185, recava:
"Regio decreto che estende a tutti i comuni della Calabria
e dei circondari di Messina e Castroreale le norme tecniche
ed igieniche approvate dal regio decreto 18 aprile 1909, n.
193, e fissa le aree per le nuove edificazioni".
- La legge 30 giugno 1909, n. 407: "Legge che approva i
provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1909, n.
156.
- La legge 13 aprile 1911, n. 311: "Conversione in
legge del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le
Puglie e per autorizzazione di spese e provvedimenti
urgenti per lavori pubblici" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 1911, n. 92.
- La legge 30 giugno 1912, n. 798, reca: "Legge che
approva l'annessa convenzione per l'assetto edilizio
dell'Universita' di Genova".
- Il regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, reca:
"Norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive
nelle localita' colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915".
- Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.
219, convertito nella legge 24 agosto 1921, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1919, n. 57, recava:
"Provvedimenti per la citta' di Napoli".
- La legge 3 aprile 1926, n. 686, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1926, n. 100, recava:
"Trasferimento all'autorita' giudiziaria della competenza
di disporre il pagamento della indennita' di espropriazione
per causa di pubblica utilita'".
- Il regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge
31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare,
post-elementare e sulle opere di integrazione".
- Il testo unico approvato col regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica".
- Il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, reca:
"Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1580, che
disciplina la costruzione dei campi sportivi".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150, reca: "Legge
urbanistica e disposizioni generali".
- Il decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154, reca:
"Norme per i piani di ricostruzione degli abitati
danneggiati dalla guerra".
- Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, reca:
"Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in
seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di
ricostruzione".
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598,
reca: "Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia
meridionale ed insulare".
- La legge 28 febbraio 1949, n. 43, reca:
"Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per lavoratori".
- La legge 5 aprile 1950, n. 225, reca: "Disposizioni
per l'incremento delle costruzioni edilizie".
- La legge 12 maggio 1950, n. 230, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1950, n. 115, recava:
"Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della
Sila e dei territori contermini".
- La legge 10 agosto 1950, n. 646, reca: "Istituzione
della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)".
- La legge 21 ottobre 1950, n. 841, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1950, n. 249, reca: "Norme
per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini".
- La legge 4 novembre 1951, n. 1295, reca: "Istituzione
di un punto franco a Brindisi".
- La legge 22 marzo 1952, n. 166, reca: "Istituzione di
un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e
nuove norme per i prestiti esteri".
- La legge 10 febbraio 1953, n. 136, reca: "Istituzione
dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)".
- La legge 9 febbraio 1954, n. 640, reca:
"Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni
malsane".
- La legge 9 agosto 1954, n. 645, reca: "Provvidenze
straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche'
nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e
disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse
e istituzione di borse di studio".
- La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca: "Provvedimenti
per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle
tasse automobilistiche".
- La legge 24 luglio 1961, n. 729, reca: "Piano di
nuove costruzioni stradali ed autostradali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965, n. 342, reca: "Norme integrative della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento
e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da
enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica".
- La legge 19 novembre 1968, n. 1187, reca: "Modifiche
ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150".
- La legge 5 febbraio 1970, n. 21, reca: "Modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968,
n. 241, e nella legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti
provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai
terremoti del 1967 e del 1968".
- Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, reca:
"Provvedimenti straordinari per la ripresa economica".
- Il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 291:
"Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita';
modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n.
1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata", recava: "Norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, reca: "Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno".
- La legge 24 aprile 1980, n. 146, recava:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)".
- La legge 29 luglio 1980, n. 385, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1o agosto 1980, n. 210, recava: "Norme
provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree
edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle
leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15
febbraio 1980, n. 25".
- Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come
convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, reca:
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980".
- Il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito
nella legge 12 marzo 1981, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1981, n. 10, recava: "Differimento di
taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella
realizzazione di opere pubbliche e di edilizia
residenziale".
- Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1981, n. 208, convertito
nella legge 28 settembre 1981, n. 535, recava:
"Differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 29
luglio 1980, n. 385, in materia di indennita' di
espropriazione".
- Il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1982, n. 147, convertito
nella legge 29 luglio 1982, n. 481, recava: "Proroga del
termine di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n.
385, in materia di indennita' di espropriazione e di
occupazione di urgenza".
- La legge 29 luglio 1982, n. 481, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1982, n. 208, recava:
"Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n.
298, recante proroga del termine di cui all'art. 1 della
legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennita' di
espropriazione e di occupazione di urgenza".
- La legge 23 dicembre 1982, n. 943, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356, recava:
"Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di
indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza".
- Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1983, n. 358,
convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, recava:
"Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle
leggi e proroga di taluni termini in scadenza al
31 dicembre 1983".
- Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito
nella legge 1o marzo 1985, n. 42, reca: "Proroga della
vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici".
- Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito
nella legge 18 aprile 1986, n. 119, reca: "Proroga dei
termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone
terremotate della Campania e della Basilicata".
- Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito
nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, reca: "Concorso dello
Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai
pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio".
- La legge 27 ottobre 1988, n. 458, reca: "Concorso
dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai
pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio".
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte
riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio,
reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
- La legge 20 maggio 1991, n. 158, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1991, n. 117, recava:
"Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari: istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale".
- Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come
convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, reca: "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 3 agosto 1999, n. 265, reca: "Disposizioni
in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".

Art. 59.
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1o gennaio 2002.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato