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Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14-09-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n.326
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante:
"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
C)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L)
O g g e t t o
1.
2.
3.
4.

Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1.
2.

Art. 3 (L)
Definizioni
1.

Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1.
2.
3.
4.
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in
sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (R)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)
7.
8.

Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1.

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativo
1.

Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all'esproprio

Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1.

Art. 11 (L-R)
La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto, se cio' risulti compatibile
con le esigenze di celerita' del procedimento;
c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati
alle singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico
avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli
interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini
delle definitive determinazioni. (R)
2.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga
dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al
proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento di approvazione del medesimo programma. (R)

Capo III

Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
1.
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti
ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal
progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate
dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente
tecnica di cui all'articolo 25, comma 1,della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753. (R)

Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 14 (L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica
utilita'
1.
2.
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori,
l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R)

Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo
dell'opera

Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali,
nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal
proprietario o dal possessore entro sette giornidalla relativa
notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui
e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'. (R)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R)
5.

Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini,
nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il
nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
(R)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e'
trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente
ad una relazione, dalla quale risultino:
a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento
da realizzare;
b) la spesa presunta;
c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali,
nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del
medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R)
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
7. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a
chi non risulti proprietario del bene. (R)
8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia
disposta l'approvazione del progetto. (R)
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori
per disporne una agevole utilizzazione. (R)
10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto
motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un
altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono
ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.
(R)
11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (R)
12.

Art. 17 (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo
1.
2.
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che
puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di
esproprio. (R)

Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non
conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione
1.

Art. 19
L'approvazione del progetto
1.
2.
3.
4.

Capo IV

Art. 20 (L-R)
La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
1.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai
fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare
il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in
via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le
forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
se diverso dall'autorita' procedente. (R)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario
puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la
determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa
dichiarazione e' irrevocabile. (R)
6. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul
bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5
e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le
espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera
proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono
dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R)
8.
9.
10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al
comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita'
di espropriazione. L'autorita' competente ad emanare il decreto di
esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per
cento se l'area e' edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti,
entro trenta giorni. (R)

Art. 21 (R)
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di
espropriazione
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennita' di
espropriazione. (R)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per
la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei
seguenti commi. (R)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventulmente gia'
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla
data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e'
prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (R)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi
vi abbia interesse. (R)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra
i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra
coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti e dei consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il
bene. (R)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle
tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra
il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con
la somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli
altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (R)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora
delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della
data stabilita. (R)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(R)
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante
autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario. (R)
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito
pubblico. (R)
13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme
del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni
peritali e le relative relazioni. (R)
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la
determinazione dell'indennita' alla commissione prevista
dall'articolo 41. (R)

Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari
indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione
urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la
condivide. (R)
2.
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1
l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo'
proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme
degli atti processuali civili. (R)

Sezione II
Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1.
2.
3.
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei
libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del
beneficiario dell'esproprio. (R)
5.

Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1.
2.
3.
4.
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio,
indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e
trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma
1. (R)
7.

Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1.
2.
3.
4.

Capo V

Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita'
espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il
pagamento delle indennita' che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)
2. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni
responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo'
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine
all'uopo stabilito. (R)
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e' corrisposta
l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione del titolare del
diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la
riscossione della somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se sono
presentate opposizioni al pagamento della indennita', in assenza di
accordo sulle modalita' della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e
prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita'
alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi
abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario
puo' in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva
di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente
spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme
ricevute a titolo di indennita' di espropriazione e in relazione alle
quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in
relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa esecutivo
col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative
formalita', se non e' proposta dai terzi l'opposizione per
l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita'
espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento
dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il termine
di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha
ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto,
entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della
indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della
perizia di stima
1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso
l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia
dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne
copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito,
l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa
liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del
responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita',
ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1. L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della somma
depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia
divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato
concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la
distribuzione dell'indennita'. (R)
2. L'autorizzazione e' disposta su istanza delle parti interessate,
su proposta del responsabile del procedimento successiva alla
audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di
opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che
non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di
terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti
che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
1.

Sezione II
Pagamento dell'indennita' a incapaci a enti e associazioni

Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale
civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione
dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per
la conclusione dell'accordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e' titolare del bene, si
applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita' di beni espropriati
spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o
ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare
immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri
amministratori, salvo che siano impiegate con le formalita'
prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita'
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la
conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)

Capo VI

Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1.
2.
3.

Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1.
2.
3.

Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1.
2.
3.
4.

Art. 35 (L)
Regime fiscale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sezione II
Opere private di pubblica utilita'

Art. 36 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni
dell'edilizia residenziale pubblica.
1.

Sezione III
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
edificabile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Art. 38 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata
1.
2.

Art. 39 (L-R)
Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
particolari aree comprese in zone edificabili.
1.
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli
atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorita' che
ha disposto la reiterazione del vincolo e' tenuta a liquidare
l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia
ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla
entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche
gli interessi legali. (R)
3.
4.
5.

Sezione IV
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area non
edificabile

Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1.
2.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il
dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la
costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del
personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di
statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina
il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati. (R)

Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1.
2.

Capo VII

Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilita'
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capo VIII

Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capo IX

Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1.
2.
3.
4.

Capo X

Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1.
2.

Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1.
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua
originaria istanza all'autorita' che ha emesso il decreto di
esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi
trenta giorni. (R)
3.

Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1.
2.
3.

Capo XI

Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1.
2.
3.
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o,
nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono
partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti
reali o personali sul bene da occupare. (R)
5.

Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la
commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina
l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3.

Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle
indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui
territorio essi si trovano. (R)
3.
4.

Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1.

Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1.
2.
3.

Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1.
2.
3.
4.
5.

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1.
2.

Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
1.

Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del
procedimento
1.
2.

Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1.

Art. 59 (L)
Entrata in vigore del testo unico


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato