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IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI
ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito
denominato MURST;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante:
"Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi
della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti
istruttori;
Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree
depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 verbale n. 66 ed in
particolare i progetti S 208-P ed S 207-P per i quali il C.T.S. ha
espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
Visto il supplemento istruttorio fornito dall'istituto di credito
richiesto da questo Ministero con nota 19 marzo 2001, n. 5893;
Vista la disponibilita' del cap. 7365 P.G. 02, esercizio
finanziario 2001;
Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle
agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione la
certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato
decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con
le modalita' di seguito indicate:
Ditta: Alenia Marconi System S.p.a. - Roma (classificata grande
impresa).
Progetto: S207P.
Titolo del progetto: Architetture di elaborazione avanzate.
Entita' delle spese nel progetto approvato: L. 17.435.000.000 di
cui:
in zona non eleggibile, L. 2.207.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 15.228.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
Entita' delle spese ammissibili; L. 15.228.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo:
L. 9.481.000.000 per ricerca industriale e L. 7.954.000.000 per
sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d),
punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L.
9.988.700.000.
Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.329.570.000.
Intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,52%.
Intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento
temporale delle spese: 57,29%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 4,76%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 10 maggio 1999.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di
attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne
dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni:
l'operativita' del presente decreto e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.
La stipula del contratto e' subordinata alla verifica dei parametri
di affidabilita' economico finanziaria sulla richiedente.
Ditta: Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma - (classificata grande
impresa).
Progetto: S208-P.
Titolo del progetto: Nuove antenne per i radar di sorveglianza
tridimensionale ad elevata copertura.
Entita' delle spese nel progetto approvato: L. 16.740.000.000 di
cui:
in zona non eleggibile L. 2.650.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 14.090.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
Entita' delle spese ammissibili, L. 14.090.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo:
L. 7.763.000.000 per ricerca industriale e L. 8.977.000.000 per
sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d),
punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L.
6.847.700.000.
Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.282.570.000.
Intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,91%.
Intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento
temporale delle spese: 39,07%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 4,76%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 10 maggio 1999.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di
attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne
dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni:
l'operativita' del presente decreto e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.
Art. 2.
La relativa spesa di lire 16.836.400.000 (Euro 8.695.274,94), di
cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, P.G.
02, esercizio finanziario 2001.
Il presente decreto sara' inviato per i successivi controlli agli
organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2001
Il direttore generale: Criscuoli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato