|
|
|
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 10 agosto 2001
Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art.
6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale";
Visto in particolare l'art. 9, comma 2-quater, della citata legge
n. 230 del 1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri
la determinazione dell'entita' della consistenza massima degli
obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
febbraio 2001, che determina in 85.000 unita' la consistenza massima
degli obiettori in servizio per l'anno 2001;
Visto in particolare l'art. 9, commi 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della
citata legge n. 230 del 1998;
Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, commi 1 e 9 della
suddetta legge n. 64 del 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2001, recante "Definizione, per l'anno 2001, del programma di
verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalita' della
prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il
rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le
amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che
impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma
2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230";
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita'
al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle
diarie di missione all'estero del personale statale, civile e
militare, delle universita' e della scuola";
Visto il programma annuale dell'Ufficio nazionale del servizio
civile relativo all'esercizio finanziario 2001, adottato, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lettera a), della richiamata legge n. 230 del
1998 e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, con determinazione del direttore
dello stesso Ufficio in data 28 maggio 2001, registrata alla Corte
dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 9, foglio n. 371;
Rilevato che l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto a
dare attuazione a quanto previsto dal capo II (Disciplina del periodo
transitorio) della citata legge n. 64 del 2001, adottando i
provvedimenti necessari all'avvio del servizio volontario in Italia
ed all'estero ed all'impiego dei cittadini nel servizio civile;
Considerato che il suindicato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 febbraio 2001 ha previsto, al fine di individuare il
contingente degli obiettori da avviare al servizio rispetto alle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, ulteriori ipotesi per la concessione della dispensa e per
l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo
(LISAAC);
Considerato che detta previsione ha comportato un aumento
considerevole delle domande di dispensa e di LISAAC da parte degli
obiettori di coscienza;
Considerato, pertanto, che, a seguito dell'adozione dei
provvedimenti di accoglimento delle predette domande da parte del
citato Ufficio, il contingente di obiettori che si prevede di avviare
al servizio civile nell'anno 2001 e' pari a 73.000 unita', inferiore,
quindi, al contingente di 85.000 unita' stabilito dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001;
Considerato che le risorse finanziarie non utilizzate per il
mancato avvio al servizio di 12.000 obiettori di coscienza, sono
destinate a dare attuazione alle disposizioni della richiamata legge
n. 64 del 2001, che prevedono l'avvio al servizio civile delle donne,
dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare, nonche'
dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarano la
loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il
servizio militare purche' non risultino necessari alle esigenze delle
Forze armate;
Considerato che l'art. 10 della menzionata legge n. 64 del 2001
nello stabilire che i cittadini in servizio civile godono degli
stessi diritti e fruiscono dei medesimi benefici previsti per i
militari, deve essere interpretato nel senso di assicurare ai
volontari in servizio civile lo stesso trattamento riservato al
personale militare volontario in ferma annuale, tenuto conto di
quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, lettera b), della suddetta
legge n. 64 del 2001, in merito al trattamento economico dei
volontari in servizio civile successivamente alla sospensione del
servizio obbligatorio militare di leva;
Considerato che il richiamato programma annuale relativo
all'esercizio finanziario 2001, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, ha stabilito di avviare volontari in servizio civile
determinando, altresi', l'ammontare del trattamento economico loro
spettante, nonche' di dare attuazione al servizio all'estero,
determinando il trattamento economico relativo allo svolgimento del
servizio fuori del territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare
che optano per il servizio civile nazionale e degli obiettori di
coscienza da avviare all'estero.
1. Il contingente di volontari impiegabili in servizio civile e'
definito, per l'anno 2001, in complessive 790 unita', di cui 600 da
impiegare in Italia e 190 all'estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva
che dichiarano la loro preferenza a prestare il servizio civile
piuttosto che il servizio militare di cui all'art. 5, comma 1, della
legge 6 marzo 2001, n. 64, e' determinato, per l'anno 2001, tenendo
conto delle economie di gestione derivanti dal mancato utilizzo delle
risorse finanziarie destinate all'impiego degli obiettori di
coscienza, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa
relativi ai nominativi degli arruolati che, eccedenti al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, abbiano espresso preferenza a prestare servizio civile.
3. Il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili
all'estero e' definito, per l'anno 2001, in 550 unita'.
Art. 2.
Trattamento giuridico ed economico dei volontari
1. Ai volontari in servizio civile si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge ed i provvedimenti normativi
secondari in materia di obiezione di coscienza.
2. Il trattamento economico, stabilito nel programma annuale
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile relativo all'esercizio
finanziario 2001, tiene conto, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di quanto
previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di personale
militare volontario in ferma annuale.
Art. 3.
Trattamento giuridico ed economico dei cittadini abili al servizio
militare che optano per il servizio civile nazionale.
1. Il trattamento giuridico, ad eccezione delle peculiarita'
connesse allo status di obiettore, ed economico dei cittadini abili
al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale e'
equiparato a quello previsto per gli obiettori di coscienza.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge ed i provvedimenti normativi
secondari in materia di obiezione di coscienza.
Art. 4.
Trattamento economico riservato ai volontari e agli obiettori di
coscienza in servizio all'estero
1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 2 e 3, nella
determinazione del trattamento di missione all'estero per volontari e
obiettori di coscienza si tiene conto di quanto stabilito dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il trattamento di missione e' determinato, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, sulla base dei criteri stabiliti nel programma annuale
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile relativo all'esercizio
finanziario 2001, tenendo conto delle destinazioni, ai sensi del
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 27 agosto 1998.
3. L'ammontare dei contributi a copertura parziale o totale delle
spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto e
alloggio stabiliti nel programma annuale di cui al comma 2, possono
subire variazioni in relazione alle destinazioni e alle
caratteristiche specifiche del progetto d'impiego.
Art. 5.
Copertura assicurativa per i volontari e gli obiettori di coscienza
in servizio all'estero
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile garantisce la
copertura assicurativa ai volontari e agli obiettori di coscienza in
servizio all'estero per infortuni e malattia derivanti
dall'espletamento del servizio e per responsabilita' civile verso
terzi.
Art. 6.
Organizzazione, attuazione e svolgimento del servizio civile
volontario
1. I volontari in servizio civile sono assegnati in specifici
progetti d'impiego presentati dagli enti e dalle organizzazioni di
cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, nell'ambito dei
settori ivi previsti.
2. In situazioni di particolare rilevanza nazionale o di emergenza,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' autorizzare
un'articolazione differenziata dello svolgimento del periodo di
servizio civile volontario.
3. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono individuati i requisiti di ammissione al servizio civile
volontario, i criteri e le modalita' di selezione e di assegnazione
dei volontari, finalizzati all'impiego dei medesimi nei progetti
presentati dagli enti di cui al comma 1.
4. Con analogo atto sono stabiliti i requisiti di partecipazione ed
i criteri di valutazione dei progetti presentati dagli enti che
intendono impiegare i volontari, utilizzati nei procedimenti di
selezione dei progetti stessi.
Art. 7.
Modalita' di svolgimento del servizio dei cittadini abili al servizio
militare che optano per il servizio civile nazionale
1. I cittadini abili al servizio militare che optano per il
servizio civile nazionale sono impiegati in specifici progetti
d'impiego presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui
all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile, sono definite le procedure per l'avvio al servizio dei
soggetti di cui al comma 1, nonche' i contenuti e le modalita' di
presentazione dei progetti da parte degli enti che intendono
impiegare i soggetti medesimi.
Art. 8.
Modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero
1. Gli obiettori di coscienza, i volontari e i cittadini di cui
all'art. 7 vengono impiegati all'estero in specifici progetti
d'impiego presentati dagli enti e organizzazioni di cui all'art. 8
della legge 8 luglio 1998, n. 230 e all'art. 3 della legge 6 marzo
2001, n. 64, nell'ambito dei settori d'impiego previsti dallo stesso
art. 8.
2. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono individuati i requisiti di ammissione, i criteri e le
modalita' di selezione dei volontari, degli obiettori e dei cittadini
di cui all'art. 7 finalizzati al loro impiego all'estero, nonche' i
criteri e le modalita' di assegnazione dei medesimi.
3. Con analogo atto sono stabiliti i requisiti di partecipazione e
i criteri di valutazione utilizzati nei procedimenti di selezione dei
progetti presentati dagli enti che intendono impiegare all'estero i
volontari, gli obiettori ed i cittadini di cui all'art. 7.
Art. 9.
Attivita' di verifica
1. Le disposizioni relative al programma di verifiche per l'anno
2001, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 maggio 2001 di cui in premessa, trovano applicazione anche nei
confronti dei progetti che prevedono l'impiego dei volontari e dei
cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio
civile.
2. Con la circolare prevista dall'art. 4 del decreto di cui al
comma 1, sono stabilite le modalita' procedurali dell'attivita'
ispettiva concernente il servizio civile svolto all'estero dagli
obiettori di coscienza e dai volontari e cittadini abili al servizio
militare che optano per il servizio civile.
Roma, 10 agosto 2001
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato